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Ai sensi dell'art. 38 ter del D.L. del 19/05/2020 n. 34 è prevista la concessione di un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di costituzione o trasformazione sostenute dalle società benefit nella misura di 10 mila euro per ciascun beneficiario. Le imprese di qualunque dimensione che, alla data di presentazione dell’istanza: Rientrano tra quelle ammissibili: Importante: non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L’IVA è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile. Sarà necessario compilare un’apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico. I termini e le modalità di presentazione delle istanze di agevolazione sono stati definiti con il decreto direttorile 4 maggio 2022 e, pertanto, le istanze potranno essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 19 maggio 2022 e fino alle ore 12:00 del 15 giugno 2022 esclusivamente tramite procedura informatica accessibile al link http://agevolazionidgiai.invitalia.it/ Affrettati!Chi può richiederlo?
Quali spese sono oggetto di compensazione?
Come richiederlo?