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Responsabilità del commerciante per la vendita di prodotti in confezioni originali affetti da vizi

Cassazione Penale, Sez. III, 19 giugno 2023 (ud. 26 aprile 2023), n. 26278.

Illeciti agroalimentari. Responsabilità del commerciante per la vendita di prodotti distribuiti in confezioni originali affetti da vizi.

Con la Sentenza n. 26278 del 19 giugno 2023 la Corte di Cassazione si pronuncia sul principio di responsabilità del commerciante in caso di prodotti venduti in confezioni originali e risultati affetti da vizi. 

Nel caso in esame era stata contestata la responsabilità penale di un responsabile di un supermercato, ai sensi dei disposti di cui agli artt. 5 e 6 L. 283/1962, per aver detenuto ai fini della messa in vendita confezioni di pasta in stato di alterazione o comunque, nocive per la presenza di parassiti. 

Dall’istruttoria dibattimentale era emerso che: 

  • le confezioni di pasta risultate infestate da parassiti erano solo due rispetto ad un intero “collo” acquistato non direttamente dal punto vendita a cui era preposto l’imputato, ma da altra società; 
  • le finestre plastificate presenti nella confezione, le quali avrebbero permesso una verifica sulla consistenza del prodotto, erano una per pacco e di dimensioni estremamente ridotte, mentre i parassiti sono stati rinvenuti nella zona del lato chiuso e non visibile; 
  • le confezioni di pasta erano integre e la data di scadenza lontana. 

Sulla base di tali circostanze la difesa contestava la mancata applicazione dell’esimente di cui all’articolo 19 L. n. 283 del 1962, secondo cui 


le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione


La Suprema Corte ha innanzitutto esaminato l’area di operatività della disposizione di cui all’articolo 19 L. n. 283 del 1962 evidenziando che secondo consolidata giurisprudenza: 

  • per “confezione originale” deve intendersi ogni recipiente o contenitore chiuso, destinato a garantire l’integrità originaria della sostanza alimentare da qualsiasi manomissione e destinato ad essere aperto esclusivamente dal consumatore di essa (Cass. Pen. n. 5975/2012). 

Ed inoltre


“il rivenditore o utilizzatore non risponde della detenzione per la vendita o della somministrazione di sostanze alimentari insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o, comunque, nocive, se queste gli siano state consegnate in confezioni originali sigillate, destinate ad essere aperte solo dal consumatore, le quali non rivelino esteriormente alcun vizio e per le quali l’analisi o qualsiasi altro appropriato controllo si risolverebbe, per la facile deperibilità del prodotto, nella non commestibilità di esso e, in pratica, nell’impossibilità di immetterlo al consumo” (Cass. Pen. n. 8085/1999). 


Sulla base di tali premesse la Corte rilevava che


 “il fondamento dell’art. 19 legge 30 aprile 1962, n. 283 va ricercato nell’inevitabilità del fatto addebitato, cioè nell’impossibilità materiale del commerciante rivenditore di accertare, mediante l’adozione della normale diligenza e prudenza, la rispondenza alle prescrizioni legali del prodotto posto in vendita”. 


Pertanto, ferma restando la responsabilità del produttore, il rivenditore non potrà essere ritenuto colpevole: 

  • né del procedimento di lavorazione e produzione per quegli alimenti che siano immessi al consumo in confezioni originali, tranne nei casi in cui i vizi si possano constatare all’esterno o il rivenditore ne sia a conoscenza. 

  • né della composizione di tutti quei prodotti “imballati” o sfusi che non rivelino esteriormente alcun vizio e per i quali l’analisi o qualsiasi appropriato controllo si risolverebbe, per l’estrema deperibilità del prodotto, nell’incommestibilità di esso e in pratica nell’impossibilità di immetterlo al consumo.

È però richiesto che il commerciante abbia adottato tutte le cautele necessarie, affinché possa far affidamento sulla conformità a legge del prodotto sia dal punto di vista igienico-sanitario per la sua conservazione ed esposizione alla vendita e sia sotto il profilo dei controlli esperibili.

L’unico limite all’applicazione dell’art. 19 legge n. 283 del 1962 è individuato dalla giurisprudenza nel caso di 


«prodotti alimentari provenienti da produttore straniero, non essendovi in tal caso la certezza del rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge italiana per prevenire il pericolo di frode o di danno alla salute del consumatore» (Corte Cass. n. 7383/2014). 


Ciò premesso, i giudici di legittimità hanno ricordato come


«le fattispecie previste dal combinato disposto degli artt. 5 e 6 legge 283 del 1962 costituiscono reati contravvenzionali, come tali punti anche a titolo di colpa»; 


di conseguenza, 


«deve ritenersi che la disposizione di cui all’art. 19 legge cit., pena una sua interpretatio abrogans, ha la funzione di delimitare ulteriormente l’area della responsabilità penale, e di richiedere, per le ipotesi da essa previste, una colpevolezza qualificata».


Ne deriva che


 «la previsione in esame, ai fini dell’affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 5 e 6 legge n. 283 del 1962, esige, in caso di prodotti distribuiti in confezioni originali affetti da vizi attinenti ai loro requisiti intrinseci o alla loro composizione o alle condizioni interne dei recipienti, una colpevolezza “qualificata”, costituita dalla conoscenza della violazione delle prescrizioni in materia di igiene degli alimenti o dalla omessa considerazione di segni di alterazione presenti sulla confezione originale».

avv. Elena Bosani