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27 giugno 2024 Il 12 giugno 2024 gli Stati membri hanno ratificato la proposta della Commissione europea di febbraio (1) riguardante il divieto di utilizzo del Bisfenolo A (BpA), nei materiali a contatto con gli alimenti (Moca). La decisione si basa sul recente parere scientifico dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), che già nell’aprile 2023 aveva concluso che gli attuali livelli di esposizione al Bisfenolo A avevano “potenziali effetti dannosi sul sistema immunitario”. Il processo che ha portato al neo Regolamento è stato molto lento. Già alla fine degli anni ’90 alcuni studi avevano mostrato che il BpA migrando negli alimenti poteva causare effetti nocivi sulla salute. Nel 2011 l’Unione Europea ne aveva vietato l’uso nei biberon in policarbonato e successivamente nel 2016 nella carta termica per ricevute. Nel 2017 il Comitato degli Stati Membri dell’Agenzia Europea per le sostanze chimiche (Echa) classificava il BpA come sostanza chimica altamente pericolosa per la salute (SVHC, Substance of Very High Concern) in quanto interferente endocrino in grado di alterare negativamente diverse funzioni vitali quali lo sviluppo, la crescita, la riproduzione e il comportamento sia nell’uomo che nelle specie animali. Nel 2018 a seguito del riesame di oltre 800 studi pubblicati sul tema, che confermavano la tossicità del bisfenolo A, venivano introdotte ulteriori restrizioni al suo utilizzo in particolare per quanto riguardava i contenitori per neonati e bambini, le vernici ed i rivestimenti. Il progressivo divieto d’impiego del BpA nei materiali e oggetti a contatto con gli alimenti giunge solo dopo una consultazione pubblica avviata lo scorso febbraio e seguita da ampi negoziati con tutti gli stati membri dell’UE. Il Bisfenolo A essendo impiegato nella produzione di plastiche in policarbonato e resine epossidiche entrambi utilizzati per la produzione di lattine di metallo, utensili da cucina, stoviglie, bottiglie di plastica per bevande, borracce, tazze e refrigeratori per la distribuzione dell’acqua, risulta facilmente trasmissibile agli alimenti. Il divieto di utilizzo del bisfenolo A si applicherà pertanto ai materiali a contatto con cibo e bevande. L’Efsa ha inoltre fissato una dose giornaliera tollerabile (Tdi) – la quantità di una sostanza negli alimenti ritenuta sicura per le persone – a 0,2 nanogrammi per chilogrammo (ng/kg) di peso corporeo, che è 20.000 volte inferiore alla Tdi precedente di 4 microgrammi per chilo del peso corporeo raccomandato nel suo precedente parere del 2015. Il divieto di utilizzo del BpA nei MOCA entrerà in vigore a fine 2024 e prevede periodi di transizione per facilitare l’adeguamento delle industrie coinvolte. Più precisamente è concesso un periodo di 36 mesi per uniformarsi alla nuova normativa per vernici, rivestimenti e articoli impiegati come componenti in attrezzature professionali per la produzione alimentare, mentre per tutti gli altri utilizzi, il periodo di transizione sarà di 18 mesi. La proposta di Regolamento approvata dal Consiglio prevede alcune deroghe significative al divieto dell’uso del BpA nei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti, a condizione che: Il produttore che immetterà sul mercato dell'Unione materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti dovrà monitorare la presenza di BpA e la loro migrazione negli alimenti secondo le regole di conformità e attraverso test tecnici di estrazione. Il monitoraggio comprenderà necessariamente un’attività di: Sebbene il nuovo Regolamento presenti delle criticità ritengo costituisca pur sempre un’importante misura legislativa per la tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare. Sarà poi onere dei singoli operatori agire con la “dovuta diligenza” attraverso una preventiva attività di compliance aziendale lungo tutta la catena di fornitura, intercettando ex ante i potenziali rischi cui la salute umana potrebbe essere esposta con la messa in commercio dei propri prodotti. avv. Elena Bosani
Il nuovo Regolamento rivede ed aggiorna i requisiti di produzione di materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e le bevande di cui al Regolamento CE 1935/2004. (2) Food contact materials
Disposizioni transitorie
Deroghe
Obblighi di due diligence dell’operatore
Note: