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Riforma breakfast directives

9 febbraio 2024

Il 30 gennaio 2024 il Consiglio e i rappresentanti del Parlamento Europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sulle cosiddette “breakfast directives”, che riguardano la composizione, l'etichettatura e la denominazione dei seguenti prodotti alimentari: 

  • ​miele (dir. 2001/110/CE) succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana (dir. 2001/112/CE) 
  • confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni (dir. 2001/113/CE) 
  • alcuni tipi di latte conservato, parzialmente o totalmente disidratato (dir. 2001/114/CE)

La revisione degli standard di marketing dell'UE per le “breakfast directives” è stata proposta dalla Commissione il 21 aprile 2023, in linea con la strategia UE “Farm to Fork” e mira a promuovere diete più sane e ad aiutare i consumatori a fare scelte informate, garantendo trasparenza riguardo all'origine dei prodotti.


Miele 

Gran parte del miele importato da Paesi extra-Ue è sospettato di essere adulterato con zucchero, senza che ciò venga rilevato sul mercato dell’UE. Per contrastare tali frodi e informare meglio i consumatori l’accordo prevede che:

  • i Paesi di origine, ovvero dove il miele è stato raccolto, dovranno essere indicati sull'etichetta in ordine decrescente e in base al peso; l'etichetta includerà anche la percentuale che ciascun Paese rappresenta nella miscela, aumentando così la trasparenza per i consumatori; 
  • gli Stati membri possono decidere che l'obbligo di indicare la percentuale in etichetta si applichi solo alle quattro quote maggiori, purché queste rappresentino più del 50% del peso della miscela;
  • per garantire la flessibilità, nel caso di confezioni di peso inferiore a 30 grammi, i nomi dei Paesi di origine possono essere sostituiti da un codice ISO di due lettere; 
  • la Commissione potrà contare su un laboratorio di esperti per la messa a punto di metodi analitici antifrode e su avanzati sistemi di tracciabilità secondo il modello "blockchain.

​Succhi di frutta

Per soddisfare la crescente domanda di prodotti a basso contenuto di zuccheri, è stato concordato che i succhi di frutta riformulati dovranno essere etichettati come: 

  • succhi di frutta a basso contenuto di zucchero, se almeno il 30% degli zuccheri naturali è stato eliminato;
  • succhi di frutta a basso contenuto di zucchero da concentrato;
  • succhi di frutta concentrati a basso contenuto di zucchero. 
  • Inoltre, agli operatori sarà consentito utilizzare l'etichetta che riporta la seguente dicitura: “i succhi di frutta contengono solo zuccheri naturalmente presenti”

    È assolutamente vietato utilizzare dolcificanti per compensare l’effetto della riduzione dello zucchero sul gusto, sulla consistenza e sulla qualità del prodotto finale.

    Marmellate di Frutta 

    Per le marmellate di frutta è stato concordato: 

  • un aumentato del contenuto minimo di frutta sia nelle marmellate normali che in quelle extra (100 g in più per kg per le marmellate e 50 g in più per kg per le marmellate extra), garantendo allo stesso tempo una distinzione significativa tra le due categorie:
  • 450 g come regola generale per la marmellata.
  • 500 g come regola generale per la marmellata extra. 
  • Questo aumento del contenuto di frutta contribuirà a ridurre la quantità di zucchero, consentendo ai consumatori di fare scelte più salutari. 

    Latte 

    Nel caso del latte conservato disidratato, sarà consentito l'uso di trattamenti che producono prodotti lattiero-caseari senza lattosio.

    Prossimi Passi 

    Nel prossimo mese saranno sviluppati i dettagli delle direttive riviste e l’accordo provvisorio sarà quindi sottoposto ai rappresentanti degli Stati membri nella Commissione speciale sull'agricoltura per la definitiva approvazione. 

    Successivamente dovrà essere sottoposto a una revisione linguistica prima di essere adottato formalmente ed entrare in vigore.

    avv. Elena Bosani