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22 novembre 2024 La Corte di Giustizia dell’Unione europea pronunciandosi su una controversia riguardante un caso di scissione societaria ed in particolare di responsabilità solidale tra la società scissa e la società di nuova costituzione, ha avvallato il principio del "chi inquina paga" (art. 191 TFUE co. 2 (1) e Dir. 2004/35/CE (2)), secondo cui una società che ha tenuto un comportamento illecito prima di una scissione causando un danno ambientale, ne deve comunque rispondere in solido con la società beneficiaria. Secondo la Corte di Giustizia la regola della responsabilità solidale delle società beneficiarie contenuta nell’articolo 3, paragrafo 3, lettera b) della sesta direttiva 82/891/CE (3) e recepita in Italia nell’articolo 2506 bis c.c. si applica non solo a quegli elementi di natura determinata, ma anche a quelli di natura indeterminata, come i costi di bonifica e i danni ambientali, purché siano accertati, valutati o definiti dopo la scissione e derivino da comportamenti della società scissa antecedenti all’operazione di scissione. La Sentenza in commento si riferisce al danno ambientale registrato nei tre Siti di interesse nazionale (SIN) (4) di Brescia, Colleferro e Torviscosa, causato dalle attività industriali delle società chimiche Caffaro, facenti parte del Gruppo Snia e dalla cui scissione societaria è nata nel 2004 la Livanova. Nel dettaglio, la Caffaro di Brescia e la Caffaro di Torviscosa producevano composti clorurati, altamente tossici e cancerogeni e policlorobifenili Pcb, questi ultimi inseriti nell’elenco delle sostanze considerate cancerogene dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro. La Caffaro di Colleferro compresa nel Sin, Bacino del fiume Sacco, produceva, a sua volta, diverse tipologie di prodotti chimici inquinanti, tra cui benzoino e chetonifenilglicina e nell’anno 2006 veniva riconosciuta responsabile di una contaminazione degli allevamenti di bestiame da beta-esaclorocicloesano (ß-HCH, un rifiuto industriale, isomero dell’esaclorocicloesano) e veniva decretato lo stato di emer-genza. Le protagoniste di questo danno ambientale sono state: Caffaro, un’azienda fondata a Brescia nel 1906 con il nome di Società Elettrica ed Elettrochimica del Caffaro, inglobata successivamente da SNIA. SNIA, società torinese fondata nel 1917 diventata un grande gruppo industriale che si occupava di chimica, fibre tessili e biomedicale. Sorin, una società nata da una scissione operata da SNIA nel 2004, che divise il comparto delle tecnologie medicali (Sorin) e le attività chimiche (Caffaro, sempre nel gruppo SNIA). Infine, nel 2015 Sorin si fuse con l’americana Cyberonics, fondando la multinazionale LivaNova. Quando SNIA scorporò Sorin trasferendo nella nuova società gran parte del suo patrimonio, cioè tutte le partecipazioni che deteneva nel biomedicale, le rimasero le attività legate alla produzione chimica, che però già da qualche tempo stavano andando male. Quando fallì nel 2009, la Caffaro-SNIA non aveva più fondi per ripagare i danni ambientali provocati a Brescia, Colleferro e Torviscosa e dal 2010 entrò in amministrazione straordinaria. Di fronte ad un danno ambientale evidente il Ministero dell’Ambiente, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore avanzarono nei confronti di Snia una richiesta di risarcimento danni di per i tre Sin di Brescia, Colleferro e Torviscosa per complessivi 3,43 miliardi di euro e contestualmente, anche la condanna di Sorin per tutti i debiti rimasti alla SNIA dovuti agli oneri delle bonifiche e per i danni ambientali. Nelle more del giudizio Sorin divenne LivaNova. Dopo un primo grado di giudizio, che vide soccombenti le amministrazioni pubbliche, nel 2019 la Corte d’appello di Milano ribaltò la sentenza di primo grado, riconoscendo un nesso di causalità tra le attività di SNIA e delle sue controllate e l’inquinamento dei terreni e delle falde acquifere dei tre SIN. I danni ambientali constatati erano cronologicamente anteriori al 13 maggio 2003, data dello scorporo da cui nacque Sorin. Di conseguenza i giudici ravvisarono una responsabilità solidale di Sorin e dunque di LivaNova entro i limiti dell’attivo trasferito, in quanto le società di nuova formazione rispondono dei rapporti attivi e passivi già esistenti in capo alle originarie società. La sentenza segna un importante e inedito successo nell’attuazione del principio “Chi inquina paga”. La Corte d’Appello chiedeva poi di proseguire il procedimento per determinare l’esatta portata dell’inquinamento nei tre siti, le misure di riparazione ambientale necessarie e il costo degli interventi. Il 28 ottobre 2021, la stessa Corte d’Appello di Milano, condanna LivaNova a rimborsare i costi di bonifica e i danni ambientali causati dalle attività controllate della SNIA nei tre SIN di Brescia, Torviscosa e Colleferro. La cifra calcolata sulla base delle considerazioni dei consulenti tecnici d’ufficio, che si avvalsero dei report di ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), ARPA (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) di Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Lazio, nonché del progetto di bonifica per il sito industriale di Brescia, fu di oltre 450 milioni di euro (453.587.327,48), che andavano ripartiti rispettivamente in circa 250 milioni di euro per Brescia, 117 milioni di euro per Torviscosa e 86 milioni di euro per Colleferro. Successivamente LivaNova ricorreva in Cassazione contestando l’interpretazione dell’art. 2506 bis c.c. data dalla Corte d’appello di Milano, eccependo che non si potessero includere nel patrimonio passivo di Sorin i costi di bonifica e il danno ambientale, che al momento della scissione non erano ancora stati definiti e quindi non potevano essere retroattivamente a essa addebitati. La Corte di Cassazione nel dubbio sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte di Giustizia europea la questione pregiudiziale. La Corte, sulla base dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera b) della sesta direttiva 82/891/CE, osserva che un progetto di scissione deve contenere la descrizione e la ripartizione esatte degli elementi del patrimonio passivo da trasferire, di conseguenza, tali elementi devono necessariamente essere venuti a esistenza anteriormente alla scissione in questione. Nel caso di costi di bonifica e di costi per danni ambientali tale requisito implica che l’illecito o il fatto generatore di tali danni si sia verificato prima della scissione, ma non che, a questa data, tali danni siano stati constatati o valutati, o anche che siano stati definiti. Inoltre, secondo i principi della sesta direttiva n. 82/891 summenzionata, occorre tutelare gli interessi dei soci e dei terzi, tra i quali sono comprese anche quei soggetti che, alla data della scissione, non sono ancora qualificabili come creditori o portatori di altri titoli, ma che possono essere così qualificati dopo tale scissione in virtù di dinamiche e/o fatti dannosi accaduti in un periodo antecedente e che vengono constatati tramite decisione soltanto dopo la scissione. Diversamente, qualora non si accogliesse tale interpretazione della nozione di “elementi del patrimonio passivo”, una scissione potrebbe costituire per un’impresa un mezzo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti da essa eventualmente commessi, a discapito dello Stato membro interessato o di altri eventuali interessati. Ciò posto, con sentenza del 29 luglio 2024 la Corte di giustizia dell’Unione europea confermava l’interpretazione data dai giudici italiani nella sentenza del 2021, secondo cui se una società ha tenuto un comportamento illecito (in questo caso, l’inquinamento del suolo) prima di una scissione, ne devono comunque rispondere sia la società scorporata sia la società beneficiaria, cioè LivaNova, su cui devono ricadere anche i costi di bonifica e per danni ambientali dei tre SIN, cioè anche a quelli di natura indeterminata, che siano stati constatati, valutati o definiti dopo la scissione di cui trattasi, purché essi derivino da comportamenti della società scissa antecedenti all’operazione di scissione. La presente vicenda mette in evidenza l’importanza di una procedura di due diligence finanziaria e contabile volta ad accertare eventuali passività legate a fatti pregressi, che possono costituire illeciti, sebbene non ancora definiti e, non da ultimo, a verificare l’esistenza di annessi rischi potenziali. Trattasi, di un tipo di due diligence necessariamente preventiva, che dovrà essere svolta nella fase antecedente al c.d. closing di un’operazione societaria-finanziaria di acquisizione di azienda e che, nel caso della vicenda esaminata avrebbe avuto lo scopo di mappare ogni profilo di rischio derivante dalla scissione e dal regime di responsabilità solidale di cui all’art. 2506 bis c.c. Nelle operazioni di scissione tra aziende o rami di esse, la due diligence ambientale non potrà limitarsi alle passività accertate, ma dovrà necessariamente sondare anche i rischi potenziali da condotte pregresse della società scissa. 1. https://www.eracomm.eu/Introduction_EU_Environmental_Law/IT/module_2/index.html#:~:text=L'articolo%20191%2C%20par.,nelle%20varie%20regioni%20dell'Unione. 2. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:143:0056:0075:it:PDF 3. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A31982L0891 4. SIN. I Siti d’interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell’impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali. (Art. 252, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. comunemente indicato come Testo Unico Ambientale, TUA). avv. Elena BosaniIn fatto
La pronuncia della Corte
L’importanza di una Due diligence finanziaria e contabile preventiva nelle acquisizioni di azienda.
Conclusioni
NOTE