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Regolamento UE n. 1115/2023 Anti Deforestazione

Il 9 giugno 2023 è stato pubblicato il Regolamento Anti Deforestazione n. 1115/2023, che vieta l’importazione, l’esportazione e la commercializzazione nell’UE di beni, che abbiano - direttamente o indirettamente - causato deforestazione o degrado forestale, a partire dal 31 dicembre 2020. 

Campo di applicazione 

Secondo l’art. 1, comma 1 del Regolamento citato il divieto riguarderà tutti i prodotti che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando “materie prime interessate”, ossia bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno. 

Tali prodotti potranno essere commercializzati solo se soddisferanno le tre seguenti condizioni (art. 3):  

  • a deforestazione zero 
  • a illegalità zero 
  • coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza, previa notifica di quest’ultima al sistema di informazione (art. 4 e art. 33)
  • Deforestazione zero

    Il concetto di “Deforestazione zero” ha una duplice accezione (art. 2 comma 13): 

  •  la deforestazione in senso stretto (art. 2 comma 3), ossia la conversione ad uso agricolo della foresta, anche se non indotta da attività umane; 
  • degrado forestale (art. 2 comma 7), cioè tutti quei cambiamenti strutturali della copertura forestale, che causano la perdita di biodiversità. 
  • Illegalità zero ​

    Il requisito “Illegalità zero(art. 2 comma 40) implica il rispetto di tutta la legislazione pertinente del paese di origine e di produzione in termini di:    

    a) diritti d’uso del suolo; 

    b) tutela dell’ambiente;      

    c) norme relative alle foreste, comprese la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità, ove direttamente connesse alla raccolta del legno;    

    d) diritti di terzi;     

    e) diritti dei lavoratori;     

    f) diritti umani protetti a norma del diritto internazionale

    g) principio del consenso libero, previo e informato, compreso quanto previsto nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni; 

    h) disciplina fiscale, sull’anticorruzione, commerciale e doganale.

    Si precisa, a tal riguardo, che i prodotti del legno coperti da una valida licenza FLEGT, Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, sono considerati conformi ai requisiti di legalità (art. 10 comma 3)

    Dichiarazione di dovuta diligenza (art. 4 comma 2) 

    L’operatore prima di immettere i prodotti interessati sul mercato o di esportarli dovrà predisporre una dichiarazione di dovuta diligenza e metterla a disposizione delle autorità competenti. 

    Il documento dovrà essere conservato per 5 anni (art. 4 comma 3) ed il relativo numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza dovrà essere messo a disposizione delle autorità doganali prima dell’immissione in libera pratica nell’UE o dell’esportazione dall’UE del prodotto in questione (art. 26 comma 4)

    Operatori interessati (artt. 2 e 7) 

    Il Regolamento Anti Deforestazione si applicherà a due categorie di professionisti: 

    • Operatori con sede nell’UE (art. 2 comma 15): qualsiasi persona fisica o giuridica che, nel corso di un’attività commerciale, immette prodotti interessati sul mercato UE o li esporta dall’UE; 
    • Commerciante con sede nell’UE (art. 2 comma 17): qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dall’operatore che, nel corso di un’attività commerciale, mette a disposizione sul mercato UE prodotti interessati.

    Nel caso in cui una persona fisica o giuridica sia stabilita in un Paese terzo, gli obblighi previsti dal Regolamento si applicano all’importatore UE. 

    Due diligence (art. 8) 

    Il processo di dovuta diligenza, che spetta agli operatori, dovrà comprende le seguenti attività: 

    1. raccogliere informazioni rilevanti sui Paesi di produzione;
    2. valutare il rischio di deforestazione, degrado forestale e illegalità;
    3. se il rischio è significativo, ove possibile, mettere in atto misure di attenuazione del rischio per ridurlo ad un livello irrisorio
    4. quando il rischio di non conformità è nullo o trascurabile (originariamente, o per effetto di misure di attenuazione), emettere la dichiarazione di dovuta diligenza. 

    Due diligence semplificata (art. 13)

    Se i Paesi di produzione sono tra quelli classificati dalla Commissione Europea come a rischio basso, gli operatori potranno condurre una “due diligence semplificata”, che consiste nel raccogliere le informazioni sui Paesi di origine o produzione, ma non dovranno effettuare la valutazione del rischio e porre in essere misure di attenuazione del rischio. 

    Obbligo di raccogliere informazioni (art. 9) 

    Gli operatori dovranno raccogliere elementi di prova (informazioni, documenti e dati adeguati e verificabili) che portino alla conclusione che i prodotti interessati siano conformi al Regolamento Anti Deforestazione. 

    Le informazioni dovranno riguardare la tipologia e la quantità del prodotto (con l’elenco delle materie prime interessate per produrlo), il Paese o la regione di produzione e l’identificazione di fornitori e clienti. 

    Inoltre, sarà necessario geolocalizzare l’appezzamento di terreno nel quale sono state prodotte le materie prime che il prodotto interessato contiene o con cui è stato fabbricato e gli stabilimenti dove sono stati allevati i bovini, ai fini della tracciabilità. 

    Valutazione del rischio (art. 10) 

    Sulla base di tutte le informazioni raccolte, l’operatore dovrà valutare il rischio di deforestazione, di degrado forestale e illegalità nel Paese di origine o di produzione dei prodotti interessati. 

    La valutazione del rischio dovrà essere condotta sulle catene di approvvigionamento con un approccio integrale, considerando gli elementi naturali, sociali, commerciali e politici dei Paesi coinvolti, oltre che i dati storici su deforestazione, degrado forestale, illegalità, come meglio dettagliato nell’art. 10 comma 2 riguardante i “criteri di valutazione del rischio”. 

    Solo qualora il rischio di non conformità risulti nullo o trascurabile (art. 2 comma 26), gli operatori potranno procedere alla commercializzazione dei prodotti. 

    Tale processo di valutazione del rischio dovrà essere documentato, per tale ragione gli operatori dovranno sempre essere in grado di dimostrare come hanno analizzato le informazioni e come sono arrivati a determinare un certo grado di rischio. Inoltre, dovranno riesaminare le loro valuta-zioni del rischio almeno una volta all’anno e notificare alle autorità competenti eventuali nuove informazioni indicanti che i prodotti già commercializzati non sono conformi. 

    Qualora la valutazione del rischio dovesse risultare non favorevole, occorrerà attuare misure di attenuazione o, nella peggiore delle ipotesi, la rinuncia alla commercializzazione (art. 11). Diversamente, qualora risultasse favorevole, si potrà emettere la “dichiarazione di dovuta diligenza”. 

    Sistema di gestione e obbligo di comunicazione (art. 11 comma 2 e art. 12)

     Gli operatori devono garantire che tutti i loro doveri possano essere adempiuti sistematicamente. A tal fine devono: 

    1.  organizzare un sistema di dovuta diligenza, da rivedere almeno annualmente [art. 12]
      •  inoltre, gli operatori non PMI devono pubblicare, anche sul web, una relazione annuale su tale sistema di due diligence (obbligo di relazione pubblica);

  • 2.    organizzare un sistema di gestione del rischio e di compliance con procedure di monitoraggio e intervento per mitigare e gestire efficacemente i rischi di non conformità [art. 11(2)]
    • inoltre, gli operatori non PMI devono nominare un responsabile della conformità a livello dirigenziale e implementare una funzione di audit indipendente su questo sistema di rischio e compliance

    Conservazione delle informazioni e revisioni annuali 

    Gli operatori devono conservare le seguenti informazioni per almeno cinque anni

    • la documentazione relativa alla due diligence
    • gli aggiornamenti al sistema di due diligence
    • le informazioni raccolte per la valutazione del rischio; 
    • le dichiarazioni di dovuta diligenza presentate al sistema di informazione; 
    • i dati su fornitori e clienti e i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza associate ai beni scambiati (per commercianti PMI). 

    Gli operatori devono inoltre aggiornare e rivedere almeno una volta l’anno

    • la valutazione del rischio su ciascun prodotto; 
    • le misure di mitigazione del rischio; 
    • il sistema di dovuta diligenza. 

    Obblighi degli operatori in caso di inosservanza
    Quando un operatore è a conoscenza che un prodotto commercializzato non è conforme, dovrà: 

  • informare immediatamente l’autorità competente del Paese in cui il prodotto è stato commercializzato, nonché i commercianti a cui ha fornito il prodotto interessato (art. 4 comma 5)
  • ritirare o richiamare il prodotto ed intraprendere qualsiasi altra azione correttiva (art. 24)
  • Controlli dell’Autorità [artt. 14 – 16] 

    I controlli sono effettuati dalle singole autorità degli Stati Membri e sono documentali, ma possono includere anche analisi di laboratorio o ispezioni in loco (art. 18 comma 2)

    Per i commercianti PMI i controlli sono semplificati. 

    Esistono due tipi principali di controlli: quelli attivati da informazioni specifiche sulla non conformità e quelli basati su piani di controllo annuali nazionali. 


    Provvedimenti provvisori (artt. 17 e 23)

    Quando l’autorità compente ai controlli identifica prodotti ad alto rischio di non conformità dovrà adottare misure provvisorie immediate, come la sospensione della commercializzazione di tali prodotti o il loro sequestro.

    Nel momento in cui viene accertata la non conformità, l’autorità sarà tenuta a richiedere all’operatore o al commerciante interessato di adottare tutte le misure correttive appropriate e proporzionate per porre fine alla non conformità, compreso il ritiro o il richiamo dei prodotti interessati (art. 24).  In caso di inerzia o persistente inosservanza, l’autorità può agire direttamente. 

    Sanzioni (art. 25)

    Le sanzioni saranno determinate dalle leggi nazionali sulla base dei principi enunciati nel Regolamento e dovranno essere commisurate al danno ambientale e al valore delle materie prime interessate, il cui livello è calcolato in modo da garantire che i trasgressori siano effettivamente privati dei vantaggi economici derivanti dalle violazioni e gradualmente innalzato in caso di recidiva. Nel caso di una persona giuridica, l’ammontare massimo della sanzione dovrà esser almeno pari al 4 % del fatturato totale annuo. 

    Le sanzioni previste comprendono: 

    • la confisca dei prodotti interessati all’operatore e/o al commerciante;
    • la confisca dei proventi ottenuti dall’operatore e/o dal commerciante grazie a un’operazione avente ad oggetto i prodotti interessati;
    • l’esclusione temporanea, per un periodo massimo di 12 mesi, dalle procedure di appalto pubblico e dall’accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni; 
    • il divieto temporaneo di immettere o rendere disponibili sul mercato o di esportare le materie prime interessate e i prodotti interessati, in caso di violazione grave o di recidività; 
    • il divieto di esercitare la dovuta diligenza semplificata di cui all’articolo 13 in caso di violazione grave o di recidività 

    Indicazioni comprovate e accesso alla giustizia (artt. 31 e 32).

    Qualsiasi persona (fisica o giuridica) ha il diritto di presentare alle autorità competenti “indicazioni comprovate”, cioè obiettive e verificabili, circa la non conformità dei prodotti. 

    Se l’informazione viene portata a conoscenza degli operatori, questi saranno tenuti ad informare l’autorità competente, che entro 30 giorni dovrà informare l’interessato della sua decisione e dei motivi. 

    L’accesso alla giustizia è, ovviamente, garantito a chiunque abbia un interesse sufficiente in relazione ad una decisione o mancanza di decisione da parte dell’autorità competente, compreso colui che ha presentato un’indicazione comprovata. 

    Semplificazioni per le PMI (artt. 4 comma 8 e 5) 

    Al fine di non aumentare gli oneri per le piccole, medie e microimprese (‘PMI’), il Regolamento Anti Deforestazione prevede che queste non siano tenute a svolgere attività di due diligence su prodotti (o parte di essi) già coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza presentata al sistema di informazione dai loro fornitori (sulle parti non coperte, invece, la due diligence va sempre fatta). 

    In ogni caso, tutti gli operatori hanno la piena responsabilità della conformità dei prodotti commercializzati, di conseguenza il riferimento ad una precedente dichiarazione di dovuta diligenza non vale come esenzione dalla propria responsabilità.

    Un’altra semplificazione riguarda i commercianti PMI, che sono tenuti solo a conservare i registri dei fornitori e dei clienti e le dichiarazioni di dovuta diligenza associate ai prodotti compravenduti per almeno cinque anni. Al contrario, i commercianti che non si qualificano come PMI sono trat-tati alla pari di tutti gli altri operatori. 

    In ogni caso, operatori e commercianti, indipendentemente dal fatto che siano o meno PMI, hanno sempre l’obbligo di informare immediatamente l’autorità competente se vengono a conoscenza di non conformità e di offrire all’autorità la propria assistenza.

    Sistema di benchmarking (art. 29) 

    Seguendo i criteri dettati dal Regolamento, la Commissione Europea, entro 18 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento stesso, classificherà i Paesi di produzione delle materie prime interessate o le loro regioni a rischio di deforestazione o degrado forestale basso, standard o alto (sistema di benchmarking). Si noti che il sistema di benchmarking non copre il rischio di illegalità. Alla data di entrata in vigore del Regolamento, tutti i Paesi saranno automaticamente classificati come a rischio standard. 

    Data di applicazione del Regolamento Anti Deforestazione (artt. 37 e 38)

    Le disposizioni più rilevanti, comprese quelle sugli obblighi di dovuta diligenza degli operatori, saranno applicabili decorsi 18 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento (‘data di applicazione‘, ossia il 30 dicembre 2024). Per le microimprese e le piccole imprese, questo periodo è di 24 mesi (30 giungo 2025, ‘data di applicazione estesa‘), a meno che non commercializzino legno e prodotti derivati come elencati nell’allegato del Regolamento (UE) n . 995/2010

    Infine, va ricordato che il Regolamento si applica congiuntamente alla Corporate Sustainability Reporting Directive (‘CSRD‘ già approvata), alla Corporate Sustainability Due Diligence Directive (‘CDDD‘) e alla proposta di Regolamento che vieta i prodotti fabbricati con il lavoro forzato sul mercato dell’Unione.

    avv. Elena Bosani