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Regolamento europeo 1542/2023. La nuova normativa sulle batterie.

20 febbraio 2024

Il 18 febbraio 2024 è entrato ufficialmente in vigore il Nuovo Regolamento dell’Unione Europea 1542/2023, che stabilisce i requisiti per l’immissione sul mercato europeo di batterie ovvero di 

[…] qualsiasi dispositivo che eroghi energia elettrica mediante trasformazione diretta di energia chimica […]. 

Il testo della norma che disciplina l'intero ciclo di vita delle batterie, dalla produzione al riutilizzo e al riciclo, definisce in modo chiaro che esistono due tipologie di requisiti generici che le batterie dovranno rispettare: il primo, più pratico, riguarda la sostenibilità e la sicurezza del prodotto (capo II); il secondo, di natura comunicativa, richiama la necessità di etichettatura e conseguente scambio d’informazioni produttore-consumatore (capo III)

A quali batterie elettriche si applica il nuovo regolamento UE 

Il regolamento europeo riguarda tutte le categorie di batterie elettriche, esclusi alcuni casi specifici. 

Per la precisione, si applica a: 

  • Batterie portatili e per usi generici (tra cui i formati D, C, AA, AAA, AAAA, A23 e le batterie a 9V, a 4,5 Volts (3R12), etc); 
  • Batterie utilizzate per avviamento, illuminazione o accensione di autoveicoli; 
  • Batterie destinate ai mezzi di trasporto leggeri; 
  • Batterie progettate per veicoli elettrici; 
  • Batterie industriali;
  • Batterie incorporate o progettate per essere integrate o aggiunte ad altri prodotti, tra cui le batterie per smartphone. 

Non si applica invece a

  • apparecchiature utilizzate per l’interesse degli Stati membri in materia di sicurezza e difesa, ad esclusione dei prodotti che non sono destinati a fini militari; 
  • apparecchiature progettate per essere inviate nello spazio; 
  • apparecchiature specificamente progettate per la sicurezza degli impianti nucleari definite all’articolo 3 della direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio.

Obbligo di carbon footprint 

Il Regolamento prevede l’obbligo di dichiarazione dell’impronta di carbonio per le batterie di veicoli elettrici (EV), per quelle utilizzate in mezzi di trasporto leggeri (LMT), quali scooter elettrici e biciclette e per le batterie industriali ricaricabili che superano una capacità di 2 kWh. 

La dichiarazione dell’impronta di carbonio corredata dalla relativa documentazione tecnica per ciascun modello di batteria e per stabilimento di fabbricazione dovrà contenere: 

  • informazioni amministrative sul fabbricante; 
  • informazioni sul modello di batteria;
  • informazioni sull’ubicazione geografica dello stabilimento di fabbricazione della batteria; 
  • l’impronta di carbonio della batteria, calcolata come kg di biossido di carbonio equivalente per un kWh dell’energia totale fornita dalla batteria durante la sua vita utile prevista; 
  • l’impronta di carbonio della batteria differenziata in base alla fase del ciclo di vita;
  • il numero di identificazione della dichiarazione di conformità UE della batteria; 
  • un link di accesso a una versione pubblica dello studio a sostegno dei valori dell’impronta di carbonio.

La dichiarazione sarà applicata gradualmente a partire dal 18 febbraio 2025 e l'etichetta che indica l'impronta di carbonio dovrà essere ben leggibile e indelebile. 

Inoltre, a partire dal 18 agosto 2028, le batterie industriali, con capacità superiore a 2 kWh, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno, le batterie per veicoli elettrici e le batterie per autoveicoli i cui materiali attivi contengono cobalto, piombo, litio o nichel 

dovranno essere accompagnate da una documentazione contenente informazioni sulla percentuale di cobalto, litio o nichel presente nei materiali attivi e che è stata recuperata dai rifiuti della fabbricazione delle batterie o dai rifiuti post-consumo, e sulla percentuale di piombo presente nella batteria e che è stata recuperata dai rifiuti, per ciascun modello di batteria per anno e stabilimento di fabbricazione. 

Successivamente, dal 18 agosto 2033, questa documentazione dovrà essere fornita anche per le batterie per mezzi di trasporto leggeri che contengono cobalto, piombo, litio o nichel nei materiali attivi. 

Nuova etichettatura per le batterie 

A decorrere dal 18 agosto 2026 le batterie saranno provviste di un’etichetta contenente le informazioni generali sulle batterie e più precisamente: 

  • le informazioni che identificano il fabbricante conformemente; 
  • la categoria della batteria e le informazioni che la identificano; 
  • il luogo di fabbricazione (ubicazione geografica dello stabilimento di fabbricazione della batteria);
  • la data di fabbricazione (mese e anno);
  • il peso; 
  • la capacità;
  • la composizione chimica; 
  • le sostanze pericolose presenti nella batteria diverse dal mercurio, dal cadmio o dal piombo; 
  • l’agente estinguente utilizzabile; 
  • le materie prime critiche presenti nella batteria con una concentrazione superiore allo 0,1 % in peso/peso. 

Il tutto dovrà essere accessibile attraverso un QR Code in contrasto con il colore di fondo e di dimensioni facilmente leggibili con un lettore QR comunemente disponibile. 

Obiettivi per la raccolta dei rifiuti 

Per le batterie portatili è richiesta la raccolta del 45% dei rifiuti entro il 2023, 63% entro il 2027 e 73% entro il 2030; mentre per le batterie LMT gli obiettivi sono fissati al 51% entro il 2028 e 61% entro il 2031. 

Obiettivi per i materiali recuperati 

È stato fissato un obiettivo per il recupero del litio dai rifiuti di batterie del 50% entro la fine del 2027 e dell'80% entro la fine del 2031. 

Percentuali che potranno essere modificate mediante atti delegati in funzione degli sviluppi tecnologici e del mercato e della disponibilità di litio. 

Ulteriori obiettivi dovranno essere raggiunti entro il 31 dicembre 2027 in materia di recupero dei materiali: 

  • 90 % per il cobalto;
  • 90 % per il rame;
  • 90 % per il piombo;
  • 90 % per il nichel. 

Mentre entro il 31 dicembre 2031 dovrà essere recuperato dai rifiuti di batterie: 

  • 95 % per il cobalto;
  • 95 % per il rame; 
  • 95 % per il piombo; 
  • 95 % per il nichel. 

L'obiettivo di efficienza del riciclo per le batterie al nichel-cadmio è fissato all'80% entro la fine del 2025 e per gli altri rifiuti di batterie al 50% entro la fine del 2025.

Requisiti sul contenuto minimo di materiali riciclati

Sono introdotti criteri specifici sul contenuto minimo di materiali riciclati in determinate categorie di batterie. In particolare, per le batterie destinate agli autoveicoli e ai veicoli elettrici, i requi-siti minimi di contenuto riciclato sono fissati al 16% per il cobalto, all’85% per il piombo, al 6% per il litio e al 6% per il nichel entro i prossimi 8 anni, con un’ulteriore riduzione prevista nei successivi 5 anni.

Passaporto digitale

Verrà rilasciato un passaporto digitale con tutte le informazioni rilevanti per batterie LMT, batterie industriali con una capacità superiore a 2 kWh e batterie per i veicoli elettrici, con l’obiettivo di consentire il tracciamento di ogni singolo prodotto lungo l’intero ciclo di vita. 

Batterie portatili incorporate negli apparecchi 

Entro il 2027 le batterie portatili incorporate negli apparecchi dovranno essere rimovibili e sostituibili dall'utilizzatore finale. Invece, le batterie per i mezzi di trasporto leggeri dovranno essere sostituibili da un operatore professionale indipendente. 

Obblighi di due diligence 

Il Regolamento sarà applicabile esclusivamente laddove l’operatore economico abbia fatto registrare un fatturato netto superiore ai 40 milioni euro. 

Si applica quindi a quelle aziende decisamente strutturate e con volumi d’affare importanti. 

La data ultima richiesta per introdurre strategie relative al dovere di diligenza è quella del 18 febbraio 2025

Procedura di salvaguardia 

L’autorità che ritiene che una batteria presenti un rischio per la salute o la sicurezza potrà effettuare una valutazione approfondita e, qualora accerti la non conformità, potrà chiedere misure correttive. Della procedura in atto deve informare la Commissione. Qualora l’operatore economico non ottemperi alle richieste dell’autorità, la stessa potrà proibire o limitare la commercializzazione del prodotto e anche in questa evenienza la Commissione deve essere informata fornendole le informazioni sul tipo di batteria e sulle sue non conformità riscontrate e non sanate. Qualora altri stati membri si trovassero in disaccordo con la decisione di una autorità estera, possono muovere obiezione entro 3 mesi di tempo, viceversa, la misura diventa automaticamente legittima sull’intero territorio comunitario. In caso di obiezione, sarà la commissione a giudicare il “contenzioso” attraverso un atto delegato e se ritiene giustificate le non conformità, la procedura è da estendersi in tutta l’unione, viceversa, lo stato membro “promotore” dovrà retrocedere dalla propria posizione. 

Esiste poi la possibilità che le batterie risultino conformi, ma presentino rischi troppo elevati sotto alcuni aspetti. In tal caso la procedura è del tutto simile a quella appena descritta per le non conformità. Autorità o stato membro possono richiedere interventi ai produttori o intervenire con misure restrittive anche in caso di non conformità formali (senza che vi siano indagini di approfondimento), ovvero in caso di mancanze o errori di natura documentale o procedurale.

Prossimi passi 

Il nuovo regolamento UE per le batterie elettriche è entrato in vigore il 18 febbraio 2024 e la sua attuazione prevederà l’articolarsi su più fasi. Poiché la norma UE 2023/1542 va ad abrogare la vecchia direttiva 2006/66/CE, è previsto un periodo di transizione di 18 mesi durante i quali i produttori, le autorità nazionali e tutti gli organismi coinvolti avranno il tempo di adeguarsi alla nuova normativa.

avv. Elena Bosani