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La Riforma Cartabia (D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150) ha modificato la Legge n. 283/1962 inerente la salubrità ed l’igiene nella produzione e nella vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. In particolare, l’articolo 70 del Capo III interviene sulla procedura applicativa degli artt. 5 e 6 della legge 283/62, che disciplinano gran parte delle ipotesi illecite in materia di sicurezza alimentare, introducendo procedure di estinzione delle contravvenzioni, attraverso un percorso alternativo al processo penale. (Artt. 12-ter e ss). La nuova procedura di estinzione si articola principalmente in due fasi: L’organo accertatore (l’ASL, il NAS, la Capitaneria di Porto o altri Organi di Vigilanza) nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 55 del codice di procedura penale, nel momento in cui dovesse riscontrare una contravvenzione agroalimentare di cui agli artt. 5 e 6 della L. 283/62, dovrà impartire al contravventore una prescrizione fissando un termine di adempimento non superiore a sei mesi (prorogabile su richiesta motivata di altri sei mesi) e contestualmente fornendone comunicazione al Pubblico Ministero. Con la prescrizione l'organo accertatore potrà imporre, anche con riferimento al contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro, specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose per la sicurezza, l’igiene alimentare e la salute pubblica. (Art. 12 ter). Si precisa che l’organo accertatore è tenuto sia a riferire al Pubblico Ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell’articolo 347 del codice di procedura penale e sia a trasmettere il verbale contenente le prescrizioni impartite. Il Pubblico Ministero, a sua volta, potrà disporre con apposito Decreto che l’organo che ha impartito le prescrizioni apporti modifiche alle stesse. Ai fini dell’estinzione del reato, infine, l’accertatore verificherà, con tempistiche ristrette e funzionali allo scopo di ridurre le lungaggini procedurali, l’avvenuto corretto adempimento delle prescrizioni, ammettendo in caso positivo il contravventore al pagamento di una sanzione. In caso negativo, verrà segnalato l’inadempimento alla Procura per il prosieguo del procedimento penale. Riguardo all’ammontare delle sanzioni, per le contravvenzioni di cui all’art. 5 e 6 della L. 283/62 le somme corrispondono a Effettuato il pagamento la contravvenzione si estinguerà (Art. 12 octies) ed il Pubblico Ministero richiederà l’archiviazione. In caso di impossibilità di provvedere al pagamento, è prevista, in alternativa, la possibilità di richiedere di svolgere lavori di pubblica utilità. (Art. 12-quinquies). Tale possibilità è subordinata alla presentazione all’organo accertatore di una dichiarazione sostitutiva di certificazione, che attesti la oggettiva incapacità di far fronte economicamente a detta spesa, con contestuale dichiarazione di disponibilità da parte dell’ente pubblico di voler fruire del lavoro del contravventore. Sarà poi il Pubblico Ministero a decidere le tempistiche del lavoro sostitutivo, mentre le relative modalità verranno decise con apposito provvedimento del Ministero di giustizia. A differenza di altre ipotesi di lavori di pubblica utilità, in questo caso il dominus del procedimento sarà il Pubblico Ministero e non il Giudice, restando in capo ad esso la decisione su an, quantum ed in parte quomodo dei lavori richiesti. Le contravvenzioni in materia di igiene, produzione e vendita di alimenti e bevande che hanno cagionato un danno o un pericolo, possono accedere all’istituto estintivo, solo qualora siano suscettibili di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie. (Art. 12ter). Questo requisito sine qua non potrebbe alimentare interpretazioni non univoche sui casi di applicazione della procedura, in quanto non risulta chiaro quali potrebbero essere, in concreto, i reati alimentari “ripristinabili”, trattandosi per la maggior parte dei casi di reati di pericolo astratto. La stessa Corte di Cassazione, nella relazione 68/2022 riguardante la Riforma Cartabia, ha manifestato dei dubbi in merito, osservando come “Ad esempio, se si sanziona, con larga anticipazione rispetto al bene protetto la condotta di detenzione o vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione ex artt. 5, lett. b), e 6 della legge n. 283 del 1962, in che modo è rimediabile – ossia ripristinabile – il prodotto ormai degenerato a livello organolettico? Riadattare le modalità di detenzione comporta l’eliminazione del rischio per ipotesi che possano ripetersi, ma rimane la condizione di pericolosità del prodotto, tanto per eventuali pregiudizi a distanza derivanti dalla precedente assunzione, quanto per l’incertezza che discende dall’immissione in commercio a cui sia esposto anche un singolo consumatore.” Il nuovo meccanismo estintivo-deflattivo si estende alle contravvenzioni punite non solo con ammenda o pena alternativa, ma anche con la pena congiunta (arresto e ammenda). È invece escluso: L'adempimento tardivo alla prescrizione costituisce una circostanza attenuante in termini di diminuzione di pena o comunque di bilanciamento di circostanze secondo gli ordinari canoni dell’art. 69 c.p. L’art. 12 nonies interviene modificando anche le disposizioni in merito alla oblazione speciale (art. 162 bis C.P.), eccedendo la delega legislativa. La norma prevede che l’adempimento tardivo alla prescrizione, o l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall’organo accertatore, che avvengano prima dell’apertura del dibattimento o dell'emissione del decreto penale, possano essere valutate al fine del pagamento dell’oblazione ex art. 162 bis CP. In questi casi la somma richiesta per l’oblazione è notevolmente inferiore, e ammonta ad un quarto del massimo della pena edittale (al posto che alla metà). In caso di mancato adempimento alla prescrizione, o di mancato pagamento della somma di denaro, l’organo accertatore ne darà comunicazione al Pubblico Ministero e al contravventore e il pro-cesso penale riprenderà il suo normale corso. Nelle more del procedimento di estinzione dei reati alimentari, il procedimento penale e il decorso della prescrizione del reato rimangono sospesi dal momento dell'iscrizione della notizia di reato fino al momento in cui il Pubblico Ministero riceverà le comunicazioni in merito agli esiti della procedura estintiva. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione, né impedisce l'assunzione di prove con incidente probatorio, o il compimento di atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.La procedura estintiva
Applicazione della procedura estintiva.
Adempimento tardivo delle prescrizioni
Mancato adempimento alla prescrizione.
Sospensione del procedimento penale durante la procedura estintiva.