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15 febbraio 2024 La recente sentenza della Corte di Giustizia del 16 gennaio 2024 nella causa C-621/21 ha precisato quali sono le condizioni necessarie affinché una donna straniera che ha subito violenze possa ottenere la protezione internazionale all'interno dei paesi dell'Unione Europea. Il caso di specie riguarda una donna turca, di appartenenza etnica curda, di confessione musulmana, divorziata. Nel giugno 2018 lasciava la Turchia dirigendosi verso la Bulgaria munita di passaporto nazionale e di un visto di lavoro. Arrivata nella città di Plovdiv, in Bulgaria, in data 21 giugno 2018, presentava domanda di protezione internazionale, dichiarando di essere stata costretta dalla sua famiglia a sposarsi con una persona rivelatasi violenta, che la picchiava e maltrattava, ragione per cui temeva fortemente per la propria vita nel caso fosse dovuta tornare in Turchia. Il giudice bulgaro, investito della causa, decideva di sottoporre la questione alla Corte di Giustizia. La Corte si sofferma sulla Direttiva 2011/95 che stabilisce le condizioni per il riconoscimento, da un lato, dello status di rifugiato e, dall’altro, della protezione sussidiaria di cui possono beneficiare i cittadini di paesi terzi. Lo status di rifugiato è previsto in caso di persecuzione di qualunque cittadino di un paese terzo per motivi di razza, religione, nazionalità , opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale. La protezione sussidiaria, invece, è prevista per qualunque cittadino di un paese terzo che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se fosse rinviato nel paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, il che include l’essere giustiziato o il subire trattamenti inumani o degradanti. Secondo la Corte detta Direttiva 2011/95 deve necessariamente essere interpretata nel rispetto della Convenzione di Istanbul, che vincola l’Unione europea e riconosce la violenza contro le donne basata sul genere come una forma di persecuzione. Fatte queste doverose premesse la Corte conclude precisando che le donne, nel loro insieme, possono essere considerate come appartenenti a un gruppo sociale ai sensi della Direttiva 2011/95. Di conseguenza, esse possono beneficiare dello status di rifugiato quando nel loro paese d’origine sono esposte, a causa del loro sesso, a violenze fisiche o mentali, incluse le violenze sessuali e domestiche. Qualora le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato non siano soddisfatte, esse possono beneficiare della protezione sussidiaria. A tale riguardo la Corte osserva che ai sensi dell’articolo 15, lettere a) e b), della direttiva 2011/95 la nozione di danno grave, necessaria per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, ricomprende un rischio effettivo gravante sul richiedente di essere ucciso o di subire atti di violenza fisiche o mentali, inclusa la violenza sessuale e domestica da un membro della sua famiglia o dalla sua comunità a motivo della presunta trasgressione di norme culturali, religiose o tradizionali. avv. Elena BosaniBreve illustrazione dei fatti e del procedimento
Giudizio della Corte