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Proposta di proroga EUDR, Documenti di orientamento e Nuovo quadro di Cooperazione internazionale. A che punto si trova il Regolamento contro la deforestazione

17 ottobre 2024

La Commissione europea ha proposto al Parlamento e al Consiglio europeo di posticipare di un anno l’entrata in vigore del regolamento contro la deforestazione (EUDR), prevista per la fine del 2024, assecondando le preoccupazioni dei diversi partner globali e dei portatori di interessi europei, che a tre mesi dall’entrate in vigore del Regolamento presentano livelli di preparazione disomogenei e non tutti sufficientemente adeguati. 

Il Consiglio ha approvato in data 16 ottobre 2024 la proposta della Commissione e ora spetta al Parlamento EU pronunciarsi in merito. 

Se la proposta verrà approvata il Regolamento contro la deforestazione si applicherà a partire dal 30 dicembre 2025 per le grandi imprese e dal 30 giugno 2026 per le microimprese e le piccole imprese. 

La Commissione al fine di aiutare le parti interessate ad allinearsi al regolamento dell’UE sulla deforestazione, ha altresì pubblicato ulteriori documenti di orientamento, oltre a un quadro di cooperazione internazionale più solido. 

Documenti di orientamento 

I documenti di orientamento, divisi in 11 capitoli, riguardano diverse tematiche chiave e forniscono una serie di precisazioni e delucidazioni, per una corretta e completa interpretazione del Regolamento. 

Di seguito alcuni dei capitoli più rilevanti. 

  • Chiarimenti su definizioni critiche, quali ad esempio:

      Deforestazione: definita come la conversione delle foreste a terreno agricolo, a prescindere che tale conversione sia indotta o meno dall'uomo e da calamità naturali. 

Se la conversione è avvenuta per altri usi, come ad esempio per lo sviluppo urbano o per la costruzione di infrastrutture, non rientra nella definizione di deforestazione. 

       Degrado forestale: consiste invece in modifiche strutturali della copertura forestale, sotto forma di conversione di: 

  1. foreste primarie o foreste che rigenerano naturalmente in piantagioni forestali o in altri terreni boschivi; oppure 
  2. foreste primarie in foreste piantate. 

Ai sensi del regolamento la definizione di "foreste piantate" esclude le foreste piantate per la protezione o il ripristino degli ecosistemi, nonché le foreste istituite mediante piantumazione o semina, che a maturità somigliano o assomiglieranno a foreste che rigenerano naturalmente.

       Operatore: è qualsiasi persona fisica o giuridica che, nell'ambito di un'attività commerciale, immette sul mercato i prodotti interessati o li esporta. 

       Commerciante: è qualsiasi persona nella catena di fornitura diversa dall'operatore che, nel corso di un'attività commerciale, mette a disposizione sul mercato i prodotti interessati. 

       Immissione sul mercato: è la prima messa a disposizione di una merce o di un prodotto pertinente sul mercato dell'Unione. 

       Messa a disposizione sul mercato: consiste in qualsiasi fornitura di un prodotto rilevante per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito. 

  • I prodotti interessati:
      • Bestiame, bestiame vivo, carne, cuoio
      • Cacao, chicchi, gusci, burro, olio, cioccolato

      • Caffè torrefatto o decaffeinato, bucce, pellicole

      • Palma da olio, noci, gherigli, olio, acido

      • Gomma naturale, mescolata, altri articoli di gomma vulcanizzata 

      • Soia, semi, farina, olio, panelli 

      • Legno, casse da imballaggio, libri stampati, mobili 

    L'elenco sarà riesaminato e aggiornato regolarmente. 

    Il regolamento si applica ai prodotti elencati nell'allegato I sia che provengano dall’Unione Europea e sia se importati da paesi terzi. 

    Il regolamento non si applica alle merci se sono prodotte interamente da materiali che hanno completato il loro ciclo di vita e che altrimenti sarebbero stati smaltiti come rifiuti ai sensi dell'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE. Pertanto, non si applica alcun obbligo ai sensi del regolamento per quanto riguarda il materiale riciclato. 

    Al contrario, se il prodotto contiene una percentuale di materiale non riciclato, è soggetto ai requisiti del regolamento e il materiale non riciclato dovrà essere ricondotto all'appezzamento di origine tramite geolocalizzazione. 

    I prodotti compositi sono quelli che contengono più materie prime o prodotti pertinenti diversi (ad esempio una barretta di cioccolato contenente cacao in polvere, burro di cacao e olio di palma). 

    Gli operatori che immettono tali prodotti sul mercato dell'UE dovranno esercitare il dovere di diligenza solo sulla principale materia prima e sui prodotti derivati ritenuti pertinenti ai sensi dell'EUDR, ossia la materia prima contenuta nella colonna di sinistra dell'allegato I. 

  • A chi si applica l'EUDR 
  • Gli obblighi di diligenza previsti dall’EUDR si applicano a operatori e commercianti, ossia a ogni persona fisica o giuridica che, nell’ambito di un’attività commerciale, immette sul mercato, esporta o mette a disposizione prodotti interessati dal regolamento. Se un'impresa immette sul mercato o esporta una materia prima o un prodotto interessato dal Regolamento, è considerata un operatore ai sensi dell'EUDR. 

    Ad esempio, un operatore può essere sia l'azienda che raccoglie il legno e poi lo vende, ma anche l’azienda che lavora il legno e poi vende un prodotto lavorato come ad esempio le lavagne in legno e lo immette per la prima volta sul mercato. Se un'impresa mette un prodotto a disposizione sul mercato nel corso di un'attività commerciale senza essere un operatore, è considerata un commerciante ai sensi dell'EUDR. 

  • Aggiornamenti sulle sanzioni 
  • Le sanzioni per la non conformità includono: 

  • sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale e al valore delle materie prime interessate o dei prodotti interessati, il cui livello è calcolato in modo da garantire che i trasgressori siano effettivamente privati dei vantaggi economici derivanti dalle violazioni e gradualmente innalzato in caso di recidiva. L’ammontare massimo della sanzione sarà almeno pari al 4% del fatturato totale annuo a livello di Unione europea; 
  • confisca dei prodotti interessati e/o dei ricavi ottenuti dai prodotti interessati; 
  • divieto temporaneo di immettere o mettere a disposizione sul mercato o di esportare le materie prime e i prodotti interessati.     
  • Le violazioni saranno pubblicate sul sito web della Commissione, compresi il nome, la data della sentenza definitiva, la sintesi delle attività di infrazione, la natura e l’importo delle sanzioni. 

    • Come esercitare la Due diligence 

    Gli operatori e i commercianti che non sono PMI sono tenuti ad esercitare la dovuta diligenza nei confronti di tutti i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento e lungo tutta la catena del valore, assicurandosi che sia attuata da ciascuno dei loro fornitori. L’attività di dovuta diligenza comporta una preliminare raccolta di informazioni seguita da una valutazione del rischio e, nel caso, da un’attenuazione del rischio rilevato.

    1.  Raccogliere informazioni (Art 9) 

    Le informazioni che dovranno essere raccolte sono le seguenti:

      • Nome, indirizzo e codice EORI dell’operatore;
      • Codice HS (numero tariffa del sistema armonizzato), inclusa descrizione, denomina-zione commerciale / denominazione scientifica completa, quantità; 
      • Paese di produzione; 
      • Geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti di terreno; 
      • Nome, indirizzo postale ed e-mail di tutti i fornitori e clienti; 
      • Informazioni verificabili atte a dimostrare che i prodotti interessati sono a deforestazione zero e sono stati prodotti in conformità con la rispettiva legislazione; 
      • Numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza. 

    Gli operatori avranno l’obbligo non solo di raccogliere le informazioni, ma anche di organizzarle e conservarle, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato o di esportazione delle materie prime e dei prodotti interessati, unitamente a prove documentali.

    • 2. Valutazione del rischio (art 10) 

    Gli operatori dovranno valutare se esiste un rischio che il prodotto non sia conforme alle norme e dimostrare come le informazioni raccolte siano state verificate rispetto ai criteri di valutazione del rischio. La valutazione del rischio dovrà inoltre essere documentata e rivista almeno una volta all’anno. 

    Gli schemi di certificazione possono essere utilizzati dai membri della supply chain per agevolare la loro valutazione del rischio nella misura in cui la certificazione copre le informazioni necessarie per ottemperare ai loro obblighi ai sensi del Regolamento. 

    • 3. Attenuazione del rischio (art. 11)

    Gli operatori dovranno disporre di politiche, controlli e procedure adeguati e proporzionati per mitigare e gestire efficacemente i rischi di non conformità dei prodotti e ciò comporterà la nomina di un responsabile della conformità a livello dirigenziale per gli operatori non PMI. 

    Le decisioni sulle procedure e misure di mitigazione del rischio dovranno essere documentate, riviste almeno una volta all'anno e rese disponibili dagli operatori alle autorità competenti su richiesta. Gli operatori dovranno, inoltre, essere in grado di dimostrare come sono state prese le decisioni sulle procedure di sicurezza e sulle misure di mitigazione del rischio. 

    • Dichiarazione di dovuta diligenza 

    Le dichiarazioni di due diligence dovranno essere presentate elettronicamente nell’apposito Registro prima di procedere all’importazione o all’esportazione o comunque prima della messa a disposizione del prodotto sul mercato. Tali dichiarazioni saranno verificate dalle autorità degli Stati membri. 

    La valutazione del rischio dovrà tenere conto dei seguenti criteri: 

    • l'assegnazione del rischio al paese di produzione interessato o a parti di esso conformemente all'articolo 29; 
    • la presenza di foreste nel paese di produzione o in parti di esso; l
    • a presenza di popolazioni indigene nel paese di produzione o in parti di esso; l
    • la consultazione e la cooperazione in buona fede con i popoli indigeni del paese di produzione o di parti di esso; 
    • l'esistenza di rivendicazioni debitamente motivate da parte dei popoli indigeni basate su informazioni oggettive e verificabili in merito all'uso o alla proprietà dell'area utilizzata ai fini della produzione della merce in questione;
    • prevalenza della deforestazione o del degrado forestale nel paese di produzione o in parti di esso; 
    • la fonte, l'affidabilità, la validità e i collegamenti ad altra documentazione disponibile delle informazioni di cui all'articolo 9; 
    • preoccupazioni relative al paese di produzione e di origine o a parti di esso, come il livello di corruzione, la prevalenza di falsificazione di documenti e dati, la mancanza di applicazione della legge, le violazioni dei diritti umani internazionali, i conflitti armati o la presenza di sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell'Unione europea; 
    • la complessità della filiera di fornitura pertinente e la fase di trasformazione dei prodotti pertinenti, in particolare le difficoltà nel collegare i prodotti pertinenti al terreno in cui sono stati prodotti i prodotti pertinenti;
    • il rischio di elusione del presente regolamento o di miscelazione con prodotti pertinenti di origine sconosciuta o prodotti in aree in cui si è verificata o si sta verificando la deforestazione o il degrado forestale; 
    • conclusioni delle riunioni dei Gruppi di esperti della Commissione a sostegno dell'attuazione del presente regolamento, pubblicate nel registro dei gruppi di esperti della Commissione; 
    • preoccupazioni comprovate presentate a norma dell'articolo 31 e informazioni sulla cronologia della non conformità degli operatori o dei commercianti lungo la pertinente catena di approvvigionamento al presente regolamento; 
    • qualsiasi informazione che indichi il rischio che i prodotti in questione non siano conformi;
    • informazioni complementari sulla conformità al presente regolamento, che possano includere informazioni fornite da sistemi di certificazione o altri sistemi verificati da terze parti, compresi sistemi volontari riconosciuti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio a condizione che le informazioni soddisfino i requisiti di cui all'articolo 9 del presente regolamento. 

    Sulla base delle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 4 e dell'articolo 11, paragrafo 3, gli operatori dovranno essere in grado di dimostrare in che modo è stata esercitata la dovuta diligenza e quali misure di attenuazione sono state messe in atto nel caso in cui sia stato individuato un rischio. Gli operatori devono inoltre conservare una registrazione delle dichiarazioni di dovuta diligenza per cinque anni dalla data in cui la dichiarazione è presentata nel sistema di informazione, ossia prima della data di immissione sul mercato o di esportazione del prodotto.

    Il sistema di dovuta diligenza dovrà essere revisionato almeno una volta l’anno. 

    Tale dichiarazione di dovuta diligenza è quindi funzionale allo sdoganamento delle merci in fase di ingresso o uscita dal territorio dell’Unione.

    Il sistema informatico su cui le imprese dovranno registrare le loro dichiarazioni di dovuta diligenza sarà operativo a partire dal mese di novembre. 

    Gestori e commercianti potranno registrarsi e presentare le proprie dichiarazioni di dovuta diligenza anche prima dell'entrata in vigore della normativa. 

    Il sistema informativo prevedrà tre ruoli: Operatore (produzione nazionale, importazioni, esportazioni); Commerciante (commercio nell’UE) e Rappresentante (di un Operatore e/o di un Commerciante). I rappresentanti autorizzati dovranno ricevere un mandato scritto ed essere stabiliti nell’UE. 

    Nel caso in cui l’azienda si configuri sia come Operatore sia come Commerciante, le dichiarazioni di due diligence potranno essere presentate all’interno della piattaforma EUDR con un unico profilo, purché l’utente abbia richiesto un doppio ruolo.


    Verifica della due diligence “a monte” 

    Gli Operatori che si trovino a valle della catena di approvvigionamento non sono tenuti a svolgere nuovamente e per intero la procedura di dovuta diligenza. Sono però tenuti a disporre dei numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza dei propri fornitori. 

    Si precisa comunque, che qualsiasi Operatore (PMI e non-PMI) che faccia riferimento ad una dichiarazione di dovuta diligenza già presentata “a monte” della filiera manterrà la responsabilità per la conformità dei prodotti interessati. 

    La due diligence “semplificata” 

    Un’importante eccezione è prevista dall’art. 13, che esenta l’operatore economico dagli obblighi di due diligence ai sensi dell’art. 3 se, a fronte di un’adeguata valutazione della catena di approvvigionamento e del rischio di elusione dell’EUDR, viene appurato che tutti i prodotti interessati sono stati prodotti in Paesi o parti di esse classificati come “a basso rischio”, ai sensi dell’art. 29. 

    Il Regolamento individua, infatti, tre categorie di Paesi: ad alto rischio, a basso rischio ed a rischio standard. Detta classificazione viene elaborata e pubblicata in apposito elenco dalla Commissione per mezzo di atti di esecuzione.

    Analisi comparativa dei Paesi. 

    Un sistema di analisi comparativa gestito dalla Commissione classificherà i paesi, o parti di essi, in tre categorie: rischio alto, standard e basso, in base al livello di rischio di produzione di materie prime che non sono a deforestazione zero. 

    I criteri per l'individuazione dello stato di rischio dei paesi o di parti di essi sono definiti all'articolo 29 del regolamento. L'articolo 29, paragrafo 2, incarica la Commissione di sviluppare un sistema e di pubblicare l'elenco dei paesi, o di parti di essi, entro 18 mesi dall'entrata di attuazione del regolamento. Si baserà su un'analisi obiettiva e trasparente dei criteri quantitativi e qualitativi, tenendo conto delle più recenti evidenze scientifiche, delle fonti riconosciute a livello internazionale e delle informazioni verificate sul campo.

    In base alla metodologia applicata, la maggior parte dei Paesi del mondo sarà classificata come “a basso rischio”.

    Pubblicati i nuovi codici TARIC associati agli adempimenti previsti dall'EUDR 

    La Directorate-General Taxation and Customs Union (DG TAXUD) ha pubblicato, in data 30 settembre 2024 i nuovi codici Taric associati agli adempimenti previsti dal Reg. (UE) 2023/1115 sul-la deforestazione. I codici TARIC sono funzionali, in fase di presentazione della dichiarazione doganale all’importazione o all’esportazione, per dichiarare, compilando la casella 44 del DAU, di aver adempiuto agli obblighi dichiarativi di cui all’EUDR. 

    In particolare, il codice C716 dovrà essere utilizzato per dichiarare che è stata presentata una dichiarazione di dovuta diligenza. 

    Importante sarà adeguare le proprie dichiarazioni di libera esportazione/importazione per tenere conto delle misure associate al EUDR e fornire corrette istruzioni agli spedizionieri per il corretto sdoganamento della merce.


    Quadro di cooperazione internazionale più solido 

    La Commissione e il Servizio europeo per l’azione esterna hanno presentato un quadro strategico per una maggiore cooperazione internazionale sul regolamento UE sulla deforestazione, che individua cinque aree d’azione prioritarie, come il sostegno ai piccoli agricoltori, l’approccio incentrato sui diritti umani e diversi strumenti di attuazione, tra cui il dialogo e il finanziamento. 

    Norme più semplici per le micro, piccole e medie imprese (PMI) 

    Gli operatori delle PMI a valle non sono tenuti ad esercitare la due diligence o presentare una dichiarazione di due diligence, quando ciò sia già stato fatto dall'operatore a monte, vale a dire dall'operatore che per primo ha immesso sul mercato la merce o il prodotto derivato. 

    Diversamente se non è stata ancora presentata una dichiarazione di due diligence, gli operatori delle PMI sono tenuti a esercitare la dovuta diligenza nella sua interezza e a presentare una dichiarazione di due diligence nel Sistema Informativo. 

    I commercianti delle PMI che mettono a disposizione sul mercato una merce o un prodotto dopo gli operatori saranno tenuti a raccogliere informazioni pertinenti in merito al prodotto che stanno rendendo disponibile sul mercato, quali: 

    • Nome e indirizzo degli operatori o commercianti che li hanno forniti.
    • Numeri di riferimento delle dichiarazioni di due diligence. 
    • Nome e indirizzo degli operatori o commercianti ai quali hanno venduto i prodotti in questione. 

    Tali informazioni dovranno essere conservate per una durata di 5 anni e fornite alle autorità competenti degli Stati membri su richiesta. 

    Considerazioni 

    Nelle more di un probabile rinvio del Regolamento contro la deforestazione si auspica che da un lato la Commissione si impegni a perfezionare e semplificare i sistemi informatici e le procedure necessari per il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento e, dall’altro, che tutti gli operatori di settore si attivino in tempo utile per allinearvisi, implementando i propri sistemi di tracciabilità e promuovendo una supply chain sostenibile e trasparente.

    Nel breve periodo ciò comporterà uno sforzo ed un impegno importante per le aziende, che saranno tenute a rivedere e ridefinire i propri standard operativi e di responsabilità ambientale, con un conseguente aumento dei costi.

    In considerazione dei buoni riscontri ottenuti dagli operatori che hanno adottato pratiche commerciali sostenibili, in termini di redditività, controllo del rischio, di costi e reputazione, si ha ragione di ritenere che nel lungo periodo questo sforzo si tradurrà in una nuova e rafforzata competitività aziendale e in una maggiore efficienza.

    avv. Elena Bosani