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Profili penali della nuova normativa sul made in Italy

9 maggio 2024

La legge 27 dicembre 2023 n. 206 ha rafforzato la tutela penale del Made in Italy modificando alcune disposizioni in materia di contraffazione. 

Modifica dell’art. 517 c.p. “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci” 

Con l’entrata in vigore della nuova legge sul made in Italy viene ampliata la portata dell’art. 517 c.p. che, oltre a punire le condotte di mera vendita e messa in circolazione di opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi mendaci, ricomprende espressamente anche la condotta di coloro che detengono tali prodotti per la vendita

Si osserva a riguardo che detta modifica rende omogenea la fattispecie in questione con altre tipologie di reato, tra cui il delitto previsto e disciplinato dall’art. 474, comma 2, c.p., che già punisce anche chi detiene per la vendita prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati. La Legge ha così recepito quell’orientamento della giurisprudenza di legittimità che riconduceva all’alveo dell’art. 517 c.p. la condotta del detentore in base alla norma generale sul concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.) ove la detenzione fosse prodromica alla messa in circolazione o in vendita. 

Attraverso tale modifica il legislatore italiano si è inoltre uniformato all’orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo cui anche il depositario, lo spedizioniere, il trasportatore, l'intermediario, il magazziniere possono rispondere del reato di cui all’art. 517 c.p., qualora siano consapevoli del mendacio (si cita ad esempio: Cass., III, n. 14644/2005). 

Modifiche dell’art. 517 quater c.p. “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari” 

La nuova normativa rafforza l’effettività dell’azione penale per il delitto di cui all’art. 517-quater c.p. consentendo l’utilizzo di agenti di polizia sotto copertura, che sulla base di linee guida ricevute dal corpo di appartenenza o dall’autorità giudiziaria potranno inserirsi all’interno di realtà criminose, al fine di individuare i responsabili delle contraffazioni di indicazioni geografiche o di denominazione di origine dei prodotti agroalimentari made in Italy. 

Inoltre, è stato modificato il comma 3-bis dell’art. 51 c.p.p., attribuendo al procuratore della Repubblica della Corte di Appello (e non più al procuratore della Repubblica presso il Tribunale) la competenza a esercitare le funzioni di pubblico ministero nei procedimenti avviati per tale tipo di reato. Infine, particolare attenzione sarà dedicata alla formazione specialistica. Il ministro del made in Italy indicherà entro il 31 agosto di ogni anno specifiche aree tematiche sia di carattere civile che penale riguardanti la lotta alla contraffazione di titoli di proprietà industriale, per le quali ritiene opportuna una formazione specialistica degli operatori del diritto. E ciò al fine di un eventuale loro inserimento nelle linee programmatiche della Scuola superiore della magistratura. 

Modifica dei commi 3-bis e comma 3- ter dell’art. 260 c.p.p. in materia di distruzione di merci soggette a sequestro 

L’originale versione dell’art. 260, comma 3-bis, c.p.p., prevedeva che l’autorità giudiziaria procedesse alla distruzione (salvo conservazione di uno o più campioni) delle “merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione” nei casi in cui la loro custodia fosse ritenuta difficile, particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l’igiene pubblica o nel caso risultasse evidente la violazione dei già menzionati divieti. 

Nella sua nuova versione, tale disposizione prevede invece che: 

  • la distruzione sia subordinata alla sopravvenuta non impugnabilità del decreto di sequestro o di convalida del sequestro; 
  • la richiesta di distruzione possa essere formulata, oltre che dall’organo accertatore, anche dalla persona offesa; 
  • l’autorità giudiziaria possa, con provvedimento motivato, disporre che non si proceda alla distruzione qualora la conservazione della merce sia assolutamente necessaria per la prosecuzione delle indagini; 
  • il presupposto dell’evidenza della violazione dei divieti deve essere valutato anche in ragione della natura “contraffatta o usurpativa” delle merci.

Il comma 3-ter invece si riferisce alle ipotesi di sequestro di “merci contraffatte” in caso di procedimenti a carico di ignoti. In particolare, la nuova normativa prevede che anche la polizia giudiziaria abbia l’obbligo (e non solo la facoltà) di procedere alla distruzione delle merci decorsi tre mesi dal sequestro, fatto comunque salvo il prelievo di uno o più campioni. Inoltre, l’ambito di applicazione della norma, attualmente limitato alla distruzione delle sole “merci contraffatte”, dovrà includere anche quelle “usurpative”. 

Sanzioni amministrative 

Vengono rafforzate le sanzioni amministrative per chi acquista merci contraffatte e saranno maggiormente coinvolti gli enti locali. È infatti previsto un aumento, da 100 a 300 euro, delle sanzioni minime inflitte all’acquirente finale che:

  1. acquista prodotti che, per la loro qualità o per la condizione ed entità del prezzo, inducano a ritenere che siano contraffatte; 
  2. introduce nel territorio dello Stato beni provenienti da Paesi extra UE che violino i diritti di proprietà intellettuale e il diritto d’autore purché siano inferiori a 20 pezzi e non connessi a un’attività commerciale.

Inoltre, nel caso in cui le sanzioni siano applicate dagli organi di polizia locale, le somme saranno interamente versate all’ente locale competente e non suddivise al 50% tra ente locale e Stato (art. 51). 

Quali conseguenze in ordine al D. lgs 231/2001 sulla responsabilità degli enti. 

Gli artt. 517 e c.p. e 517 quater c.p. sono entrambi reati presupposti della responsabilità degli enti ai sensi dell’art. 25-bis.1, Decreto 231/2001, pertanto le società che si sono dotate di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dovranno valutarne l’eventuale aggiornamento alla luce della descritta modifica e verificare che i presidi di controllo in esso contenuti siano efficaci. Sarà pertanto importante che le imprese utilizzino questa fase di adeguamento al nuovo quadro normativo in materia di made in Italy per attuare un’efficiente valutazione di compliance quale strumento di condotta responsabile d’impresa.

avv. Elena Bosani