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4 aprile 2024 Il 4 agosto 2016, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) irrogava alla Volkswagen Group Italia SpA (VWGI) e alla Volkswagen Aktiengesellschaft (VWAG) una sanzione pecuniaria di EUR 5 milioni per pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori. Tali pratiche sleali riguardavano: La VWGI e la VWAG proponevano ricorso avverso tale decisione dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (TAR). Nelle more del procedimento amministrativo la Procura di Braunschweig (Germania) irrogava alla VWAG una sanzione pecuniaria di importo pari a EUR 1 miliardo in ragione della contestata manipolazione dei gas di scarico di taluni motori diesel del gruppo Volkswagen. In particolare, la Procura contestava alla VWAG di aver commesso un illecito amministrativo, avendo violato colposamente l’obbligo di vigilanza sull’attività delle imprese, in relazione allo sviluppo di tale software e all’installazione dello stesso in 10,7 milioni di veicoli diesel venduti nel mondo intero (di cui 700 000 sono stati venduti in Italia). Tale pronuncia diveniva definitiva il 13 giugno 2018, allorquando la VWAG rinunciava a proporre ricorso corrispondendo la sanzione pecuniaria. Conseguentemente, nell’ambito del procedimento pendente dinnanzi al TAR Lazio, la VWGI e la VWAG eccepivano l’illegittimità sopravvenuta della decisione italiana per violazione del principio del ne bis in idem di cui all’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e all’articolo 54 della CAAS (Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen), che vieta il cumulo sia di procedimenti e sia di sanzioni aventi natura penale per gli stessi fatti e nei confronti di una stessa persona. Con sentenza del 3 aprile 2019, il giudice del TAR respingeva il ricorso ritenendo che il principio invocato non ostasse al mantenimento della sanzione pecuniaria prevista dalla decisione impugnata. Avverso tale sentenza la VWGI e la VWAG proponevano appello al Consiglio di Stato, che a sua volta si rivolgeva alla Corte di Giustizia europea ritenendo preliminare capire se il principio del ne bis in idem si applicasse al caso di specie. Più precisamente, il Consiglio di Stato sottoponeva alla Corte i seguenti quesiti interpretativi: Secondo la Corte le sanzioni irrogate per pratiche commerciali sleali sono qualificabili come sanzioni amministrative di natura penale. La Corte sottolinea che, ai fini della valutazione della natura penale dei procedimenti e delle sanzioni di cui trattasi, sono rilevanti tre criteri: Alla luce di questi tre criteri, la Corte conclude che, benché sia qualificata come sanzione amministrativa dalla normativa nazionale, una sanzione pecuniaria irrogata a una società dall’autorità nazionale competente in materia di tutela dei consumatori per sanzionare pratiche commerciali sleali costituisce una sanzione penale quando persegue una finalità repressiva e presenta un elevato grado di severità . La Corte risponde in senso affermativo. Il principio del ne bis in idem esclude che, qualora esista una decisione definitiva, possa essere avviato o proseguito un procedimento penale per gli stessi fatti. Tale principio può trovare applicazione solo qualora i fatti oggetto dei due procedimenti o delle due sanzioni in questione siano identici. La Corte ammette una deroga al principio del ne bis in idem, solo qualora siano soddisfatte tre condizioni: il cumulo di sanzioni non deve rappresentare un onere eccessivo per l’interessato, norme chiare e precise devono consentire di prevedere quali atti e omissioni possano essere oggetto di cumulo e, infine, i procedimenti di cui trattasi devono essere stati condotti in modo sufficientemente coordinato e ravvicinato nel tempo. Note 1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0029​ avv. Elena Bosani
Sentenza della Corte nella causa C-27/22 | Volkswagen Group Italia e Volkswagen Aktiengesellschaft
Il principio del ne bis in idem si applica alle sanzioni irrogate per pratiche commerciali sleali qualificate come sanzioni amministrative di natura penale. Tale principio esclude che possa essere avviato o proseguito un procedimento penale per gli stessi fatti, qualora esista una decisione definitiva, anche se tale decisione sia successiva. Il fatto