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31 maggio 2024 Tra le novità previste dalla Riforma Cartabia vi è l’introduzione del rimedio previsto dall’art. 628 bis c.p.p., che disciplina la richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in sede nazionale in violazione della Convenzione della CEDU e dei suoi protocolli addizionali. Si tratta di un ricorso polifunzionale e straordinario, per mezzo del quale il condannato e la persona sottoposta a misura di sicurezza che abbia ottenuto una pronuncia della Corte europea che accerti la violazione dei diritti riconosciuti dalla CEDU può rivolgersi alla Corte di cassazione per chiedere la revoca della sentenza penale o del decreto penale di condanna pronunciati nei suoi confronti, o la riapertura del procedimento o, ancora, l’adozione dei provvedimenti necessari per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione in tale sede rilevata. Legittimati ad impugnare sono solo “il condannato e la persona sottoposta a misura di sicurezza”, che abbiano proposto ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo e nel caso in cui il detto ricorso sia stato accolto oppure cancellato dal ruolo a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato ex art. 37 CEDU . È pertanto esclusa la legittimazione del ricorrente che sia risultato nel giudizio nazionale prosciolto con formula non completamente liberatoria, si pensi al proscioglimento per particolare tenuità del fatto, al perdono giudiziale o all’estinzione del reato. Inoltre, non sono legittimati a presentare il ricorso ai sensi del nuovo articolo né la parte civile e nemmeno la persona offesa. Sempre in tema di legittimazione, l’art. 628-bis, comma 2, c.p.p. prevede che, in caso di morte del condannato o prosciolto con misura di sicurezza, la richiesta possa essere presentata da un suo congiunto, a mezzo di difensore munito di procura speciale. L’interpretazione letterale della previsione sembra includere tanto l’ipotesi in cui il soggetto giudicato nel processo domestico sia morto dopo essere risultato vittorioso a Strasburgo sia l’ipotesi in cui il congiunto sia subentrato già nel procedimento innanzi al giudice europeo. Per quanto concerne la nozione di “congiunto”, sembra da intendersi quantomeno in termini più ampi rispetto a quella di “prossimo congiunto” di cui all’art. 307, comma 4, c.p. Il secondo comma, primo periodo, dell’art. 628 bis c.p.p. stabilisce alcuni requisiti di forma per la presentazione del Ricorso previsti a pena di inammissibilità: Il quarto comma dell’art. 628 bis c.p.p., al primo periodo stabilisce che i giudici di legittimità decidano in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 c.p.p., ovvero senza l’intervento dei difensori nonché sulla base di un contraddittorio meramente cartolare. Come la revisione, anche la “richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli” si configura parimenti un mezzo di impugnazione non sospensivo. La sospensione dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza non consegue automaticamente alla proposizione della richiesta, bensì viene affidata ad una valutazione discrezionale della Corte di cassazione, che interviene in un momento successivo. Infatti, sempre il comma quarto, al secondo periodo, effettua un rinvio all’art. 635 c.p.p.: il giudice di legittimità potrà accordare la sospensione dell’esecuzione ed applicare, se ne ricorrono le condizioni, le misure cautelari coercitive indicate dalla norma quali il divieto di espatrio, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il divieto e l’obbligo di dimora o gli arresti domiciliari. L’esecuzione della condanna dovrà in ogni caso essere sospesa nel caso di revoca della sentenza o del decreto penale, anche al fine di consentire la celebrazione del nuovo processo avanti al giudice del grado o della fase in cui si è manifestata la violazione. Fuori dei casi di inammissibilità, la Corte di cassazione accoglie la richiesta quando la violazione accertata dalla Corte europea, per natura e gravità, ha avuto una incidenza effettiva sulla sentenza o sul decreto penale di condanna pronunciati nei confronti del richiedente. Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto la Corte assume i provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione, disponendo, ove occorra, la revoca della sentenza o del decreto penale di condanna. La Corte può decidere anche di trasmette gli atti al giudice dell’esecuzione o dispone la riapertura del processo nel grado e nella fase in cui si procedeva al momento in cui si è verificata la violazione e stabilisce se e in quale parte conservano efficacia gli atti compiuti nel processo in precedenza svoltosi. La prescrizione riprende il suo corso dalla pronuncia della Corte di cassazione che dispone la riapertura del processo davanti al giudice di primo grado. Inoltre, quando la riapertura del processo è disposta davanti alla Corte di Appello, fermo restando quanto previsto dall’articolo 624, si osservano le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 344-bis (Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione) e il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 128 c.p. (Termine per la richiesta di procedimento). ******** Il novum legislativo è certamente di estrema rilevanza, in considerazione del fatto che fino ad ora non era ancora stato previsto un simile rimedio. Si osserva, infatti, che tale ricorso straordinario si distingue anche dal procedimento di Revisione, finalizzato al solo proscioglimento dell’imputato in presenza degli specifici presupposti indicati nell’art. 630 c.p.p.. avv. Elena BosaniI titolari del diritto di effettuare la richiesta
Forma, modalità e tempi di presentazione dell'impugnazione
Natura del vaglio operato dalla Corte di Cassazione
Prescrizione