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Nuove regole di etichettatura del vino

20 novembre 2023

Con l’entrata in vigore del Regolamento UE 2117/2021 (1) dalla data dell'8 dicembre 2023 diventerà obbligatorio per i vini e per i prodotti vitivinicoli aromatizzati indicare in etichetta ulteriori informazioni, quali: ​

  • la dichiarazione nutrizionale
  • l’elenco degli ingredienti 
  • La dichiarazione nutrizionale ha lo scopo di fornire informazioni relative al potere calorifico e di evidenziare la presenza di grassi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. 

    L’elenco dettagliato degli ingredienti, invece, indica le singole sostanze utilizzate nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare e presenti nel prodotto finito, anche se in forma modificata. 

    L’articolo 1 numero 32 lett. A) del nuovo Regolamento, che si inserisce nell’ambito della riforma della Politica Agricola Comune PAC, ha quindi ampliato l’elenco delle informazioni obbligatorie dei prodotti vitivinicoli di cui all’art. 119 del Regolamento UE 1308/2013

    Secondo la nuova versione del suddetto articolo la dichiarazione nutrizionale e l'elenco degli ingredienti dovranno essere riportate nello stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie previste ex lege, che si indicano di seguito per completezza espositiva:

  • designazione della categoria di prodotti vitivinicoli (compreso, se del caso, il termine “dealcolizzato /parzialmente disalcolizzato”, ad eccezione di taluni vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.
  •  riferimento a un'Indicazione Geografica e al suo nome. 
  • titolo alcolometrico volumico effettivo. 
  • indicazione di provenienza. 
  • nome dell'imbottigliatore, produttore e venditore, a seconda dei casi. 
  • Ed ora anche:

  • dichiarazione nutrizionale 
  • elenco degli ingredienti. 
  • La dichiarazione nutrizionale

    da indicarsi sull’etichetta o sull’imballaggio potrà essere limitata al solo valore energetico, espresso mediante il simbolo “E” (energia). Mentre la dichiarazione nutrizionale completa potrà poi essere fornita per via elettronica mediante QR Code o simili, che rimandano a pagine web. 

    Anche l’elenco degli ingredienti potrà essere fornito attraverso strumenti elettronici mediante indicazione sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta. In questo secondo caso, le sostanze che provocano allergie o intolleranze dovranno comunque essere presentate sull'etichetta fisica, ma non necessariamente nello stesso campo visivo delle altre informazioni obbligatorie. 

    Requisiti

    Le dichiarazioni nutrizionali e le liste degli ingredienti informatizzate dovranno tuttavia essere predisposte nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

  • Evitare di raccogliere o tracciare i dati degli utenti
  • Evitare di fornire informazioni destinate a scopi di vendita o di marketing attraverso le etichette elettroniche. 
  • Fornire un'etichetta in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori dell'UE. 
  • Inoltre, i Paesi membri dell'Unione Europea potranno specificare le lingue in cui devono essere visualizzate le etichette elettroniche. 

    Tempistiche

    I vini prodotti prima della data dell'8 dicembre e fino ad esaurimento delle relative scorte non saranno soggetti ai requisiti obbligatori previsti dal Regolamento e pertanto, anche tutti i vini della vendemmia 2023, purché prodotti prima di detta data. 

    Il nuovo Regolamento mira a garantire un elevato livello di tutela del consumatore in materia di informazioni sugli alimenti, assicurando che le etichette dei prodotti vitivinicoli, ivi compresi anche quelli aromatizzati, siano veritiere. 

    In questo modo si aiuta il consumatore a fare scelte d’acquisto certamente più consapevoli e sicure. 

    Precisazioni di carattere tecnico 

    In base al Regolamento UE n. 1169/2011 per ingrediente si intende qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi, gli enzimi alimentari, o qualsiasi ingrediente di un alimento composto, utilizzato nella preparazione o nella fabbricazione di un prodotto alimentare e ancora presente nel prodotto finito, eventualmente in forma modificata. 

    I “residui” e gli “additivi” non sono considerati ingredienti. 

    Per Additivo Alimentare si intende qualsiasi sostanza, con o senza valore nutritivo, abitualmente non consumata come alimento in sé, e non utilizzata come ingrediente caratteristico di alimenti, volutamente aggiunta durante le fasi di produzione, preparazione, trasformazione, trattamento, imballaggio, trasporto e stoccaggio di prodotti alimentari, con uno scopo tecnologico, che diventa una componente dell’alimento stesso. 

    Nel settore vinicolo, il Codice Internazionale delle pratiche enologiche dell’OIV (Organizzazione internazionale della vite e del vino) descrive attualmente 99 sostanze riconosciute accettabili per l’uso in vinificazione, specificandone le condizioni d’uso e la classificazione come additivi alimentari o coadiuvanti tecnologici in base alla loro funzione tecnologica (antiossidante, conservante, correttore di acidità, stabilizzante, sequestrante, attivatore di fermentazione, chiarificante, antischiuma, enzima), oltre che i metodi d’analisi della loro presenza o meno nel prodotto finito. Tra queste sostanze, solo 22 sono classificate come additivi alimentari e sono quindi potenzialmente interessate dall’obbligo di etichettatura degli ingredienti. Il regolamento europeo aderisce molto rigorosamente alle raccomandazioni dell’Oiv, ad eccezione di 3 additivi enologici consentiti non contenuti nel Regolamento Europeo (Ue) 9341/2019: glutatione, acido eritorbico e acido sorbico. Due prodotti enologici sono ancora in discussione: il Dmdc (dimetildicarbonato), che non è ancora classificato dall’Oiv ma è considerato un additivo alimentare sia dal Codex Alimentarius che dall’Unione Europea, e i tannini per i quali la classificazione è ancora in corso presso l’Oiv ed a livello europeo. Pertanto, ad oggi, 21 additivi sono autorizzati dall’UE per l’uso in vinificazione e saranno soggetti alla nuova disciplina dell’obbligo di etichettatura. 

    Note

    (1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2117

    avv. Elena Bosani