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Nuova legge sul made in Italy

2 maggio 2024

L’11 gennaio 2024 è entrata in vigore la legge 27 dicembre 2023 n. 206 recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy.

La Legge si compone di 59 articoli e mira a valorizzare, promuovere e tutelare in Italia e all’estero le eccellenze italiane, introducendo misure volte a stimolare la crescita delle filiere strategiche nazionali, contrastare la contraffazione e a formare le nuove competenze connesse al made in Italy. 

Principi e ambiti di intervento 

La nuova normativa riconosce il principio generale secondo cui la valorizzazione e la promozione in Italia e all’estero delle produzioni italiane d’eccellenza costituiscono un driver importante per la crescita dell’economia nazionale, in coerenza con le regole del mercato interno dell’Unione europea (art. 1)

Le attività di tutela e valorizzazione all’estero dell’eccellenza produttiva e culturale italiana dovranno conformarsi alle linee guida elaborate dal Comitato per il Made in Italy nel Mondo e dovranno essere adottate dalla Cabina di regia per l’Internazionalizzazione. Inoltre, dovranno essere svolte in sinergia con le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari, gli istituti italiani di cultura e gli uffici all’estero dell’ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane) (art. 2)

Giornata nazionale del made in Italy 

Viene individuata la data del 15 aprile di ciascun anno quale Giornata nazionale del made in Italy per celebrare la creatività e l’eccellenza italiana, già prevedendo che le celebrazioni potranno essere promosse in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore. L'obiettivo è quello di riconoscere il contributo sociale e culturale del Made in Italy allo sviluppo del paese, sensibilizzando l'opinione pubblica sulla promozione e tutela delle opere dell'ingegno e dei prodotti italiani (art. 3).

Istituzione del Fondo Sovrano 

Viene istituito un Fondo Nazionale del Made in Italy (Fondo sovrano) partecipato dal MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze), aperto alla partecipazione di fondi di investimento e altri soggetti, destinato a sostenere la crescita e il rafforzamento delle filiere dei settori strategici, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale nazionale e con le attività di approvvigionamento e riuso di materie prime critiche per l’accelerazione dei processi di transizione energetica e di economia circolare (art. 4)

Imprenditoria femminile 

Si rafforza il sostegno alle iniziative di autoimprenditorialità o di sviluppo di nuove imprese femminili nel territorio nazionale. Il provvedimento rifinanzia, con 15 milioni di euro per il 2024, il fondo rotativo, previsto dall’art. 4-bis del D.lgs. n. 185/2000, destinato al finanziamento degli interventi in favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile (art. 5)

Start up 

Con l’obiettivo di promuovere gli investimenti in innovazione, a favore delle start up innovative e delle microimprese, il provvedimento rifinanzia, con 1 milione di euro per il 2024, il Voucher 3I – Investire in Innovazione, utilizzabile per coprire le spese sostenute per i servizi connessi alla brevettazione (art. 6)

Tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale

Un'impresa che è titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno cinquant'anni, o per il quale può dimostrare un uso continuativo da almeno cinquant'anni (i c.d. marchi storici di interesse nazionale), e che intende chiudere definitivamente l'attività, deve notificare preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy le informazioni sul progetto di cessazione dell’attività, indicando i motivi economici, finanziari o tecnici che giustificano tale decisione. 

Una volta effettuata la notifica, il Ministero delle imprese e del made in Italy può subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio, a meno che non sia stato ceduto a titolo oneroso dall'impresa titolare o licenziataria. 

Per i marchi inutilizzati da almeno cinque anni il Ministero delle imprese e del made in Italy ha facoltà di depositare una domanda di registrazione, a proprio nome, del marchio in questione ed è autorizzato ad utilizzare i marchi acquisiti nelle modalità suindicate solo a favore di imprese, anche straniere, che abbiano intenzione di investire o trasferire attività produttive in Italia. I dettagli per l'attuazione di queste disposizioni verranno definiti con un decreto non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy (Art. 7).

Misure di sostegno per alcuni specifici comparti

La legge prevede varie misure settoriali per supportare i seguenti settori e filiere: legno per l’arredo (art. 8); oli di oliva vergini (art. 9); fibre tessili naturali e provenienti da processi di riciclo (art. 10); moda (art. 11); nautica (artt. 12, 13 e 14); ceramica (art. 15); pane fresco e pasta (art. 17); terme (art. 24).

Inoltre, al fine di valorizzare e tutelare la qualità dei prodotti italiani ed europei e di promuovere l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, demanda al Ministro delle imprese e del made in Italy il compito di adottare linee guida volte a stabilire i criteri per la valutazione del livello qualitativo dei prodotti, compresi gli aspetti afferenti alla sostenibilità, allo scopo di garantire l’approvvigionamento di forniture di qualità per le pubbliche amministrazioni (art. 16).

Istruzione e formazione 

Il provvedimento istituisce il liceo del Made in Italy, il cui percorso dovrà essere disciplinato da un regolamento del Ministro dell’istruzione, nel rispetto delle linee guida STEM (Science, Technology, Engineering e Mathematics) e di una serie di criteri, tra i quali: prevedere l’acquisizione da parte degli studenti di conoscenze approfondite nelle scienze economiche e giuridiche, all’interno di un quadro culturale che consenta di cogliere le intersezioni tra le discipline; sviluppare competenze imprenditoriali idonee alla promozione e alla valorizzazione degli specifici settori produttivi del made in Italy; promuovere l’analisi degli scenari storico-geografici e artistico-culturali nonché dello sviluppo industriale dei settori produttivi del made in Italy; prevedere misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione; rafforzare le competenze trasversali attraverso la connessione con i percorsi formativi degli ITS Academy e con il tessuto socioeconomico produttivo di riferimento; prevedere l’acquisizione di competenze connesse ai settori produttivi del made in Italy, anche in funzione dell’inserimento nel mondo del lavoro (art. 18)

Viene, inoltre, istituita la Fondazione “Imprese e competenze per il made in Italy” con il compito di promuovere il raccordo tra le imprese che rappresentano l’eccellenza del made in Italy, comprese quelle titolari di marchi storici e i Licei del made in Italy al fine di diffondere la relativa cultura d’impresa. La Fondazione agisce in sinergia con gli altri soggetti pubblici e privati che operano nel settore della formazione professionale, ivi compresi gli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, gli istituti tecnici, con gli ITS Academy, con i centri di ricerca, di trasferimento tecnologico. La Fondazione conferirà ogni anno il premio di “Maestro del made in Italy” a imprenditori che si saranno particolarmente distinti per la loro capacità di trasmettere le competenze alle nuove generazioni nei settori di eccellenza del made in Italy (art. 19) 

Esposizione nazionale permanente del made in Italy 

Il provvedimento prevede la realizzazione dell'Esposizione nazionale permanente del made in Italy, al fine di promuovere e rappresentare l’eccellenza produttiva e culturale italiana attraverso l’esposizione dei prodotti del Made in Italy, affidandone la cura e la gestione alla Fondazione di cui al precedente punto (art. 20)

Patrimonio culturale immateriale 

La legge attribuisce al Ministero della cultura e al Dicastero dell'agricoltura, nonché alle altre amministrazioni per gli specifici profili di competenza, la promozione della valorizzazione e della salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, inteso come l’insieme di beni intangibili espressione dell'identità culturale collettiva del Paese (art. 21)

Obbligo di registrazione del marchio per istituti e luoghi di cultura

Gli istituti e i luoghi di cultura saranno tenuti a registrare il marchio che li caratterizza e, nell’ottica di incrementare la capacità di automantenimento finanziario, gli stessi potranno concederne l’uso a terzi a titolo oneroso (art. 22)

Definizione generale di “imprese culturali e creative” 

Il provvedimento introduce la definizione generale di “imprese culturali e creative”, identificandole in tutti gli enti, indipendentemente dalla loro forma giuridica, comprese le società con e senza finalità lucrativa, nonché i lavoratori autonomi che: svolgano attività stabile e continuativa in Italia o in uno degli Stati membri dell’UE o aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia; svolgano in via esclusiva o prevalente una o più delle seguenti attività: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali. 

Si precisa che saranno definite start up innovative culturali e creative le imprese che rispondono sia alla definizione di start up innovativa, che a quella di impresa culturale e ricreativa.

Infine, le imprese culturali e creative dovranno essere iscritte in un’apposita sezione nel registro delle imprese (art. 25)

Fondo per la protezione delle indicazioni geografiche registrate e dei prodotti agroalimentari italiani nel mondo (II.GG) 

Viene istituito il "Fondo per la protezione nel mondo delle indicazioni geografiche italiane agricole, alimentari, del vino e delle bevande spiritose" a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (art. 37).

Dotato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, il fondo mirerà a proteggere e promuovere le indicazioni geografiche italiane nel mondo. 

Le attività finanziate includeranno:

  • la registrazione e il rinnovo delle “indicazioni geografiche italiane agricole, alimentari, del vino e delle bevande spiritose” in Paesi terzi, quali indicazioni geografiche o, ove non previste, quali marchi privatistici, previa valutazione tecnica effettuata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; 
  • attività correlate alle opposizioni contro la registrazione in Paesi terzi di marchi o altri diritti di proprietà intellettuale, richiesti da soggetti diversi dai consorzi di tutela riconosciuti, qualora in contrasto con accordi internazionali di cui l'Italia o l’Unione europea sono parti contraenti; 
  • attività legate alla richiesta di assegnazione di domini internet per le II.GG. e azioni volte a contrastare eventuali assegnazioni di II.GG. come nomi di dominio a favore di soggetti diversi dai consorzi di tutela riconosciuti; 
  • azioni di comunicazione e promozione delle II.GG., nonché il finanziamento delle attività attuate dalle camere di commercio italiane all'estero a supporto delle azioni giudiziarie ed extragiudiziarie intraprese a tutela dei propri prodotti agroalimentari da imprese aventi sede legale e operativa in Italia. 

L'uso delle risorse sarà disciplinato da successivi decreti ministeriali da emanare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge. 

Certificazione della ristorazione italiana e promozione della cucina italiana all’estero

Con la finalità di contrastare la pratica dell’italian sounding la legge istituisce la certificazione distintiva di «ristorante italiano nel mondo», attribuita, su richiesta, ai ristoratori operanti all’estero e rilasciata da un ente certificatore accreditato. 

Viene istituito un fondo con la dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la promozione del consumo all’estero di prodotti nazionali di qualità e per la loro valorizzazione. 

Misure per la lotta alla contraffazione 

Il provvedimento prevede l’adozione di un contrassegno Made in Italy di attestazione dell’origine italiana delle merci, che potrà essere apposto su base volontaria sulle merci prodotte dalle imprese sul territorio nazionale. 

Inoltre, attraverso tale decreto verranno disciplinate: 

  1. le forme grafiche e le tipologie di supporti ammesse per il contrassegno, individuando le caratteristiche tecniche minime che questo deve possedere, con particolare riguardo ai metodi per il contrasto della falsificazione; 
  2. le forme grafiche per i segni descrittivi; 
  3. le modalità e i criteri secondo cui le imprese potranno richiedere e mantenere l’autorizzazione ad apporre il contrassegno sulle proprie merci e gli eventuali segni descrittivi; 
  4. i settori merceologici e le tipologie di prodotti per i quali è possibile ottenere l’autorizzazione; 
  5. le regole che le imprese dovranno rispettare nell’utilizzo del contrassegno e dei segni descrittivi al fine di assicurare pieno decoro nell’utilizzo degli stessi; 
  6. la tecnologia da utilizzare a fini di garanzia della certificazione e della tracciabilità della filiera dei prodotti, anche con riferimento a quanto previsto dall’articolo 47 della legge. 

Inoltre, il MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) avrà il compito di promuovere lo sviluppo e l’utilizzo della tecnologia basata su registri distribuiti (DLT Distributed Ledger Technologies), quale tecnologia innovativa utile per la tracciabilità e la valorizzazione della filiera del Made in Italy mediante blockchain; viene poi istituito un catalogo nazionale per il censimento delle soluzioni. A tale scopo concederà alle PMI che ne faranno richiesta: contributi a fondo perduto, nella misura del 70% delle spese e dei costi sostenuti, per progetti che prevedono la ricerca applicata, lo sviluppo e l’utilizzo delle tecnologie basate su registri distribuiti per la realizzazione di sistemi di tracciabilità delle filiere del Made in Italy, nonché l’utilizzo di tecnologie di identificazione automatica per i propri prodotti, al fine di rendere accessibile ai consumatori le informazioni relative alla tracciabilità e alla provenienza del prodotto; un voucher per la consulenza e la formazione sulla digitalizzazione dei processi produttivi basate su registri distribuiti o per l’acquisto di servizi per la tracciabilità (art. 47).

avv. Elena Bosani