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Novel Food. Entomofagia. Gli insetti edibili

Negli ultimi decenni la sensibilità e l’attenzione per l'entomofagia, cioè per gli insetti edibili è, di fatto, molto cresciuta, sia nel settore dell'alimentazione umana e sia in quello dell'alimentazione animale, non solo perché permetterebbe di affrontare e risolvere in maniera significativa le sfide legate alla scarsità sempre maggiore di risorse naturali disponibili, ma anche perché consentirebbero di abbattere il forte impatto ambientale derivante dal consumo di tradizionali proteine di animali da allevamento , con particolare riferimento a quello intensivo. Inoltre, da un punto di vista nutrizionale, gli insetti costituiscono un importante fonte di proteine, certamente più sostenibile rispetto a quelle già presenti e conosciute, di conseguenza consentirebbero di sfamare un numero ampio di popolazione, senza esaurire le risorse già di per sé molto scarse del pianeta.

Disciplina normativa

Gli insetti edibili sono stati una categoria di Novel Food non di semplice catalogazione.
Infatti, benché fosse pacifico il requisito previsto dall'art.1 del Reg. 258/1997 e cioè, che non fossero stati consumati abitualmente nel territorio comunitario prima del 15 maggio 1997, non di pronta soluzione, invece, è stato l'individuare la categoria di appartenenza.
La categoria che è sembrata più consona a ricomprendere gli insetti per consumo umano è stata individuata in quella dei “prodotti e ingredienti alimentari costituiti da vegetali o isolati a partire da vegetali e ingredienti alimentari isolati a partire da animali”.
Rispetto a tale definizione risultava chiaro includere gli ingredienti c.d. ‘estratti’ da insetti (ad esempio si pensi alle proteine), mentre qualche problema di carattere interpretativo sorgeva per gli insetti interi o anche per parti di essi. Tale incertezza ha avuto grosse ripercussioni sull'intero settore agroalimentare, con conseguenze negative in termini di libera circolazione delle merci e di garanzia di food safety.
Gli Stati membri hanno dato interpretazioni differenti.

Ad esempio le autorità danesi ed austriache hanno ritenuto rientranti nell’ambito dell’applicazione del Reg. 258/97 le parti dell'insetto e ogni prodotto da esso ricavato, escludendo invece l’animale intero.
I Paesi Bassi hanno invece dato un significato estremamente tecnico e specifico al termine ‘isolato a partire da’, al quale venivano ricondotte solo le operazioni di ‘estrazione’ di ingredienti dall’insetto, escludendo in tal modo dalla categoria dei Novel Food oltre che gli insetti interi anche parti di essi o prodotti derivanti da metodi di preparazione ‘tradizionali’ e comunemente impiegati.
Una terza posizione, molto più restrittiva è stata quella di Portogallo e Italia, che hanno ritenuto di estendere il termine ‘costituiti’, oltre che ‘isolati’, utilizzato nella lett. e del co. 2, art. 1, Reg. 258/97 con riferimento ad alimenti derivanti da vegetali, anche per gli alimenti derivanti da animali. Di conseguenza, risultavano quindi ricompresi nella definizione di Novel Food gli insetti interi, le parti, i prodotti derivati e gli ingredienti, che richiedevano tutti il rispetto della procedura di autorizzazione.
La situazione, invece, è cambiata con l'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 2283/2015, il quale, nell’elencazione delle categorie di Novel Foods, inserisce testualmente «gli alimenti costituti, isolati od ottenuti a partire da animali o da parti dei medesimi» .
Il considerando n. 8, inoltre, afferma: “(..) Dati gli sviluppi scientifici e tecnologici avvenuti dal 1997, è opportuno rivedere, chiarire e aggiornare le categorie di alimenti che costituiscono nuovi alimenti. Tali categorie dovrebbero includere gli insetti interi e le loro parti”.
Sebbene la nuova disciplina non venga accolta allo stesso modo dagli Stati membri, di fatto, con il Reg. UE n. 2283/2015, gli insetti entrano a far parte a tutti gli effetti della nuova elencazione europea di Novel Foods e pertanto, per poter liberamente circolare nel mercato comune europeo dovranno preliminarmente essere autorizzati da parte della Commissione.
Per quanto riguarda quegli Stati membri che avevano in passato già autorizzato al loro interno la commercializzazione di alcune specie di insetti, vengono adottate misure di tolleranza, così come meglio statuite all’art. 35 del regolamento (UE) n. 2283/2015 .

Attualmente l’Europa ha approvato quattro tipi di insetti classificandoli come Novel Food.
Il primo insetto ad essere approvato come alimento dalla Commissione dell’Unione Europea è stato la larva gialla della farina nel luglio 2021. A seguire la locusta, il grillo e da Gennaio 2023 anche la larva del “verme della farina minore” in forma congelata, in pasta ed essiccata.
In tutti i casi sopraelencati, le norme UE stabiliscono specifici requisiti di etichettatura in materia di allergenicità (regolamento europeo n.1169/2011). Le proteine da insetti, infatti, possono causare reazioni soprattutto nei soggetti già allergici a prodotti come crostacei, acari della polvere e in alcuni casi molluschi.
Nello specifico l'etichettatura deve contenere il nome legale dell'alimento. In assenza di tale no-me, è possibile utilizzare il suo nome abituale o, se non esiste un nome consueto, deve essere uti-lizzato un nome descrittivo dell'alimento fornito. Nel caso di alimenti contenenti insetti è opportuno indicare il nome scientifico dell'insetto, seguito dal nome comune tra parentesi.
Le informazioni obbligatorie previste dal Regolamento devono inoltre essere apposte in un punto ben visibile e se possibile l'etichetta dovrebbe anche essere indelebile.


Leggi qui un abstract sulla procedura da seguire affinché un prodotto possa essere definito novel food.