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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13714/2023, accogliendo il ricorso del figlio di una donna invalida al 100% ed affetta dal morbo di Alzheimer ricoverata in una Casa di Riposo, ha precisato che la retta del paziente degente in una struttura perché gravemente malato di Alzheimer grava interamente sul Servizio Sanitario Nazionale, a condizione che il malato necessiti effettivamente di prestazioni ad elevata integrazione sanitaria. Più precisamente la Corte osserva che “l’attività prestata in favore di soggetto gravemente affetto da morbo di Alzheimer ricoverato in istituto di cura è qualificabile come attività sanitaria, quindi di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell’art. 30 della legge n. 730 del 1983, non essendo possibile determinare le quote di natura sanitaria e detrarle da quelle di natura assistenziale, stante la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde”. Alla luce di questa pronuncia emerge in maniera chiara che nel caso in cui le prestazioni di natura sanitaria non possano essere eseguite “se non congiuntamente” all’attività di natura socioassistenziale, cosicché non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, deve sempre prevalere la natura sanitaria del servizio, in quanto le prestazioni di altra natura debbono ritenersi assorbite alle prime da un nesso di strumentalità necessaria. Nel caso di specie, dalla espletata CTU, risultava che l’anziana madre del ricorrente nel momento in cui era stata accolta presso la Casa di Riposo era affetta da plurime patologie invalidanti, morbo di Alzheimer, atrofia cerebrale, cardiopatia fibrillante, stenosi della valvola aortica, ipertensione arterioso, pan-vasculopatia, poli artrosi, osteoporosi, esiti di protesi di anca destra, incontinenza urinaria, diverticolosi. Tali patologie rendevano la paziente non autosufficiente e bisognosa di prestazioni ad elevata integrazione sanitaria, cioè di un trattamento sanitario strettamente e inscindibilmente correlato con il trattamento socioassistenziale perché volto, attraverso le cure sanitarie e di assistenza, a rallentare l'evoluzione della malattia e a contenere la sua degenerazione. Di conseguenza, in virtù sia della Riforma Sanitaria del 1978, secondo cui tutti i cittadini hanno diritto all’erogazione gratuita delle prestazioni di carattere sanitario, e sia di quanto disposto dall’art. 30 della L. 730 del 1983, gli oneri di tali prestazioni dovevano essere posti a carico del fondo sanitario nazionale e non del paziente o dei suoi familiari. Secondo un orientamento ormai consolidato della Corte, ai fini della ripartizione dei costi della retta da pagare alla Casa di Cura, l'elemento determinante deve individuarsi in un "trattamento terapeutico personalizzato che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione assistenziale". In tal caso, l'intervento «sanitario-socio assistenziale» ad elevata integrazione sanitaria, rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal Sistema sanitario pubblico. Al fine dell'accertamento del suddetto discrimine, spiega la Corte, "occorre far riferimento al-le condizioni del malato” e non anche alle caratteristiche della struttura, nel quale il malato è ricoverato. Solo qualora la prestazione socioassistenziale del paziente affetto da Alzheimer, sia scindibile dalla prestazione sanitaria, per la storia sanitaria e personale del malato stesso, è legittimo che parte della retta di degenza sia posta a carico del paziente. Il malato Alzheimer non autosufficiente, che viene ricoverato presso una struttura RSA, ha accesso ad alcune prestazioni, definite sociosanitarie integrate, che risultano disciplinate dall’art. 3, septies, del D.Lgs. n. 502/1992, da leggersi in combinato disposto con il DPCM 14.02.2001, a cui è subentrato il DCPM 12.01.2017. Queste prestazioni, a secondo delle condizioni in cui versa il paziente possono essere: Qualora vi siano i presupposti, l’interessato può avanzare avanti al Tribunale civile competente per territorio azione diretta al recupero delle somme eventualmente erogate e non dovute per l’assistenza del paziente, avendo cura di produrre in giudizio la documentazione medica attestante la patologia del malato, l’autorizzazione al ricovero in RSA, la dichiarazione di soggiorno in RSA e, non da ultimo dovrà fornire prova dei pagamenti effettuati per conto del soggetto ricoverato. L’azione può essere intrapresa sia dal malato, solo nei casi in cui sia ancora dotato di capacità d’agire e sia dai soggetti cui è stata conferita la tutela, o dai familiari che hanno sostenuto l’esborso. La prescrizione dell’azione è decennale trattandosi di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. avv. Elena BosaniLa normativa applicabile
L’azione di rimborso delle quote già pagate
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