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Logo bio UE su alimenti importati solo se conformi al diritto europeo.

07 marzo 2025

Un prodotto alimentare importato da un Paese terzo può avere il logo di produzione europea “bio” solo se soddisfa tutte le prescrizioni del diritto comunitario. 

E ciò vale anche se le norme di produzione del Paese terzo siano riconosciute equivalenti a quelle previste dal diritto dell’Unione. 

Il prodotto può comunque recare il logo di produzione biologica del Paese terzo. (Corte di Giustizia UE Grande sezione. Sentenza n. 240 del 4 ottobre 2024).

Il Caso 

Un’azienda biologica tedesca produce una bevanda composta da una miscela di succhi di frutta e di estratti contenente, oltre a prodotti biologici, vitamine non vegetali e gluconato di ferro. Sull’imballaggio di tale prodotto figura il logo di produzione biologica dell’Unione. 

Le autorità tedesche ingiungevano all’azienda di rimuovere dall’imballaggio tale logo, in quanto il prodotto non era conforme ai requisiti del Regolamento europeo 848/2018 sull’etichettatura dei prodotti biologici. Quest’ultimo consente, infatti, di aggiungere vitamine e minerali ai prodotti trasformati recanti il termine biologico solo se il loro impiego è richiesto dalla legge e il caso di specie non rientrava in detta fattispecie. 

Avanti alla Corte amministrativa federale tedesca l’azienda contestava una disparità di trattamento tra il suo prodotto e un prodotto simile importato dagli Stati Uniti, che non era soggetto a un tale divieto, sebbene contenesse anch’esso vitamine non vegetali e minerali. 

A tale riguardo si osserva che gli Stati Uniti sono riconosciuti come paese terzo, le cui norme di produzione e di controllo sono equivalenti a quelle dell’Unione. Di conseguenza, i prodotti provenienti da tale paese terzo, che sono conformi alle norme comunitarie di produzione possono essere commercializzati nell’Unione come prodotti biologici. 

Tale riconoscimento, di fatto, comporta che prodotti concorrenti americani possano recare il logo di produzione biologica dell’Unione a condizione che rispettino le norme di produzione degli Stati Uniti, anche qualora non siano conformi alle norme di produzione del diritto dell’Unione.

Conclusioni della Corte 

La Corte, interrogata su tale disparità di trattamento, giunge a statuire che un prodotto importato da un paese terzo, sebbene fabbricato secondo norme locali di produzione e di controllo riconosciute equivalenti a quelle previste dal diritto dell’Unione, se non risulta pienamente conforme (e non solo equivalente) anche alle norme di produzione previste dal diritto dell’Unione ed in particolare alle disposizioni di cui al Reg. 848/2018, non può utilizzare né il logo di produzione biologica dell’Unione, né termini che facciano riferimento a tale produzione. 

Diversamente si rischierebbe di nuocere il mercato interno dei prodotti biologici e di creare un’ambiguità che potrebbe indurre in errore i consumatori. 

Si osserva, a tal proposito, che ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2 del Reg. 848/2018, il logo costituisce un attestato ufficiale dell’Unione europea e ha lo scopo di informare i consumatori che il prodotto a cui si riferisce è pienamente conforme a tutti i requisiti stabiliti dal regolamento e non solo a norme equivalenti. 

Il logo fornisce ai prodotti biologici dell'Unione europea un'identità visiva coerente e può essere utilizzato solo sui prodotti che sono stati certificati come biologici da un organismo o un'agenzia di controllo autorizzato. Ciò significa che hanno soddisfatto condizioni rigorose per la produzione, il trattamento, il trasporto e l'immagazzinamento.

Ciò posto, la Corte precisa che i prodotti importati, che hanno accesso al mercato dell’Unione come prodotti biologici sulla base di norme equivalenti, possono utilizzare solo il logo di produzione biologica del paese terzo da cui provengono, anche qualora tale logo contenga termini identici a quelli riferiti alla produzione biologica ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento UE e del suo allegato IV, ma non il logo bio della Comunità europea.

avv. Elena Bosani