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L'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso nei confronti di una madre di figli minorenni può essere rifiutata qualora ciò sia nell'interesse superiore del minore

Con la sentenza sulla causa C-261/22 la Corte di Giustizia Europea risolve il rinvio pregiudiziale sottoposto ai giudici europei dalla Corte di cassazione italiana, affermando che l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di una madre di figli minorenni può essere rifiutata qualora ciò sia nell’interesse superiore del minore. Un simile rifiuto è possibile solo se, dopo aver fatto ricorso al meccanismo di comunicazione, l’autorità di esecuzione non disponga di informazioni sufficienti che le consentano di avere la certezza assoluta che l’esecuzione del MAE non si porrebbe in contrasto con l’interesse superiore del minore. 

Il caso a quo.

Un’autorità giudiziaria belga emetteva un mandato d’arresto europeo (MAE) nei confronti di una donna per l’esecuzione di una pena di cinque anni di reclusione. Alcuni mesi dopo, la donna veniva arrestata a Bologna e al momento dell’arresto il figlio minorenne conviveva con lei. Di conseguenza la misura privativa della libertà veniva sostituita con gli arresti domiciliari in modo da consentire al figlio di stare con la madre. La Corte d’Appello di Bologna trasmetteva all’autorità giudiziaria belga una richiesta di informazioni concernente le modalità di esecuzione della pena in Belgio per le madri conviventi con figli minorenni. Non avendo ricevuto risposta, la Corte rifiutava la consegna. Successivamente la Corte suprema di cassazione chiamata a risolvere la questione della legittimità o meno del rifiuto chiedeva alla Corte di Giustizia se era possibile rifiutare o differire l’esecuzione di un MAE se la persona ricercata era una madre convivente con i suoi figli minorenni, e qualora la consegna rischiava di ledere il diritto alla vita familiare o l’interesse superiore del minore, facendo, in particolare, rilevare che una tale situazione non era espressamente indicata nella decisione quadro sul MAE fra i motivi che ne giustificano la mancata esecuzione. 

La Corte di Giustizia osserva che il meccanismo del MAE si basa sulla presunzione che gli Stati membri rispettino i diritti fondamentali. Tale presunzione può essere rimessa in discussione soltanto qualora l’autorità dell’esecuzione sia a conoscenza di carenze sistemiche o generalizzate nella garanzia del diritto alla vita familiare delle persone incarcerate nello Stato emittente. Di conseguenza il rifiuto di eseguire un MAE emesso nei confronti di una madre di figli minorenni è possibile soltanto qualora, dopo aver accertato la situazione concreta del minore e dopo aver fatto ricorso al meccanismo di comunicazione tra l’autorità giudiziaria emittente e quella dell'esecuzione, quest’ultima non disponga di informazioni sufficienti che le consentano di avere la certezza assoluta che l’esecuzione del MAE non si ponga in contrasto con l’interesse superiore del minore. Significativamente la Corte di Lussemburgo ha posto l’attenzione sul bilanciamento tra il diritto della madre a non essere privata del suo rapporto con i figli e il diritto del minore a ricevere assistenza materna adeguata e conforme al suo superiore interesse, sul presupposto dei disposti normativi degli articoli 7 (“Rispetto della vita privata e della vita familiare”) e 24 (“Diritti del bambino”), paragrafi 2 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Nelle ipotesi di mandato d’arresto europeo di una donna madre di uno o più figli minori d’età, dunque, «l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve valutare l’effettività del rischio di violazione dei diritti fondamentali garantiti dall’articolo 7 nonché dall’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta, nell’ambito di un esame in due fasi»: in una prima fase l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve determinare se esistano elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati diretti a dimostrare l’esistenza di un rischio reale di violazione, mentre nella seconda fase deve verificare, in modo concreto e preciso, in quale misura le carenze identificate durante la prima fase possano incidere sulle condizioni di detenzione della persona protagonista del mandato d’arresto europeo stesso o di cura dei suoi figli minori. L’autorità giudiziaria emittente è tenuta, dal canto suo, pena la violazione del principio di leale cooperazione tra Stati sancito all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, TUE, a fornire all’autorità giudiziaria dell’esecuzione ogni informazione richiesta per l’esame.

Il dialogo tra gli Stati, difatti, è presupposto essenziale per il concreto soddisfacimento de The best interest of the child, che, sul fondamento dell’articolo 24, paragrafo 2, della Carta, in tutti gli atti relativi ai minori, deve essere considerato preminente. Ordunque, la possibilità per un genitore e il figlio di stare insieme rappresenta un elemento fondamentale della vita familiare e le autorità degli Stati membri dell’UE, in leale cooperazione, devono considerare preminentemente, se «lo stare insieme» è conforme al supremo interesse del fanciullo.​