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26 luglio 2024 Avverso tale sentenza veniva presentato dagli imputati un Ricorso per cassazione, eccependo l’esclusione della responsabilità penale per il reato loro ascritto, in quanto l’esecuzione di controlli, seppure a campione, sui prodotti alimentari sfusi venduti nel punto vendita in cui lavoravano non rappresentava un loro onere giuridico, bensì solo una mera facoltà. Secondo la tesi difensiva, tale onere sarebbe dovuto gravare sul produttore dell’alimento vegetale, nella specie l’azienda fornitrice della lattuga “incriminata”. Invero, l’unico obbligo in capo agli imputati, era quello di assicurare la c.d. tracciabilità di filiera rispettando i requisiti di igiene ed HACCP, onere che peraltro, secondo il difensore, era stato ampiamente assolto. La Cassazione rigettava il ricorso con sentenza n. 687 del 9 gennaio 2024, sancendo il seguente principio di diritto: La mera esistenza di un piano di autocontrollo HACCP non è sufficiente a escludere la colpa dell'operatore del settore alimentare. Ne consegue che l'omesso svolgimento di qualsivoglia accertamento analitico sul prodotto alimentare sfuso non regolamentare, previsto come facoltativo dal piano di autocontrollo, integra il reato di cui all'art. 5, L. 30 aprile 1962, n. 283, non valendo ad esonerare l'O.S.A. dalla sua responsabilità l'assolvimento dell'obbligo di tracciabilità, atteso che, scopo principale della predisposizione di un piano di autocontrollo è quello di prevenire il rischio di immettere sul mercato prodotti non sicuri igienicamente recando un conseguente e potenziale danno ai consumatori, cui consegue l'obbligo di garantire che la filiera alimentare si concluda con l'immissione in commercio di prodotti alimentari perfettamente igienici ed a norma. Il caso offre lo spunto per una serie di riflessioni in tema di sicurezza alimentare, ripartizione di responsabilità tra più soggetti e profili di colpa pur in presenza di un piano di controllo ai sensi del D.lgs n. 155/97 ormai abrogato dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193, attuativo della direttiva 2004/41/CE Nel caso in esame sono stati identificati come soggetti responsabili ed in concorso tra loro il direttore del punto vendita e l’operatore sanitario alimentare ivi preposto. A tale riguardo si osserva che, in tema di disciplina degli alimenti, la responsabilità per i reati commessi nell’esercizio di un’attività d’impresa svolta da una società articolata in plurime unità territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto qualificato ed investito di mansioni direttive, va individuata all’interno della singola struttura aziendale, senza che sia necessariamente richiesta la prova dell’esistenza di una apposita delega in forma scritta (Sez. 3 n. 9406 del 09/02/2021). Con riguardo poi alla vendita di sostanze alimentari all’interno di un ipermercato, destinatario delle disposizioni relative al controllo e alla vigilanza preliminari alla messa in vendita del prodotto è il responsabile del relativo reparto, su cui grava anche l’obbligo di sorvegliare i sottoposti circa l’osservanza delle disposizioni medesime (Sez. 3 n. 3107/2014; Sez. 3 n. 17084/2016). Nel contesto in esame si ravvede anche una concorrente responsabilità dei soggetti apicali responsabili dell’unità aziendale con riguardo agli obblighi di garanzia dell’alimento, riconducibili alla figura dell’operatore sanitario alimentare. In forza dell’art. 3 comma 1, Reg. (CE) n. 178/2002 l’operatore sanitario alimentare è la «persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo». A norma del successivo art. 17 comma 1, tra l’altro, spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte. Nel caso di specie, l’asserita predisposizione di un piano di controllo ai sensi del D.lgs. n. 155/97, la cui osservanza, a detta della difesa, avrebbe esentato da responsabilità penale i due ricorrenti avendo assolto l’obbligo di rintracciabilità di filiera, non si è dimostrata sufficiente ad escludere il rischio di immissione in commercio di prodotti alimentari non a norma. Invero, a seguito di analisi ad hoc presso il punto vendita, risultava che la lattuga Trocadero esposta per la vendita presentava quantità di formetanate cloridrato in misura superiore ai limiti di legge, segnatamente 1.02 oscillazione 0,6. Il rinvenimento della sostanza nociva per la salute umana ha di fatto comprovato una cattiva osservanza del piano di autocontrollo, in quanto, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 del DLgs. n. 155/1997, (ormai abrogato dall’art. 3, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193, attuativo della direttiva 2004/41/CE) il responsabile dell'industria e cioè ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che esercita una o più delle seguenti attività: la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, di prodotti alimentari (art 1 lett. a) deve garantire che la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, dei prodotti alimentari siano effettuati in modo igienico. In particolare, la vendita e/o la somministrazione di prodotto sfuso richiede che l'applicazione delle precauzioni necessarie e idonee ad evitare l'immissione sul mercato di merci dannose o, comunque, non conformi a legge sia costantemente assicurata e non subisca interruzioni per l'intero periodo necessario. Ne consegue che la mera esistenza formale di un piano di autocontrollo HACCP ai sensi del D.Lgs. n. 155/97 di per sé non garantisce all’imprenditore un esonero della responsabilità penale. Nel caso in esame l’avere rinvenuto alimenti contenenti residui di prodotti usati in agricoltura per la protezione delle piante, tossici per l’uomo comprova una cattiva osservanza del medesimo piano di autocontrollo facendo incorrere il direttore del punto vendita e l’operatore sanitario alimentare in colpa e quindi nella responsabilità penale ex art. 5 lett. h) L. n. 283/62. Quanto fino ad ora argomentato riflette il generale principio dell’affidamento, secondo il quale nel caso di ripartizione degli obblighi tra più soggetti, se da un lato implica che colui il quale si affida non possa essere automaticamente ritenuto responsabile delle autonome condotte del soggetto cui si è affidato, dall’altro lato comporta anche che, qualora l’affidante ponga in essere una condotta causalmente rilevante, la condotta colposa dell’affidato non vale di per sé ad escludere la responsabilità dell’affidante medesimo. Sulla base di tale principio ed in considerazione del già menzionato disposto di cui all’art. 17, comma 1, Reg. CE n. 178/2002 secondo cui gli operatori del settore alimentare devono garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività lungo tutta la catena alimentare, la facoltà di eseguire i controlli a campione sugli alimenti sfusi non potrà essere interpretata come esercizio di un potere discrezionale ove prevista dal piano di autocontrollo. Costituirà, invero, la regola cautelare da osservarsi al fine di evitare di incorrere in responsabilità penale. Nel caso di specie il direttore del punto vendita e l’operatore sanitario alimentare avevano dunque l’obbligo di garantire che la filiera alimentare si concludesse con l’immissione in commercio di prodotti alimentari perfettamente igienici ed a norma, a prescindere da un preesistente piano di autocontrollo. E come ha giustamente ribadito la Corte un piano di autocontrollo esiste se funziona e previene tempestivamente ed in concreto i rischi alimentari, altrimenti come testimonia quanto avvenuto resta solo lettera morta. avv. Elena BosaniCorte di Cassazione Sez. 3^ Sentenza n. 687/2024
Con sentenza del 26 maggio 2023 il Tribunale di Catania dichiarava il direttore e l’operatore sanitario alimentare di un punto vendita responsabili del reato di cui all’art. 5 lett. h) L. n. 283 del 1962 per avere, in concorso tra loro e nei rispettivi ruoli, detenuto per la vendita delle lattughe Trocadero contenenti del formetanate cloridrato, un residuo di prodotto usato in agricoltura per la protezione delle piante e tossico per l’uomo se presente in quantità superiore ai limiti previsti per legge. Considerazioni in diritto
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