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La politica climatica della Svizzera viola i diritti umani. Il caso Verein KlimaSeniorinnen Schweiz - Anziane per il clima.

15 aprile 2024

Il 9 aprile 2024 la Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) ha accolto il Ricorso di un gruppo di attiviste svizzere, dichiarando che i Paesi sono chiamati a “proteggere meglio” la popolazione dalle conseguenze dei cambiamenti climatici. 

Nella sentenza si legge che gli Stati devono attenersi e rispettare quanto statuito nella Convenzione europea dei diritti umani e pertanto sono tenuti a 

garantire un’efficace protezione dai gravi effetti negativi dei cambiamenti climatici sulla salute, sul benessere e sulla qualità di vita delle persone. 

In fatto 

Otto anni di lotta contro la politica climatica svizzera

Nel 2016 l’associazione “Anziani per la protezione del clima” composta da 2500 donne svizzere di 73 anni in media accusavano le autorità elvetiche di promuovere una politica climatica non idonea a mitigare gli effetti del cambiamento climatico, violando in tal modo il loro diritto alla vita, tutelato dall’art. 2 della Convenzione europea dei diritti umani. Chiedevano, pertanto, che venissero adottati obiettivi più ambiziosi nella riduzione delle emissioni di gas serra. 

Dapprima il Tribunale amministrativo federale e successivamente il Tribunale federale respingevano la richiesta. 

Nel 2020 l’associazione “Anziani per la protezione del clima” sostenuta da Greenpeace Svizzera presentava Ricorso alla CEDU lamentando la violazione di diversi diritti sanciti dalla Convenzione europea dei diritti umani, tra cui il diritto alla vita (articolo 2) e il diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8).

Altre quattro persone, sempre di nazionalità svizzera che a loro volta avevano adito gli organi nazionali denunciando le medesime violazioni, presentavano individualmente un Ricorso alla CEDU. 

Il Ricorso presentato dall’associazione Anziani per la protezione del clima

  •  Art. 8 della Convenzione Diritto al rispetto della vita privata e familiare 

La Grande Camera, (la composizione con cui la CEDU si esprime nei casi considerati eccezionali) con 16 voti contro 1 riconosceva che vi era stata da parte della Svizzera la violazione dall’articolo 8 e dell’articolo 6 della Convenzione, cioè rispettivamente del diritto alla vita e del diritto ad un processo equo

La Corte precisava che gli stati al fine di garantire il “diritto al rispetto della vita privata e familiare” (art. 8 della Convenzione), hanno il dovere di adoperarsi per contrastare gli effetti del cambiamento climatico. Un'azione inadeguata dello Stato aggrava i rischi di conseguenze dannose e minaccia il godimento dei diritti umani. 

A tale riguardo, sulla base degli elementi analizzati, riconosceva che la Svizzera non aveva ottemperato a questo dovere, sottolineando l'incapacità delle autorità ivi preposte di quantificare, attraverso un bilancio del carbonio o in altro modo, i limiti delle emissioni nazionali di gas a effetto serra (GHG).

E non da ultimo evidenziava come la Svizzera stesse disattendendo alcuni impegni assunti in materia, riferendosi in particolare ad alcuni trattati internazionali tra cui l’Accordo di Parigi, che sancisce il dovere per gli stati membri della CEDU di raggiungere la neutralità carbonica entro i prossimi tre decenni. 

  • Art. 6 della Convenzione Diritto ad un equo processo 

La Corte ha inoltre ritenuto che il comportamento della Svizzera violasse anche l’articolo 6 della Convenzione secondo cui 

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole, da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti…

Nello specifico ha ritenuto che i tribunali svizzeri non avessero fornito una motivazione convincente in ordine all’omesso esame delle contestazioni dell’associazione ricorrente, senza peraltro prendere in considerazione le prove scientifiche in merito ai cambiamenti climatici previamente fornite.

Sulla base di tutte le considerazioni sopra esposte la Corte giungeva a condannare la Svizzera a corrispondere all’associazione ricorrente 80.000 euro per costi e spese. Diversamente, non essendo stata avanzata alcuna richiesta di risarcimento danni, non veniva riconosciuta alcuna somma a tale titolo. 

Riguardo ai ricorsi individuali 

La Corte ha ritenuto che i quattro ricorsi presentati individualmente e separatamente rispetto a quello avanzato dall’Associazione Anziani per la protezione del clima, non soddisfacessero i criteri richiesti per lo status di “vittima” ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione, dichiarandoli pertanto irricevibili. 

A norma dell’art. 34 della Convenzione legittimati ad adire la Corte sono le persone fisiche, ogni organizzazione non governativa o gruppo di individui che assumono di essere vittime di una violazione di uno dei diritti tutelati dalla Convenzione. 

Ciò presuppone l’onere di addurre prove in giudizio e, nella specie, prove scientifiche, attestanti il nesso causale tra gli effetti del cambiamento climatico e il danno personale subito. 

La Corte ha però stabilito che, se a fare ricorso sono le associazioni, a queste ultime non viene richiesto di dimostrare che i loro membri, o le persone a nome delle quali hanno presentato il ricorso, abbiano lo status di “vittima”. 

La forma associativa evita una personalizzazione del procedimento, sebbene si debba sempre dimostrare di avere un interesse meritevole di tutela. E, nel caso di specie, l’Associazione Anziani per la protezione del clima aveva denunciato che a causa delle temperature estreme, le donne anziane erano esposte a un rischio di malattie e di mortalità nettamente superiore rispetto a quello della popolazione complessiva. 

Un precedente dalle conseguenze importanti 

La sentenza della CEDU costituisce un precedente importante, in quanto evidenzia un cambiamento epocale nel panorama giuridico globale relativo ai cambiamenti climatici. 

Sebbene nella Convenzione manchi un esplicito riconoscimento del diritto all’ambiente e al clima, la Corte riconosce che la protezione di questi diritti è implicitamente compresa in alcune sue norme. 

Nel caso di specie la Convenzione riconoscendo che il surriscaldamento globale impatta negativamente sulla qualità della vita di ogni individuo ed influisce sulla riduzione dell’aspettativa di vita di una persona, ha di fatto ampliato l’ambito di applicazione del diritto di cui all’art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare), facendovi rientrare anche il diritto a vivere in un ambiente sano a temperature normali. 

La prevenzione dei cambiamenti climatici diventa quindi parte integrante degli obblighi positivi degli Stati nella protezione dei diritti dell’uomo. Di conseguenza la mancanza di misure idonee a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici integrerà da ora in poi una precisa violazione della Convenzione. 

Si tratta certamente di un passo importante che condizionerà tutti i 46 stati del Consiglio d’Europa, che necessariamente dovranno rivedere e, se necessario, rafforzare la loro politica climatica sulla base dei nuovi principi sviluppati dalla CEDU per la salvaguardia dell’ambiente e dei diritti umani.

avv. Elena Bosani