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La madre di un lavoratore migrante che lavora nell’Unione, se è a carico di tale lavoratore, può richiedere una prestazione di assistenza sociale.

Libera circolazione

Sentenza della Corte nella causa C-488/21

La Sentenza della Corte giustizia nella causa C-488/21 ha stabilito che la madre di un lavoratore migrante che lavora stabilmente nell’Unione, se è a carico del figlio, può richiedere una prestazione di assistenza sociale senza che ciò rimetta in discussione il suo diritto di soggiorno.

I fatti

Una cittadina rumena madre di una cittadina, avente cittadinanza rumena e irlandese, raggiunge la figlia in Irlanda nel 2017 e da allora vi soggiorna legalmente in quanto ascendente diretta a carico di una lavoratrice cittadina dell'Unione. Nel corso del 2017 lo stato di salute della madre si aggrava a causa di una forte forma di artrite e di conseguenza presenta una richiesta di assegno di invalidità ai sensi del diritto irlandese. Tale richiesta viene respinta con la motivazione che, se tale assegno le fosse stato concesso, la madre non sarebbe stata più a carico di sua figlia, ma sarebbe divenuta un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale irlandese e, pertanto, avrebbe perso il suo diritto di soggiorno.

Un giudice irlandese chiedeva alla Corte di giustizia se il diritto dell'Unione potesse ostare a un tale diniego.

La Corte dichiarava che per il diritto dell'Unione un ascendente diretto, quando è a carico di un lavoratore cittadino dell'Unione, è un beneficiario indiretto della parità di trattamento concessa a tale lavoratore.

Diversamente, se non si concedesse a tale ascendente diretto una prestazione di assistenza sociale, che costituisce per il lavoratore migrante un “vantaggio social”, ne deriverebbe una violazione della parità di trattamento di tale lavoratore migrante.

In sostanza, il lavoratore migrante, versando imposte allo Stato membro ospitante nell'ambito della sua attività lavorativa subordinata, contribuisce al finanziamento delle politiche sociali di tale Stato membro. Egli deve quindi poterne fruire alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali. Pertanto, l’obiettivo di evitare un onere finanziario eccessivo per lo Stato membro ospitante non può giustificare una disparità di trattamento tra i lavoratori migranti e i lavoratori nazionali.

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Un ascendente diretto a carico di un lavoratore cittadino dell'Unione è beneficiario indiretto della parità di trattamento che deve essere concessa a tale lavoratore. Una normativa nazionale che consenta di negare una prestazione di assistenza sociale a un tale ascendente diretto è contraria al diritto dell'Unione europea.


23.12.2023