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La lavoratrice incinta deve usufruire di un termine congruo per poter contestare in giudizio il suo licenziamento. Secondo la sentenza della Corte di Giustizia UE nella causa C 284/23 la lavoratrice in stato di gravidanza deve poter beneficiare di un termine ragionevole per poter contestare in giudizio il suo licenziamento. Una lavoratrice dipendente di una casa di cura contestava dinanzi a un tribunale tedesco - Sezione lavoro - il suo licenziamento, eccependo il divieto di licenziare una donna incinta. Secondo i Tribunale adito, il ricorso doveva essere respinto in quanto tardivo. Di fatto, la lavoratrice proponeva il detto ricorso oltre il termine ordinario di tre settimane dal ricevimento della notifica del licenziamento, previsto dal diritto tedesco. Altresì, la lavoratrice ometteva di presentare una richiesta di ammissione del ricorso tardivo entro il termine supplementare di due settimane nel rispetto della normativa nazionale. Il Tribunale adito si è interrogato se la normativa tedesca riferibile al caso di specie fosse compatibile con la direttiva riguardante le lavoratrici in stato di gravidanza e ha pertanto interpellato la Corte di giustizia. La Corte adita sul punto ha affermato che un termine così breve, in particolare se confrontato con il termine ordinario di tre settimane, sembra incompatibile con gli artt. 10 e 12 della Direttiva 92/85 CE (1). Invero, in considerazione delle condizioni fisiche in cui si trova una donna all'inizio della gravidanza, un lasso temporale così breve risulta tale da inibire la possibilità di consultarsi con gli operatori del settore e, nel caso, di redigere una impugnazione del licenziamento. Ne consegue che, fermo restando il principio espresso dalla Corte, spetterà comunque al Tribunale investito del caso, verificare se la vicenda della lavoratrice licenziata abbia i medesimi presupposti su cui la pronuncia della Corte di Giustizia si è basata ed, in caso affermativo, pronunciarsi in maniera conforme. 10.07.2024 Avv. Elena Bosani Note: 1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992L0085-20190726&from=en​Sentenza della Corte di Giustizia. Causa C-284/23
I fatti
Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE