IT

EN

DE

La Corte di giustizia della UE si pronuncia sui c.d. “Decreti salva Ilva” (Causa C-626/22)

6 agosto 2024

Il 25 giugno 2024 la Corte di Giustizia europea si è pronunciata sulla questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Milano ai sensi dell’art. 267 TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) riguardante l’ex Ilva di Taranto ed in particolare i c.d. “Decreti salva Ilva”, una serie di norme speciali adottate dall’Italia per assicurare la continuità delle attività industriali dell’acciaieria. (Causa C-626/22) 

I fatti

Il procedimento alla base del rinvio alla Corte di Giustizia era stato avviato da un gruppo di cittadini residenti nel comune di Taranto e nei comuni limitrofi, contro Ilva Spa in amministrazione straordinaria, Acciaierie d’Italia Holding Spa e Acciaierie d’Italia Spa, al fine di ottenere un’inibitoria dell’esercizio dell’impianto o almeno di alcune sue parti.

Nell’ambito di tale procedimento il Tribunale di Milano aveva ritenuto necessario sospendere il giudizio e rinviare la questione alla Corte di giustizia in ordine alla coerenza dei decreti salva Ilva con la direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (c.d. IED Industrial Emissions Directive) (1), recepita dall’Italia con il d.lgs. n. 152/2006 (“Norme in materia ambientale”, c.d. Testo unico ambiente) (2), che mira alla riduzione delle emissioni industriali nocive in tutta l’UE attraverso l’applicazione delle migliori tecniche disponibili (Best available techniques, BAT). 

Nello specifico il Tribunale di Milano in sede di rinvio formulava tre quesiti: 

  1. se la direttiva 2010/75 UE, letta alla luce dell'articolo 191 TFUE, (Trattato di funziona-mento dell'Unione Europea), "debba essere interpretata nel senso che gli Stati membri sono tenuti a prevedere una previa valutazione degli impatti dell'attività dell'installazione interessata tanto sull'ambiente quanto sulla salute umana quale atto interno ai procedi-menti di rilascio o riesame di un'autorizzazione all'esercizio di una tale installazione ai sensi di detta direttiva"
  2. se la direttiva 2010/75 UEdebba essere interpretata nel senso che, ai fini del rilascio o del riesame di un'autorizzazione all'esercizio di un'installazione, l'autorità competente deve considerare, oltre alle sostanze inquinanti prevedibili tenuto conto della natura e della tipologia dell'attività industriale di cui trattasi, anche di tutte quelle oggetto di emissioni che siano scientificamente note come nocive derivanti dall'attività dell'installazione interessata, comprese quelle generate da tale attività che non siano state valutate nel procedimento di autorizzazione iniziale di tale installazione".

  3. Infine, se la direttiva 2010/75 UEdebba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale ai sensi della quale il termine concesso al gestore di un'installazione per conformarsi alle misure di protezione dell'ambiente e della salute umana previste dall'autorizzazione all'esercizio di tale installazione è stato oggetto di ripetute proroghe, sebbene siano stati individuati pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute umana".

L'avvocato generale della Corte UE Juliane Kokott, che ha trattato il caso, ha evidenziato come "nell'autorizzare un impianto e nel riesaminare un'autorizzazione devono essere considerate tutte le sostanze inquinanti emesse in quantità significativa che possono essere previste e il loro impatto sulla salute umana". Inoltre, sempre secondo l'avvocato generale, "la tutela della salute umana può in tal caso giustificare anche rilevanti pregiudizi economici”. In particolare “non possono essere tollerati fenomeni di inquinamento ambientale che, danneggiando la salute umana, violano i diritti fondamentali degli interessati, come già accertato dalla CEDU con riferimento all'acciaieria Ilva".

La Corte europea dei diritti dell'uomo già nel 2019 aveva accertato che l'acciaieria provocava «significativi effetti dannosi sull'ambiente e sulla salute degli abitanti della zona». Nonostante le varie misure previste sin dal 2012 per ridurre l'impatto dell'acciaieria, i termini per la loro attuazione sono stati ripetutamente differiti. 

Risposta della Corte di Giustizia UE 

La Corte di Lussemburgo nel rispondere ai quesiti posti dal Tribunale di Milano ha evidenziato lo stretto collegamento tra la protezione dell’ambiente e quella della salute umana, che costituiscono obiettivi chiave del diritto dell’Unione, garantiti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 

Ha altresì sottolineato come la direttiva 2010/75 UE contribuisca al conseguimento di tali obiettivi e alla salvaguardia del diritto di vivere in un ambiente atto a garantire la salute e il benessere. 

In risposta al primo quesito la Corte ha pertanto rilevato che: la nozione di «inquinamento» ai sensi di tale direttiva include i danni tanto all’ambiente quanto alla salute umana. Ne consegue che la valutazione preventiva di impatto dell’attività dell’acciaieria Ilva dovrà vertere su tali due aspetti e costituire atto interno ai procedimenti di rilascio e riesame dell’autorizzazione all’esercizio stesso dell’attività. 

Orbene, secondo il Tribunale di Milano, tale presupposto non è stato rispettato per quanto riguarda il danno sanitario. 

In ordine al secondo quesito la Corte osserva che il gestore di un’installazione deve fornire, nella sua domanda di autorizzazione iniziale, informazioni relative al tipo, all’entità e al potenziale effetto negativo delle emissioni che possono essere prodotte dalla sua installazione. Solo le sostanze inquinanti che si ritiene abbiano un effetto trascurabile sulla salute umana e sull’ambiente possono non essere assoggettate al rispetto dei valori limite di emissione nell’autorizzazione all’esercizio. 

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ilva e dal governo italiano, il procedimento di riesame non può limitarsi a fissare valori limite per le sostanze inquinanti la cui emissione era prevedibile. Occorre tener conto anche delle emissioni effettivamente generate dall’installazione nel corso del suo esercizio e relative ad altre sostanze inquinanti. 

Infine, con riguardo al terzo quesito, la Corte rileva che in caso di violazione delle condizioni di autorizzazione all’esercizio dell’installazione il gestore deve adottare immediatamente le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità della sua installazione nel più breve tempo possibile. In caso di pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute umana, il termine per applicare le misure di protezione previste dall’autorizzazione all’esercizio non può essere prorogato ripetutamente e l’esercizio dell’installazione deve essere sospeso. 

Conclusioni 

La Corte di Giustizia europea ha pertanto bocciato i c.d. “decreti salva Ilva” e ha smontato alcuni dei punti cardine della difesa dell’Ilva, tra cui: 

  • quello di reputare l’attività privata “ex Ilva” sottratta agli obblighi europei, perché contenuti in direttive vincolanti solo gli Stati; 
  • il principio del bilanciamento, avallato dalla Corte costituzionale nella famosa decisione n. 85/2013 (3), secondo cui «l’adozione delle norme speciali applicabili all’Ilva deriverebbe da una ponderazione tra gli interessi in gioco, vale a dire la protezione dell’ambiente, da un lato, e quella dell’occupazione, dall’altro”;
  • l’inquadramento riduzionistico della protezione dell’ambiente senza alcuna considerazione del fatto che «i grandi impianti di combustione contribuiscono considerevolmente all’emissione di sostanze inquinanti nell’atmosfera, che hanno gravi ripercussioni sulla salute umana», e non solo sull’ambiente, come pur dichiarato dalla normativa europea; 
  • quello consequenziale di escludere dai presupposti dei provvedimenti nazionali tanto il danno sanitario “reale” quanto gli impatti anche solo “potenziali” sulla salute umana. 

La valutazione del Tribunale di Milano 

Alla luce della decisione della Corte di Giustizia spetterà ora al Tribunale di Milano valutare se l’impianto siderurgico dell’ex Ilva sia pericoloso per la salute e adottare di conseguenza tutte i provvedimenti necessari. 

Note 

  1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0075
  2. https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/materiaAmbientale
  3. https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=85

avv. Elena Bosani