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28 marzo 2024 La recente Sentenza della Corte di Giustizia UE nella causa C-61/22 | Landeshauptstadt Wiesbaden affronta il delicato rapporto tra la tutela della protezione dei dati personali e l’obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2019/1157 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante il rafforzamento della sicurezza delle carte d’identità e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione. La Corte ritiene che l’inserimento obbligatorio nelle carte d’identità di due impronte digitali sia compatibile con i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale. Tale inserimento risponde, altresì, a finalità di lotta contro la fabbricazione di carte d’identità false e contro l’usurpazione d’identità, nonché di garanzia dell’interoperabilità dei sistemi di verifica. Tuttavia, poiché il regolamento che prevede tale misura è stato adottato su una base giuridica errata, la Corte di Giustizia giunge a dichiaralo invalido, pur mantenendo i suoi effetti fino al 31 dicembre 2026, dando modo al legislatore europeo di adottare un nuovo Regolamento sulla corretta base giuridica. Un cittadino tedesco contestava dinanzi a un organo giurisdizionale tedesco il rifiuto, da parte della città di Wiesbaden, di rilasciargli una nuova carta d’identità priva delle sue impronte digitali. L’organo giurisdizionale tedesco si rivolgeva alla Corte di Giustizia chiedendo di verificare la validità del regolamento dell’Unione che prevede l’obbligo di inserire nel supporto di memorizzazione delle carte d’identità due impronte digitali. A seguito di un esame approfondito, la Corte constatava che l’obbligo di inserire due impronte digitali complete nel supporto di memorizzazione delle carte d’identità costituiva una limitazione dei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale, garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tuttavia, tale inserimento risultava giustificato dalle finalità di interesse generale di lotta contro la fabbricazione di carte d’identità false e di lotta contro la criminalità ed il terrorismo. Inoltre, permettendo ai cittadini dell'Unione di identificarsi in modo affidabile, facilitava l’esercizio del loro diritto alla libertà di circolazione e di soggiorno nell’Unione europea. La Corte osservava altresì, che il regolamento in questione era però illegittimo, in quanto adottato su una base giuridica errata (2) e secondo una procedura ordinaria anziché una procedura legislativa speciale che impone, in particolare, l’unanimità in seno al Consiglio. La Corte dichiarava pertanto invalido il regolamento a decorrere al più tardi dal 31 dicembre 2026 e ciò al fine di evitare conseguenze negative per un numero significativo di cittadini dell’Unione e per la loro sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. avv. Elena BosaniIn fatto
Conclusioni della Corte di Giustizia UE
Note