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I reati europei introdotti dalla Direttiva 1226/2024

5 giugno 2024

Nella Gazzetta Ufficiale UE è stata pubblicata la nuova Direttiva 1226/2024 che introduce reati e sanzioni specifiche per la violazione o l’elusione delle misure restrittive dell’Unione e modifica la precedente Direttiva UE 1673/2018.

La nuova Direttiva si prefigge di garantire il rispetto delle suddette restrizioni e per far ciò sarà “necessario che gli Stati membri dispongano di sanzioni penali e non penali effettive, proporzionate e dissuasive da applicare in caso di violazione di tali misure” (Considerando n. 3 della direttiva).

La Direttiva si compone nel suo complesso di 22 disposizioni, tra cui: 

L’Art. 3 indica quali sono le condotte rilevanti che possono costituire reato: 

  • messa a disposizione di fondi o risorse economiche, in violazione di un divieto che costituisce una misura restrittiva dell’Unione; 
  • omesso congelamento di fondi o risorse economiche, in violazione di un obbligo che costituisce una misura restrittiva dell’Unione; 
  • l’aver consentito l’ingresso o il transito nel territorio di uno Stato membro, in violazione di un divieto che costituisce una misura restrittiva dell’Unione; 
  • la conclusione o la prosecuzione di operazioni con uno Stato terzo, qualora il divieto o la restrizione di tale condotta costituisca una misura restrittiva dell’Unione; 
  • la commercializzazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita, l’acquisto, il trasferimento, il permesso di transito o di trasporto di beni, come pure il fornire servizi di intermediazione, assistenza tecnica o altri servizi connessi a tali beni, qualora il divieto o la re-strizione di tale condotta costituisca una misura restrittiva dell’Unione; 
  • il prestare servizi finanziari o lo svolgere attività finanziarie, qualora il divieto o la restrizione di tale condotta costituisca una misura restrittiva dell’Unione; 
  • il prestare servizi diversi da quelli di cui alla lettera f), qualora il divieto o la restrizione di tale condotta costituisca una misura restrittiva dell’Unione. 

Tra i comportamenti da sanzionare vi sono anche quelli che si traducono nell’elusione di una misura restrittiva dell’Unione Europea, posti in essere con una delle seguenti modalità: 

  • con l’utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità od organismo designati, e che sono congelati in virtù di una misura restrittiva dell’Unione, allo scopo di occultare tali fondi o risorse economiche; 
  • con la comunicazione di informazioni false o fuorvianti allo scopo di occultare il fatto che una persona o entità designata o un organismo designato sia il titolare effettivo o il beneficiario finale di fondi o di risorse economiche che dovranno essere congelati in virtù di una misura restrittiva dell’Unione; 
  • con il mancato rispetto, da parte di una persona fisica o di un rappresentante di un’entità od organismo designati, dell’obbligo, che costituisce una misura restrittiva dell’Unione, di segnalare alle autorità amministrative competenti fondi o risorse economiche ad essi appartenenti o da essi posseduti, detenuti o controllati nella giurisdizione di uno Stato membro.

L’articolo 4 della Direttiva sancisce, invece, la criminalizzazione di condotte atte a istigare o concorrere nella commissione dei reati di cui all’art 3, nonché di fattispecie di reato tentato, ma non consumato. 

L’articolo 5 sancisce le sanzioni per le persone fisiche e prevede la pena massima della reclusione, il cui limite edittale potrà variare tra uno, tre e cinque anni, a seconda della tipologia di violazione commessa. 

A questa sanzione principale se ne potranno aggiungere di accessorie, quali: 

  • sanzioni pecuniarie; 
  • il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all’esercizio delle attività che hanno condotto al reato pertinente;
  • l’interdizione dall’esercizio, in seno a una persona giuridica, di una posizione preminente dello stesso tipo di quella rivestita per commettere il reato; 
  • divieti temporanei di candidarsi a cariche pubbliche; 
  • laddove vi sia un pubblico interesse, la pubblicazione integrale o parziale della decisione relativa al reato commesso e alle sanzioni o misure imposte, nella quale, a seconda dei casi, potranno figurare i dati personali delle persone condannate.

L’articolo 6 prevede in capo alle persone giuridiche una responsabilità da reato per la violazione delle misure restrittive di cui agli articoli 3 e 4, qualora sia stata commessa da coloro che operano ai vertici o da soggetti subordinati, nel caso il reato sia stata una conseguenza della mancata supervisione o del mancato controllo degli apicali. 

L’articolo 7, paragrafo 1, della Direttiva stabilisce le sanzioni applicabili alla persona giuridica: 

  • l’esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico; 
  • l’esclusione dall’accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni; 
  • l’interdizione di esercitare un’attività commerciale; 
  • il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all’esercizio delle attività che hanno portato al reato pertinente; 
  • l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria; 
  • provvedimenti giudiziari di scioglimento; 
  • la chiusura dei locali usati per commettere il reato; 
  • laddove vi sia un pubblico interesse, la pubblicazione integrale o parziale della decisione giudiziaria relativa al reato commesso e alle sanzioni o misure imposte, fatte salve le norme in materia di tutela della vita privata e di protezione dei dati personali.

L’articolo 7, paragrafo 2, della Direttiva, inoltre, impone agli Stati membri di adottare misure che assicurino come il livello massimo di sanzioni pecuniarie irrogabili alle persone giuridiche non sia inferiore, a seconda della tipologia di violazione, all’1% o al 5% del fatturato globale, piuttosto che ad un ammontare corrispondente ad Eur 8.000.000,00 o 40.000.000,00. 

L’articolo 10 impone agli Stati membri la predisposizione di misure idonee a consentire il congelamento e la confisca dei proventi di cui ai reati previsti agli artt. 3 e 4, nonché dei fondi o delle risorse economiche oggetto di misure restrittive.

L’articolo 14 prevede in capo agli Stati membri l’obbligo di adottare tutte quelle misure necessarie affinché la Direttiva (UE) 2019/1937, in materia di whistleblowing, sia applicabile alla segnalazione di violazioni delle misure restrittive dell’Unione di cui agli articoli 3 e 4, anche per quanto attiene alla protezione delle persone che segnalano tali violazioni. 

Tempistiche 

Gli Stati membri avranno a loro disposizione 12 mesi a partire dal 20 maggio 2024 per recepire il contenuto della nuova Direttiva. 

Considerazioni finali 

La nuova Direttiva avrà certamente importanti ripercussioni all’interno delle singole legislazioni nazionali e, con specifico riguardo all’Italia, occorrerà adeguare sia il Codice penale che il novero dei reati presupposti di cui al D.lgs. 231/2001

In considerazione delle nuove e diverse tipologie di reato europeo che si potranno configurare le aziende dovranno necessariamente rivedere la loro compliance ed il loro Modello Organizzativo, Gestione e Controllo. 

Un tale atteggiamento permetterà alle imprese di rispondere adeguatamente ai cambiamenti potenziali nel proprio profilo di rischio e di non incorrere in responsabilità, rimanendo competitive sul mercato.

avv. Elena Bosani