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5 giugno 2024 Nella Gazzetta Ufficiale UE è stata pubblicata la nuova Direttiva 1226/2024 che introduce reati e sanzioni specifiche per la violazione o l’elusione delle misure restrittive dell’Unione e modifica la precedente Direttiva UE 1673/2018. La nuova Direttiva si prefigge di garantire il rispetto delle suddette restrizioni e per far ciò sarà “necessario che gli Stati membri dispongano di sanzioni penali e non penali effettive, proporzionate e dissuasive da applicare in caso di violazione di tali misure” (Considerando n. 3 della direttiva). La Direttiva si compone nel suo complesso di 22 disposizioni, tra cui: L’Art. 3 indica quali sono le condotte rilevanti che possono costituire reato: Tra i comportamenti da sanzionare vi sono anche quelli che si traducono nell’elusione di una misura restrittiva dell’Unione Europea, posti in essere con una delle seguenti modalità: L’articolo 4 della Direttiva sancisce, invece, la criminalizzazione di condotte atte a istigare o concorrere nella commissione dei reati di cui all’art 3, nonché di fattispecie di reato tentato, ma non consumato. L’articolo 5 sancisce le sanzioni per le persone fisiche e prevede la pena massima della reclusione, il cui limite edittale potrà variare tra uno, tre e cinque anni, a seconda della tipologia di violazione commessa. A questa sanzione principale se ne potranno aggiungere di accessorie, quali: L’articolo 6 prevede in capo alle persone giuridiche una responsabilità da reato per la violazione delle misure restrittive di cui agli articoli 3 e 4, qualora sia stata commessa da coloro che operano ai vertici o da soggetti subordinati, nel caso il reato sia stata una conseguenza della mancata supervisione o del mancato controllo degli apicali. L’articolo 7, paragrafo 1, della Direttiva stabilisce le sanzioni applicabili alla persona giuridica: L’articolo 7, paragrafo 2, della Direttiva, inoltre, impone agli Stati membri di adottare misure che assicurino come il livello massimo di sanzioni pecuniarie irrogabili alle persone giuridiche non sia inferiore, a seconda della tipologia di violazione, all’1% o al 5% del fatturato globale, piuttosto che ad un ammontare corrispondente ad Eur 8.000.000,00 o 40.000.000,00. L’articolo 10 impone agli Stati membri la predisposizione di misure idonee a consentire il congelamento e la confisca dei proventi di cui ai reati previsti agli artt. 3 e 4, nonché dei fondi o delle risorse economiche oggetto di misure restrittive. L’articolo 14 prevede in capo agli Stati membri l’obbligo di adottare tutte quelle misure necessarie affinché la Direttiva (UE) 2019/1937, in materia di whistleblowing, sia applicabile alla segnalazione di violazioni delle misure restrittive dell’Unione di cui agli articoli 3 e 4, anche per quanto attiene alla protezione delle persone che segnalano tali violazioni. Gli Stati membri avranno a loro disposizione 12 mesi a partire dal 20 maggio 2024 per recepire il contenuto della nuova Direttiva. La nuova Direttiva avrà certamente importanti ripercussioni all’interno delle singole legislazioni nazionali e, con specifico riguardo all’Italia, occorrerà adeguare sia il Codice penale che il novero dei reati presupposti di cui al D.lgs. 231/2001. In considerazione delle nuove e diverse tipologie di reato europeo che si potranno configurare le aziende dovranno necessariamente rivedere la loro compliance ed il loro Modello Organizzativo, Gestione e Controllo. Un tale atteggiamento permetterà alle imprese di rispondere adeguatamente ai cambiamenti potenziali nel proprio profilo di rischio e di non incorrere in responsabilità, rimanendo competitive sul mercato. avv. Elena BosaniTempistiche
Considerazioni finali