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22 agosto 2024 Il 30 giugno 2024 è entrato in vigore il D.lgs. 62/2024 che introduce importanti modifiche alla normativa nazionale in materia di disabilità. Si tratta di uno dei decreti legislativi attuativi della legge delega sulla disabilità (L. 227/2021) volti ad allineare l’ordinamento italiano alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite e della Strategia europea per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030. Tra le novità contenute nel Decreto, l’art. 17 introduce un nuovo art. 5-bis alla legge 104 del 1992 che prevede una disciplina legale degli “accomodamenti ragionevoli”. Nel dettaglio, il comma 1 specifica che l’accomodamento ragionevole ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (…) individua le misure e gli adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati, che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato. Tali caratteristiche dovranno essere valutate, ai sensi del comma 5, in base all'entità della tutela da accordare, alle condizioni di contesto nel caso concreto e alla compatibilità con le risorse effettivamente disponibili allo scopo. L'accomodamento ragionevole non sostituisce né limita il diritto al pieno accesso alle prestazioni, ai servizi e ai sostegni riconosciuti dalla legislazione vigente. Vi si dovrà infatti ricorrere esclusivamente in via sussidiaria e allorquando il diritto non sarà in concreto pienamente esercitabile. A tale riguardo si precisa che accessibilità è una precondizione, mentre gli accomodamenti ragionevoli sono qualcosa che viene dopo come modo per superare le barriere persistenti e rispondere alle esigenze individuali. L’accomodamento ragionevole potrà essere richiesto: per garantire i diritti della persona con disabilità quando a ciò non sia sufficiente il rispetto delle previsioni di legge. Si osserva che il rinvio operato dall’art. 5-bis l. n. 104/1992 all’art. 2 della Convenzione ONU del 2006 induce a ritenere che la nuova nozione di accomodamento ragionevole abbia una portata più ampia rispetto alla precedente disciplina di cui all’art. 3 comma 3-bis del D.lgs. n. 216/2003 (1) e della direttiva 2000/78/CE (2), in quanto finalizzata a garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali. Inoltre, le caratteristiche individuate dal comma 1) e specificate dal comma 5) denotano accomodamenti ragionevoli dinamici e versatili, i cui contenuti specifici dovranno variare a seconda delle circostanze del caso concreto e basarsi sul duplice principio della proporzionalità dei costi e della ragionevolezza della misura. In base al comma 3 dell’art. 5bis la persona con disabilità, l'esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, il tutore ovvero l'amministratore di sostegno previamente autorizzato hanno la facoltà di richiedere, con apposita istanza scritta, al soggetto obbligato l'adozione di un accomodamento ragionevole. Tale richiesta potrà essere correlata da una proposta, la cui possibilità di accoglimento dovrà essere verificata previamente all’adozione di una decisione. L’istante, inoltre, avrà il diritto di essere coinvolto nel procedimento e nelle valutazioni per l’adozione degli accomodamenti. Il comma 7 prevede espressamente che nel provvedimento finale si dovrà necessariamente tenere in considerazione le esigenze della persona con disabilità e qualora non fosse possibile l’adozione dell’accomodamento ragionevole proposto dalla persona con disabilità, il procedimento si dovrà concludere con un diniego motivato e con l’indicazione della misura che si ritiene ragionevole e proporzionata. Avverso il diniego di accomodamento ragionevole l’istante o le associazioni legittimate ad agire potranno: Infine, il capo IV del nuovo D.lgs. prevede una fase di sperimentazione di un anno che inizierà a decorrere dal 1° gennaio 2025 e verrà attuato in un primo gruppo di 9 province individuate dal Ministro per le disabilità in accordo con il Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali: Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari. avv. Elena BosaniProcedimento di richiesta
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