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D.Lgs. 222/2023. Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità.

31 gennaio 2024

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024 il D.Lgs. 222/2023 contenente le nuove disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità. 

Il Decreto Legislativo si compone di dieci articoli e mira: 

  • a promuovere l’accessibilità;
  • a favorire una partecipazione attiva tramite i rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità;
  • a promuovere obiettivi di produttività ulteriori volti a favorire l’inclusione sociale e l’accessibilità;
  • a fornire osservazioni sui piani di performance delle pubbliche amministrazioni e una valutazione ulteriore del personale dirigenziale sugli obiettivi di produttività. 

L'Art. 1 individua le finalità del Decreto Legislativo. 

Il nuovo Decreto si prefigge di garantire l’accessibilità alle pubbliche amministrazioni da parte delle persone con disabilità e l’uniformità della tutela dei lavoratori con disabilità presso le pubbliche amministrazioni sul territorio nazionale. Ciò porterebbe ad una loro piena inclusione in conformità all’articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alle relative norme di attuazione, nonché all’articolo 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata della legge 3 marzo 2009, n. 18

Il comma 2 fornisce inoltre una definizione ampia di accessibilità, da intendersi come l’accesso e la fruibilità, sulla base dell'eguaglianza con gli altri, dell’ambiente fisico, dei servizi pubblici, compresi i servizi elettronici e di emergenza, dell’informazione e della comunicazione, ivi inclusi i sistemi informatici e le tecnologie di informazione in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili, anche mediante l’adozione di misure specifiche per le varie disabilità, ovvero di meccanismi di assistenza o predisposizione di accomodamenti ragionevoli. 

L’art. 2 individua l’ambito di applicazione della normativa in tutte le pubbliche amministrazioni. 

L’art. 3 statuisce la presenza obbligatoria di un dirigente nominato ad hoc. 

Le pubbliche amministrazioni, nell’ambito del personale in servizio, dovranno individuare un dirigente amministrativo, ovvero un altro dipendente ad esso equiparato, che abbia esperienza sui temi dell’inclusione sociale e dell’accessibilità delle persone con disabilità, comprovata da specifica formazione che avrà il compito di definire specificatamente le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità fisica e digitale da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità. Occorre a tal proposito evidenziare che, se ai sensi dell’art. 2 della Legge Delega in materia di disabilità (Legge 227/2021) la figura del Disability Manager era già prevista in capo alle Pubbliche Amministrazioni con più di 200 dipendenti, ora l’obbligo di individuazione di tale figura è esteso a tutte le pubbliche amministrazioni. 

L’art. 4  individua l'inclusione sociale e la possibilità di un effettivo accesso alle persone con disabilità tra gli obiettivi di produttività della pubblica amministrazione.

Questi obiettivi dovranno essere: 

  1. rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell’amministrazione; 
  2. specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 
  3. tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi; 
  4. riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; 
  5. commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale ed internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe; 
  6. confrontabili con le tendenze della produttività dell’amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
  7. correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili. 

L’art. 5 individua la partecipazione attiva dei rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità. 

Esse devono essere iscritte al R.U.N.T.S. Registro Unico Nazionale del terzo Settore, partecipano alla formazione della sezione del Piano integrato di attività ed organizzazione nei modi definiti dall’Organismo indipendente di valutazione della P.A., secondo criteri di maggiore rappresentatività nazionale o territoriale e sulla base di specifiche competenze ed esperienze per materia. 

Possono ovviamente presentare osservazioni, nei modi definiti dall’Organismo indipendente di valutazione relativamente ai profili che riguardano le possibilità di accesso e l’inclusione sociale delle persone con disabilità al piano della performance, quando ne sia prevista la redazione. 

L’art. 6, modificando l’articolo 39-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha reso obbligatoria la nomina di un responsabile dell’inserimento lavorativo all’interno della P.A., modificando inoltre i criteri di scelta. 

Il Responsabile sarà individuato tra i dirigenti di ruolo ovvero tra gli altri dipendenti e sarà scelto prioritariamente tra coloro i quali abbiano esperienza sui temi dell’inclusione sociale e dell’accessibilità delle persone con disabilità anche comprovata da specifica formazione. 

L’art. 7 statuisce che le pubbliche amministrazioni che erogano servizi e i concessionari di pubblici servizi sono tenuti ad indicare nella carta dei servizi i livelli di qualità del servizio erogato relativamente alla effettiva accessibilità delle prestazioni per le persone con disabilità, 

evidenziando quanto previsto dalla normativa vigente nello specifico settore di riferimento, indicando chiaramente ed in maniera accessibile per le varie disabilità i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell’infrastruttura e le modalità con cui esigerli, anche attraverso gli organi o le autorità di controllo preposte. 

L’art. 8 inserisce delle misure di tutela, 

dando la possibilità di agire in giudizio anche per la mancata attuazione o violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l’inclusione sociale e l’accessibilità delle persone con disabilità contenuti nelle carte dei servizi oppure degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia.

Gli art. 9 e 10 individuano rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e l’entrata in vigore del 13 gennaio 2024, un giorno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

avv. Elena Bosani