IT
EN
DE
17 gennaio 2024 Con l’ordinanza del 20 marzo 2023 la prima sezione civile del Tribunale di Verona condannava gli organizzatori e i gestori dell’Arena di Verona per condotta discriminatoria nei confronti di una persona con disabilità, per non aver garantito la piena fruibilità di un concerto extra-lirico all’interno dell’Arena stessa. Il caso trae origine dal Ricorso presentato ai sensi degli articoli 3 e 4, comma 1, legge n. 67/2006 da una persona con disabilità motoria, che lamentava di essere stata vittima di discriminazione diretta e indiretta durante un concerto presso l’Arena di Verona nel 2019. In particolare, la ricorrente deduceva di aver fatto regolarmente presente, prima dell’acquisto del biglietto, la propria condizione di persona con disabilità motoria che necessitava dell’ausilio di una carrozzina per muoversi. A fronte di tale precisazione, la società organizzatrice dell’evento si apprestava ad assegnare a lei e al suo accompagnatore un posto ubicato nell’apposito settore riservato alle persone con disabilità all'interno dell’anfiteatro. Tuttavia, la ricorrente lamentava di non aver potuto di fatto assistere al concerto, dal momento che gli spettatori posizionati davanti a lei erano stati in piedi per tutta la durata dell’evento, impedendo alle persone con disabilità posizionate nel settore loro dedicato di avere la visione del palcoscenico, data l’impossibilità di mettersi in posizione eretta. E poiché non erano presenti nemmeno i c.d. maxischermi a lato del palco, la visuale risultava impossibile anche in “via mediata”. Solamente quasi alla fine dell’esibizione e dopo innumerevoli richieste, gli addetti alla sicurezza avevano consentito lo spostamento degli spettatori con disabilità nei pressi dell’area VIP, permettendo loro la visione del concerto. La ricorrente precisava che, molto spesso, durante i concerti extra lirici organizzati nell’Arena di Verona gli spettatori usavano alzarsi in piedi per fruire del concerto, impedendo così la visione alle persone con disabilità motoria ubicate nel settore dedicato. La prospettazione in fatto veniva confermata dai testi sentiti in giudizio e dal C.T.U.. Nel corso del procedimento emergeva, altresì, che l’impossibilità per le persone con disabilità di assistere ai concerti extra-lirici era nota da tempo ai gestori dell’Arena, i quali in passato avevano manifestato l’intenzione di trovare una soluzione al problema e che di fatto, l’emergenza pandemica aveva in effetti bloccato il progetto della costruzione di una pedana rialzata per le persone con disabilità. Tale circostanza confermava indirettamente la necessità di un intervento in materia. Il giudice, dopo un’attenta analisi dei fatti, così come emersi in istruttoria, escludeva la sussistenza di una discriminazione diretta, cioè di una condotta discriminatoria che mirasse, «in via formale e astratta» a riservare un trattamento sfavorevole rispetto alle persone che non vivono una condizione di disabilità. L’ubicazione dei posti riservati alle persone con disabilità nella platea con posto numerato risultava infatti idonea a consentire loro una più agevole uscita in caso di emergenza e assicurava la visione del concerto nel caso in cui gli spettatori davanti fossero restati seduti. Il giudice ravvisava, invece, la sussistenza di una discriminazione indiretta. Secondo il giudicante, la condotta discriminatoria si rinveniva nella mancata adozione da parte dei gestori dell’Arena di misure strutturali idonee a prevenire che l’abitudine di alzarsi in piedi durante i concerti degli spettatori posizionati proprio davanti ai posti riservati alle persone con disabilità, potesse creare disparità di trattamento e pregiudizio. In particolare, il giudice ha ritenuto irrealistico esigere dal pubblico non disabile determinate regole di condotta durante i concerti extra-lirici, nello svolgimento dei quali il coinvolgimento emotivo è tale da tradursi in coinvolgimento fisico. Di conseguenza risultava invece necessario adottare misure strutturali che avrebbero permesso alle persone con disabilità di fruire dello spettacolo su base di uguaglianza con gli altri spettatori e idonee ad eliminare gli effetti pregiudizievoli dell’accertata discriminazione. Il giudice, accertata la sussistenza della discriminazione indiretta, condannava i gestori dell’Arena a cessare la condotta discriminatoria, obbligandoli ad adottare, entro il 31 dicembre 2023, le soluzioni indicate dal C.T.U., tra cui in particolare la costruzione di una pedana rialzata. I gestori venivano inoltre condannati, in solido con la società organizzatrice dell’evento, al risarcimento del danno morale nei confronti della ricorrente, in ragione della condotta discriminatoria di carattere omissivo. Veniva altresì disposta la pubblicazione di un estratto dell’ordinanza di condanna su un quotidiano a tiratura nazionale, a spese delle parti soccombenti, ai sensi del disposto di cui all’art. 3, comma 4, della l. n. 67 del 2006. La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità intende la disabilità come il risultato dell’interazione tra la menomazione (fisica, psichica, intellettiva o sensoriale) e una serie di barriere ambientali o sociali che di fatto ostacolano l’effettiva partecipazione della persona con disabilità alla vita della società, su base di uguaglianza con le altre persone non diversamente abili. Tale definizione evidenzia la centralità del rapporto individuo-ambiente nel garantire l’esercizio dei diritti e l’effettiva partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale, politica ed economica della comunità. Di particolare importanza risulta essere a tal riguardo l’art. 9 della citata Convenzione ONU, ai sensi del quale, al fine di garantire alle persone con disabilità «di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita» devono essere prese “misure appropriate” per assicurare «l’accesso all’ambiente fisico, ai trasporti, all’informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o offerti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali». Per quanto poi riguarda l’accessibilità culturale, l’art. 30, primo paragrafo, della stessa Convenzione sancisce esplicitamente l’obbligo per gli Stati membri di garantire l’accesso a luoghi di attività culturali, quali teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici. È bene precisare come la Convenzione non si riferisce soltanto alle barriere architettoniche, ma anche alle barriere riguardanti l’accessibilità e la fruibilità. Vi è dunque una forte correlazione tra il diritto all’accessibilità ed il diritto alla vita indipendente, disciplinato dall’art. 19. Tale articolo riconosce il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone non diversamente abili e di disporre e gestire autonomamente tutti gli aspetti quotidiani della propria vita. Si tratta di una particolare declinazione del diritto all’accessibilità, che consente di considerare tale diritto come diritto funzionale all’esercizio di altri diritti: si pensi ad esempio all’accessibilità di un luogo di lavoro (diritto al lavoro); all’accessibilità di un ospedale (diritto alla salute), ovvero all’accessibilità intesa come fruibilità di un luogo di cultura o di un luogo di divertimento come quello di un concerto. L’ordinanza del Tribunale di Verona rappresenta una decisione piuttosto significativa per diversi aspetti, in quanto evidenzia come l’accessibilità sia precondizione del diritto alla vita indipendente. Nel momento in cui le caratteristiche legate allo stato dell’ambiente, dello spazio o della società comportino una negazione o una riduzione del diritto all’accessibilità, intesa nella sua più ampia accezione di fruibilità, si determinerà anche una negazione e una riduzione del diritto di tutti a partecipare su base di uguaglianza alla società, realizzando una condotta discriminatoria nei confronti delle persone con disabilità. Per evitare di incorrere i comportamenti discriminatori le politiche culturali non dovrebbero avere come obiettivo soltanto quello di prevedere, ad esempio all’interno di un teatro ovvero di un cinema, uno spazio riservato alle persone con disabilità, ma dovrebbero avere come obiettivo la garanzia della qualità dell’esperienza di tutti fornendo strumenti e opportunità culturali alle persone che presentano delle specificità. È necessario che l’accessibilità garantisca anche la fruibilità e la piacevolezza dell’esperienza culturale, in modo da consentire a ciascuno, su base di uguaglianza, di fruire della cultura e dei relativi ambienti in condizione di autonomia. Nell’ordinanza del Tribunale di Verona, il giudice non ritiene sufficiente che i gestori dell’arena abbiano riservato un settore alle persone con disabilità in conformità alle norme in materia di sicurezza secondo la visione dell’accessibilità come espressione del solo diritto alla salute. Questo concetto si ritrova anche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), all’interno del programma Next Generation EU NGEU. Nel documento di presentazione del Piano, viene infatti evidenziato che oggi l’accessibilità è concepita in maniera ampia, comprendendo necessariamente anche l’aspetto della “fruizione” totale che investe anche aspetti cognitivi, sensoriali e culturali. L’ordinanza è stata pronunciata nell’ambito di un procedimento di tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni, avviato con rito c.d. sommario di cognizione ai sensi degli articoli 3 e 4, comma 1, legge n. 67/2006. L’azione di cui alla legge n. 67 comporta un’attenuazione dell’onere probatorio per il ricorrente, per cui quando quest’ultimo fornisce degli elementi di fatto, anche di natura statistica, dai quali si può presumere l’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l’onore di provare l’insussistenza della discriminazione. Inoltre, il giudice può disporre il risarcimento del danno, anche non patrimoniale e può ordinare la cessazione del comportamento (anche alla Pubblica Amministrazione), della condotta o dell’atto, se ancora esistente, e la rimozione dei fatti e delle circostanze che hanno effetti discriminatori e può ordinare di adottare un piano di rimozione delle discriminazioni accertate, fissando un termine nell’ordinanza che decide il caso. È poi prevista una sanzione accessoria che consiste nella pubblicazione, a spese del convenuto, del provvedimento di condanna su un quotidiano a tiratura nazionale. L’azione può inoltre essere avviata anche da determinati enti e associazioni anche in relazione ad atti discriminatori collettivi. Infine, altro importante elemento, la competenza territoriale è inderogabilmente del giudice del domicilio del soggetto discriminato. Si precisa che la condotta discriminatoria viene punita indipendentemente dall’animus nocendi, non avendo alcun rilievo l’elemento soggettivo. Nel caso in esame, i gestori dell’Arena di Verona erano in regola con la normativa sull’eliminazione e l’abbattimento delle barriere architettoniche e con la normativa in materia di sicurezza. Tuttavia, il giudice, grazie al procedimento di cui alla legge n. 67 del 2006, ha riconosciuto la presenza di una situazione di discriminazione indiretta, punendo i responsabili a prescindere dalla volontà degli stessi di attuarla. Infine, il giudice del Tribunale di Verona nel riconoscere la discriminazione, ha operato un bilanciamento tra le diverse esigenze coinvolte: da un lato la sicurezza e l’incolumità delle persone con disabilità, dall’altro lato il diritto alla fruibilità dell’evento su base di uguaglianza. Nel piano di rimozione delle discriminazioni ha inoltre adottato quello che possiamo definire un accomodamento ragionevole, ritenendo valida come soluzione di bilanciamento tra gli interessi dei soggetti coinvolti la proposta del C.T.U. di inserire una pedana rialzata per le persone con disabilità. Si tratta di una decisione che ha dunque concretamente dato attuazione alle finalità della legge n. 67/2006 che all’articolo 1 sancisce – nel rispetto dell’art. 3 Cost. – la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali. Senza dubbio tale ordinanza costituisce un importante precedente, che si auspica possa servire da “apri pista” per l’affermarsi di orientamenti giurisprudenziali pienamente tutelanti delle persone disabili, che sanciscano una piena accessibilità e fruibilità di ambienti e servizi, su un piano di uguaglianza. avv. Elena BosaniIl fatto
L’accessibilità come precondizione del diritto alla vita indipendente
L’accessibilità come garanzia di fruibilità degli ambienti in autonomia
Legge n. 67 del 2006 per la tutela delle persone con disabilità vittime di discriminazioni.