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Direttiva UE n.0311/2023 Carta Europea della Disabilità (CED) e Contrassegno europeo parcheggio disabili.

25 ottobre 2024

Il Consiglio UE ha approvato la Direttiva UE n.0311/2023 (1) che prevede l’adozione: 

  • della Carta europea della disabilità (CED), per tutti coloro che hanno già una carta della disabilità italiana; 
  • del Contrassegno parcheggio disabili nell’UE. 

La Carta Europea della Disabilità (CED) è una carta elettronica che certificherà e attesterà la condizione di persona con disabilità all’interno dei territori dell’Unione Europea senza necessità di ulteriori incartamenti e permetterà alle persone con disabilità di ottenere le agevolazioni ed i benefici previste nel Paese in cui viaggeranno. 

Tra le varie agevolazioni a cui la CED darà diritto vi è anche il contrassegno per il parcheggio dei disabili UE, un pass che consentirà di parcheggiare gratuitamente negli appositi spazi per disabili e sarà valido in tutta Europa. 

La Carta europea della disabilità andrà ad aggiungersi alla disability card nazionale, diversamente, il Contrassegno parcheggio disabili UE sostituirà il vecchio contrassegno valido a livello nazionale.

Secondo la Circolare INPS n. 46 del 01-04-2022 (2) la CED verrà rilasciata dall’INPS a tutti i soggetti per i quali è stata accertata nel proprio Stato una condizione di disabilità, media, grave o di non autosufficienza e più precisamente:

  • gli invalidi civili maggiorenni con invalidità certificata pari o maggiore al 67%; 
  • gli invalidi civili minorenni; 
  • i cittadini con indennità di accompagnamento; 
  • i cittadini con certificazione ai sensi della Legge 104 del 1992, articolo 3 comma 3 (3);
  • i ciechi civili; 
  • i sordi civili; 
  • gli invalidi e inabili ai sensi della Legge 222 del 1984 (4)
  • gli invalidi sul lavoro con invalidità certificata maggiore del 35%; 
  • gli invalidi sul lavoro o con diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa o con menomazioni dell’integrità psicofisica; 
  • inabili alle mansioni ai sensi della L. 379/1955, del D.P.R. 1092/1973 (5) e del D.P.R. 171/2011 (6).
  • Inabili ai sensi dell’articolo 13 della L. 274/1991 (7) e dell’art. 2 della L. 335/1995 (8)

La CED dovrà essere richiesta telematicamente all’INPS attraverso la compilazione di una domanda, che dovrà contenere i seguenti dati: (articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Re-pubblica 28 Dicembre 2000, n. 445) (9):

  • nome e cognome;
  • codice fiscale; 
  • domicilio digitale della persona con disabilità o quello del suo tutore, curatore, procuratore o di altro rappresentante previsto dalla legge; 
  • indirizzo di residenza; 
  • indirizzo di spedizione; 
  • numero di telefono fisso o cellulare. 

Al modulo della domanda telematica dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

  • in un file elettronico, una foto in “formato tessera” del richiedente;
  • l’indirizzo per il recapito della Carta;
  • i verbali cartacei antecedenti al 2010 attestanti lo stato di invalidità;
  • per la regione Valle d’Aosta e per le Province Autonome di Trento e Bolzano i verbali rilasciati attestanti lo stato di invalidità in copia conforme all’originale ai sensi degli articoli 19 e 19-bis del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445); 
  • nel caso di stati di invalidità riconosciuti da sentenze o decreti di omologa a seguito di contenzioso giudiziario l’interessato indicherà il Tribunale di riferimento e la data del rilascio del titolo ed il numero del procedimento;
  • in caso di minori con disabilità, appartenenti alle categorie di cui all’allegato 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 Dicembre 2013, n. 159, la domanda deve essere presentata dal soggetto che esercita la potestà genitoriale o che esercita le funzioni di tutore o dall’amministratore di sostegno, utilizzando la delega dell’identità digitale in uso oppure le credenziali di identità digitale del minore;
  • nel caso di minori in affidamento familiare, appartenenti alle categorie di cui all’allegato 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013, la richiesta può essere presentata dagli affidatari per il periodo di permanenza dei minori in famiglia. 

L’INPS dovrà entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta controllare la sussistenza dei requisiti previsti per legge per il rilascio della CED ed inviarla per posta al richiedente all’indirizzo dallo stesso precisato. 

Il canale telematico dell’INPS per l’inoltro della domanda sarà accessibile tramite i seguenti strumenti: 

  • SPID; 
  • Carta d’Identità Elettronica (CIE);
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS). 

La Carta Europea della Disabilità presenterà un QR Code contenente le informazioni attestanti la condizione di disabilità e quindi la validità della Card. 

Inoltre, sulla Carta ci sarà l’indicazione nel caso il titolare necessiti di un accompagnatore o di un particolare sostegno, oltre alla scritta “EU Disability Card” in braille. 

In caso di furto, smarrimento, deterioramento o distruzione della CED il titolare potrà presentare per via telematica una nuova richiesta all’INPS e allegare alla richiesta una copia della denuncia presentata alle Forze di polizia. 

La CED sarà valida all’interno degli Stati membri dell’Unione Europea che hanno già reso operativa la carta e cioè in:

  • Belgio; 
  • Cipro; 
  • Estonia; 
  • Finlandia; 
  • Italia; 
  • Malta; 
  • Romania; 
  • Slovenia. 

Entro il 2025 sarà utilizzabile in tutto il territorio dell’Unione Europea. 

La durata di validità della CED sarà determinata dallo Stato membro di rilascio e comunque, criterio temporale di riferimento sarà la durata di validità del certificato di disabilità. 

La Carta Europea della Disabilità darà diritto a: 

  • ingressi gratuiti
  • tariffe ridotte 
  • accessi prioritari 
  • assistenza personale
  • ausili alla mobilità.

Ulteriori agevolazioni potranno essere poi attivate tramite protocolli d’intesa o convenzioni tra l’Ufficio per le Politiche a favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri e soggetti pubblici e privati. 

Prossime tappe 

La direttiva entrerà in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE e gli Stati membri avranno due anni e mezzo di tempo per adeguare la loro legislazione nazionale e tre anni e mezzo per applicare le misure. 

Note 

  1. Direttiva UE n.0311/2023 
  2. Circolare INPS n° 46 del 01-04-2022
  3. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art3-com3
  4. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1984/06/16/084U0222/sg
  5. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092!vig= 
  6. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-07-27;171!vig=
  7. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1991/08/26/091G0317/sg
  8. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-08-08;335
  9. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art46

avv. Elena Bosani