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La Direttiva (UE) 970/2023, che dovrà essere recepita entro il 7 giugno 2026, riconosce e rende effettivo il “diritto” alla parità retributiva per “lavori di pari valore” attraverso due leve principali: La Direttiva sancisce per i datori di lavoro, sia essi pubblici o privati, i seguenti obblighi: ✓ Obblighi di trasparenza e di informazione nelle diverse fasi del rapporto di lavoro. Nella fase di selezione e/o pre-assunzione (Art. 5) i datori di lavoro dovranno garantire l'equità fin dal primo contatto con i potenziali candidati attraverso: Nella fase in corso di rapporto lavorativo (Artt. 6 e 7) i datori di lavoro avranno l’obbligo di garantire: ✓ Obbligo di Reporting e Valutazione (Art. 9). Le aziende con più di 100 dipendenti avranno l’obbligo di raccogliere, analizzare e comunicare pubblicamente i dati sul divario retributivo di genere (Gender Pay Gap Reporting). L’articolo 9, paragrafo 1, elenca in modo tassativo le informazioni che i datori di lavoro dovranno fornire. Non si tratta di un dato unico, ma una serie di indicatori volti a fornire una visione multi-dimensionale delle dinamiche salariali. Gli indicatori di riferimento sono: La Direttiva prevede scadenze differenziate di obbligo di reporting a seconda della dimensione dell’azienda: ✓ Obbligo di Audit in caso di gap ≥ 5%. Se un’azienda presenta un divario retributivo medio di genere pari o superiore al 5% e non riesce a giustificarlo con criteri oggettivi entro 6 mesi, deve avviare un audit retributivo in collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori. La Direttiva rafforza la posizione processuale del lavoratore che si ritiene vittima di discriminazione sotto molteplici profili e attraverso differenti strumenti di enforcement. ✓ Inversione dell’Onere della Prova (Art. 18) Il principio generale dell’onere della prova cambia. Se un lavoratore presenta elementi di fatto in base ai quali si possa presumere una discriminazione, l’onere della prova si inverte e spetterà al datore di lavoro convenuto provare che non c’è stata alcuna discriminazione retributiva. ✓ Accesso Facilitato alle Prove (Art. 20) La Direttiva conferisce alle autorità competenti o agli organi giurisdizionali nazionali il potere di ordinare al convenuto (il datore di lavoro) di divulgare qualsiasi elemento di prova pertinente che rientri nel suo controllo. Questo potere si estende anche a informazioni considerate riservate qualora siano ritenute rilevanti per il ricorso. In tali casi, il giudice disporrà di misure efficaci per tutelare la riservatezza delle parti coinvolte. ✓ Diritto al risarcimento integrale (Art. 16) Il lavoratore che ha subito una discriminazione ha diritto a una riparazione o a un risarcimento pieno e completo che deve includere: Altresì: I lavoratori hanno il diritto di agire in giudizio per far valere i propri diritti: I lavoratori e i loro rappresentanti non possono essere trattati in modo meno favorevole per il fatto di aver esercitato i loro diritti in materia di parità di retribuzione o nel caso di sostegno ad un lavoratore nella tutela dei propri diritti. Il termine per presentare un ricorso non può essere inferiore a tre anni, termine che inizierà a decorrere nel momento in cui il lavoratore avrà conoscenza della violazione o da quando si possa ragionevolmente presumere che lo sia. La Direttiva impone agli Stati membri di stabilire sanzioni “efficaci, proporzionate e dissuasive” per ogni violazione dei diritti e degli obblighi connessi al principio della parità di retribuzione. ✓ Multe e Fattori Aggravanti Le sanzioni dovranno garantire un reale effetto deterrente e dovranno includere le ammen-de, la cui disciplina si baserà sul diritto nazionale. Sebbene non sia esplicitato un metodo di calcolo unico, il testo preparatorio della Direttiva menziona la possibilità per gli Stati membri di basare l’ammontare delle ammende sul fatturato lordo annuo del datore di lavo-ro o sulla sua massa salariale totale. Nel determinare la sanzione si dovrà comunque tenere conto di eventuali fattori aggravanti o attenuanti, come ad esempio la presenza di una discriminazione intersezionale. ✓ Sanzioni Specifiche per le Violazioni Ripetute La recidiva è considerata un’aggravante specifica. Gli Stati membri devono prevedere sanzioni particolari per i datori di lavoro che violano ripetutamente i loro obblighi al fine di dissuadere ulteriori violazioni. Queste sanzioni potrebbero includere, come suggerito nei considerando della Direttiva, la revoca di benefici pubblici o l’esclusione temporanea da incentivi finanziari o gare d’appalto. ✓ L’Impatto Critico su Appalti Pubblici e Concessioni (Art. 24) Una delle leve deterrenti più incisive introdotte dalla Direttiva è il collegamento diretto tra il rispetto della parità retributiva e la partecipazione alle procedure di appalto pubblico. L’operatore economico che viola gli obblighi di trasparenza retributiva o presenta un diva-rio retributivo (Gender pay gap) superiore al 5 % non motivato, rientra tra i casi di esclu-sione dalla partecipazione a una procedura di appalto pubblico. Gli Stati membri dell’UE dovranno recepire la Direttiva nei propri ordinamenti nazionali entro il 7 giugno 2026. Di conseguenza, tutte le relative disposizioni legislative e amministrative dovranno essere in vigore e già operative per tale data. Nell'attuazione della Direttiva i singoli Stati potranno a propria discrezione: La Direttiva presenta importanti e complesse novità sia sostanziali che processuali che, pur essendo virtuose per finalità, mostrano diversi profili di criticità, come ad esempio la difficoltà di definire il “lavoro di pari valore” o ancora il conflitto tra trasparenza delle informazioni e privacy (GDPR) e, non da ultimo, l’inversione dell’onere della prova che presuppone che le aziende anche quelle di piccole dimensioni, dispongano di politiche, procedure e standard interni chiari e documentati. Criticità che il legislatore, le istituzioni, le imprese e le singole figure aziendali, apicali e non, dovranno necessariamente affrontare in modo pragmatico, ciascuno per le rispettive competenze e ruoli, per poter iniziare a “costruire” o implementare ad un modello di trasparenza retributiva effettiva. Per le imprese sarà pertanto di primaria importanza comprendere a fondo questi nuovi obblighi, quali implicazioni avranno sull’organizzazione e sulle politiche retributive e come informare in modo corretto lavoratrici e lavoratori sui rispettivi diritti in materia di trasparenza salariale e parità retributiva. Il ritardo nell'adeguamento e la conseguente non conformità alla Direttiva comporterà conseguenze tangibili sia di carattere economico che reputazionali, andando a minare l’intero ecosistema aziendale. Per limitare o prevenire il rischio sarà quindi doveroso e strategico programmare in tempo utile un piano strutturato di allineamento, partendo da un’analisi interna per mappare i rischi, adeguare le procedure e garantire una compliance piena e dimostrabile. In questo scenario tutto in divenire che comporta il dover affrontare nuove esigenze con tutto il bagaglio di conseguenze e di oneri che ne derivano, credo sia importante non “perdere la direzione”, nella consapevolezza che la “sostenibilità” è un processo tanto virtuoso quanto di lungo respiro, che deve necessariamente essere portato avanti nonostante i venti contrari, gli scivoloni e le cadute all’indietro. La Direttiva sulla trasparenza retributiva rappresenta sicuramente una nuova sfida per tutte le aziende. Ma se affrontata nel modo giusto, può rappresentare oggettivamente una “questione di sopravvivenza”. Avv. Elena BosaniIn ordine alla trasparenza retributiva
In ordine al potenziamento della tutela giurisdizionale
Meccanismi procedurali più favorevoli
Diritto all'azione legale e rappresentanza
Protezione contro le ritorsioni (Vittimizzazione) (Art. 25)
Termini di prescrizione certi (Art. 21)
Sanzioni (Art. 23)
Prossimi passi
Considerazioni