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Direttiva UE 825/2024 La nuova legge contro il Greenwashing

La Direttiva UE ECGT 825/2024 introduce norme specifiche volte a contrastare le pratiche commerciali sleali associate:    alle asserzioni ambientali ingannevoli (greenwashing); 

    alle informazioni ingannevoli sulle caratteristiche sociali dei prodotti o sui marchi di sostenibilità non trasparenti e non credibili;

 ïƒ¼   all’obsolescenza precoce dei beni. 

Informazioni di carattere ambientale e sociale. Marchi. 

La nuova Direttiva modifica la precedente Direttiva 2005/29/CE in materia di pratiche commerciali sleali e la Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori e individua nuove fattispecie di pratiche commerciali sleali, quali: 

 â€¢    esibire un marchio di sostenibilità che non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito da autorità pubbliche; 

•    formulare claims generici per i quali l’operatore economico non sia in grado di dimostrarne l’eccellenza in termini di prestazioni ambientali e sociali, ad esempio affermazioni quali: rispettoso dell'ambiente, ecocompatibile, amico della natura oppure consapevole sostenibile e responsabile

•    formulare dichiarazioni sulle prestazioni ambientali future prive di un piano dettagliato e verificabile, che includa impegni chiari ed oggettivi e che sia pubblicamente disponibile e verifica-bile. Gli obiettivi, inoltre, dovranno essere misurabili e caratterizzati da scadenze precise, verificabili periodicamente da un professionista terzo, le cui conclusioni saranno messe a disposizione dei consumatori. 

 â€¢    asserire, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra, tra cui anche la CO2. Il divieto non impedirà alle imprese di pubblicizzare i loro investimenti in iniziative ambientali, compresi i progetti sui crediti di carbonio, purché le informa-zioni non siano ingannevoli e conformi ai requisiti stabiliti dal diritto dell’UE. 

 â€¢    presentare requisiti imposti per legge sul mercato dell’Unione per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo dell’offerta dell’operatore economico. 

 Obsolescenza precoce e programmata. 

Per quanto concerne le pratiche associate all’obsolescenza precoce, comprese le pratiche di obsolescenza programmata, consistenti nella pianificazione o progettazione deliberata di un prodotto con una durata di vita limitata, sono state introdotte tra le pratiche commerciali sleali una serie di fattispecie, quali: 

•    non informare il consumatore del fatto che un dato aggiornamento del software inciderà negativamente sul funzionamento del bene; 

•    presentare come necessario un aggiornamento del software che si limita a migliorare alcune caratteristiche di funzionalità. 

Riguardo ai profili della durabilità e riparabilità del prodotto la Direttiva interviene sulla disciplina prevista dalla 2011/83/UE precisando che:

 â€¢    per agevolare l'informazione dei consumatori riguardo all'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni, nonché riguardo all'eventuale esistenza della garanzia commerciale di durabilità, è previsto che vengano utilizzati, rispettivamente, un avviso armonizzato e un'etichetta armonizzata; 

•    le imprese dovranno inoltre fornire opportune informazioni sulle procedure di riparazione del prodotto e metterle a disposizione dei consumatori, quali ad esempio, informazioni sulla disponibilità, il costo stimato e la procedura di ordinazione dei pezzi di ricambio; 

•    per i contratti a distanza/negoziati fuori dai locali commerciali, viene richiesto all'operatore di informare i consumatori circa l'eventuale disponibilità di opzioni di consegna rispettose dell'ambiente; 

•    infine, con riguardo ai prodotti digitali, le imprese dovranno informare i consumatori del pe-riodo minimo per il quale il produttore si impegna a fornire gli aggiornamenti del software. 

 Sanzioni 

Le sanzioni saranno quelle inflitte dall’AGCM per pratiche commerciali ingannevoli tra i 5000 e i 10.000.000 euro. 

Termini per l’adeguamento

Il termine previsto per l’applicabilità della Direttiva 825/2024 è il 27 settembre 2026. Si osserva che in base alle norme generali contenute nel codice del consumo alcune pratiche regolate dalla Direttiva UE 825/2024 sono già considerate ingannevoli e sanzionate dall'AGCM. 

Si aggiunge, altresì, che molti dei nuovi divieti di fatto recepiscono prassi applicative ormai consolidate in riferimento a fattispecie ben delineate sul piano pratico. La nuova normativa, in un certo senso, codifica, puntualizza e coordina i divieti relativi a fattispecie note e da più parti già censurate. Non è poi escluso che, in pendenza della trasposizione a livello nazionale, le disposizioni della direttiva vengano da subito tenute in considerazione dalle autorità preposte al controllo e alla repressione delle pratiche commerciali scorrette, le quali troveranno nel testo della direttiva la sostanziale conferma di tendenze applicative che le stesse hanno contribuito ad avviare e consolidare. 

Azione di compliance da parte delle aziende 

La nuova normativa impatterà sulla governance delle singole aziende, che dovranno necessariamente conformarvisi nell’immediato, prendere atto dei contenuti, capirli ed inserirli nei loro programmi di compliance, se vorranno evitare di incorrere in sanzioni e soprattutto se vorranno rimanere competitive su un mercato sempre più green.

16.05.2024

Avv. Elena Bosani