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Direttiva UE 1385/2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. Tra luci e ombre

14 giugno 2024

È stata approvata dopo mesi di negoziati e alcuni compromessi la Direttiva 1385/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 riguardante la lotta alla violenza contro le donne

La Direttiva si pone l’obiettivo di fornire un quadro giuridico generale, completo e comune in tutta l'Unione in grado di prevenire e combattere efficacemente la violenza di genere:

  • rafforzando le misure contro la reiterazione dei reati a danno delle donne;
  • inasprendo le pene nei confronti dei recidivi;
  • adottando una definizione ampia di violenza comprendendo quella fisica, psicologica, sessuale ed anche economica. 

Tipologia di condotte punibili 

Nella nuova definizione di violenza contro le donne rientrano sia i reati già previsti e conosciuti dagli ordinamenti nazionali quali il femminicidio, lo stupro, le molestie sessuali, l'abuso sessuale, lo stalking, l'aborto forzato, la sterilizzazione forzata e la violenza domestica e sia atti non ancora codificati, come ad esempio: le mutilazioni genitali femminili, i matrimoni forzati, la condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato, lo stalking online, le molestie online, il cyberflashing, l'istigazione alla violenza o all'odio online.

Sanzioni 

Per quanto riguarda il quadro sanzionatorio gli Stati dovranno adottare sanzioni penali effettive, dissuasive e deterrenti. 

Vengono fissate delle soglie minime di punibilità. Ad esempio:

  • per reati quali la mutilazione dei genitali femminili è stata stabilita una pena detentiva non inferiore nel massimo a cinque anni;
  • per i matrimoni forzati una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni;
  • per i crimini via web una pena non inferiore nel massimo ad 1 anno. 

Aggravanti 

Viene fornito un quadro più completo sulle circostanze aggravanti, ad esempio, nel caso di reati nei confronti di minori, del coniuge o partner o di soggetti particolarmente vulnerabile o contro personaggi pubblici, giornalisti o difensori dei diritti umani.

Prescrizione 

Riguardo alla prescrizione, si rinvia alla legislazione nazionale, con l’obbligo nel caso di reato commesso da un minore di far decorrere il termine di prescrizione al compimento del diciottesimo anno di età. 

Giurisdizione 

Si applicherà la giurisdizione dello Stato sul cui territorio il reato è stato commesso in tutto o in parte, oppure se l'autore del reato è un suo cittadino. 

Uno Stato membro può informare la Commissione in merito alla decisione di estendere la propria giurisdizione ai reati di cui agli articoli da 3 a 9 commessi al di fuori del proprio territorio quando: a) il reato è stato commesso contro uno dei suoi cittadini o contro una persona che risiede abitualmente nel suo territorio; 

oppure 

b) l'autore del reato risiede abitualmente nel suo territorio. 

Inoltre, la direttiva prevede 

  • di obbligare gli Stati membri a istituire linee telefoniche di assistenza e centri di crisi per la violenza di genere per sostenere chi la subisce e facilitare il suo accesso alla giustizia, anche attraverso la possibilità di denunciare online. Gli stati verranno infine incoraggiati a raccogliere più dati sulla violenza di genere, e a cooperare con le istituzioni europee per contrastarla, per esempio con Eurojust, l’unità di cooperazione giudiziaria dell’Unione Europea;
  • che diventi più semplice denunciare per chi subisce violenza domestica e introduce norme più dettagliate sull’assistenza e sulla protezione che le autorità degli Stati membri devono fornire alle vittime;
  • che gli Stati membri adottino misure per prevenire la vittimizzazione secondaria, che avviene quando la donna che ha subìto violenza (una violenza che si potrebbe definire “primaria”) rivive delle condizioni traumatiche o subisce altra violenza da parte di soggetti che non sono gli autori della violenza primaria. A questo proposito la direttiva prevede che, nei procedimenti penali, siano ammesse come prove atti relativi alle abitudini sessuali della persona che ha subìto violenza solo se sono pertinenti e necessari al procedimento penale stesso.

Mancanza di una Definizione di stupro comune a tutti gli stati EU

La nuova Direttiva manca di una nozione di stupro basata sulla criminalizzazione dell’atto dello stupro nel caso di mancato consenso. In tal modo si uniforma ad alcune legislazioni nazionali che prevedono ai fini della configurazione del reato di stupro l’uso della minaccia e della forza. 

A tal riguardo si osserva che i disaccordi tra i vari stati europei sulla definizione di stupro sono dipesi da varie ragioni, tra cui: 

  • la diversa importanza che viene data al “consenso” ai fini della configurazione del reato;
  • il ritenere non di competenza dell’Unione Europea la criminalizzazione degli atti sessuali non consensuali. Secondo questa interpretazione, se fosse stato attribuito valore criminalizzante al mancato “consenso” la direttiva sarebbe diventata un pericoloso precedente, che avrebbe dato la possibilità all’Unione di allargare i suoi poteri legislativi oltre i limiti concordati dai trattati costituenti.​

avv. Elena Bosani