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14 giugno 2024 È stata approvata dopo mesi di negoziati e alcuni compromessi la Direttiva 1385/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 riguardante la lotta alla violenza contro le donne. La Direttiva si pone l’obiettivo di fornire un quadro giuridico generale, completo e comune in tutta l'Unione in grado di prevenire e combattere efficacemente la violenza di genere: Nella nuova definizione di violenza contro le donne rientrano sia i reati già previsti e conosciuti dagli ordinamenti nazionali quali il femminicidio, lo stupro, le molestie sessuali, l'abuso sessuale, lo stalking, l'aborto forzato, la sterilizzazione forzata e la violenza domestica e sia atti non ancora codificati, come ad esempio: le mutilazioni genitali femminili, i matrimoni forzati, la condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato, lo stalking online, le molestie online, il cyberflashing, l'istigazione alla violenza o all'odio online. Per quanto riguarda il quadro sanzionatorio gli Stati dovranno adottare sanzioni penali effettive, dissuasive e deterrenti. Vengono fissate delle soglie minime di punibilità. Ad esempio: Viene fornito un quadro più completo sulle circostanze aggravanti, ad esempio, nel caso di reati nei confronti di minori, del coniuge o partner o di soggetti particolarmente vulnerabile o contro personaggi pubblici, giornalisti o difensori dei diritti umani. Riguardo alla prescrizione, si rinvia alla legislazione nazionale, con l’obbligo nel caso di reato commesso da un minore di far decorrere il termine di prescrizione al compimento del diciottesimo anno di età. Si applicherà la giurisdizione dello Stato sul cui territorio il reato è stato commesso in tutto o in parte, oppure se l'autore del reato è un suo cittadino. Uno Stato membro può informare la Commissione in merito alla decisione di estendere la propria giurisdizione ai reati di cui agli articoli da 3 a 9 commessi al di fuori del proprio territorio quando: a) il reato è stato commesso contro uno dei suoi cittadini o contro una persona che risiede abitualmente nel suo territorio; oppure b) l'autore del reato risiede abitualmente nel suo territorio. Inoltre, la direttiva prevede La nuova Direttiva manca di una nozione di stupro basata sulla criminalizzazione dell’atto dello stupro nel caso di mancato consenso. In tal modo si uniforma ad alcune legislazioni nazionali che prevedono ai fini della configurazione del reato di stupro l’uso della minaccia e della forza. A tal riguardo si osserva che i disaccordi tra i vari stati europei sulla definizione di stupro sono dipesi da varie ragioni, tra cui: avv. Elena BosaniTipologia di condotte punibili
Sanzioni
Aggravanti
Prescrizione
Giurisdizione
Mancanza di una Definizione di stupro comune a tutti gli stati EU