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Direttiva SUP. Recepimento in Italia e stato dell’arte

11 dicembre 2023

Il 2 luglio 2019 entrava in vigore la Direttiva europea SUP (Single-Use Plastic) sulle plastiche monouso, volta a prevenire e a ridurre l’impatto di determinati articoli in plastica monouso sull’ambiente, specialmente quello marino e sulla salute umana. 

Campo di applicazione

La Direttiva disponeva: 

  • la restrizione all’immissione sul mercato di specifici prodotti monouso in plastica, quali: 

  1. tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;
  2. contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:

-    destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; -    generalmente consumati direttamente dal recipiente; 

 -    pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento. 

  • il divieto di immissione sul mercato di oggetti in plastica monoso quali: 

  1. bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/Cee del Consiglio o della direttiva 93/42/Cee del Consiglio, riguardante dispositivi medici; 
  2. posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette); 
  3. piatti;
  4. cannucce, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/Cee o della direttiva 93/42/Cee; 
  5. agitatori per bevande; 
  6. aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi; 
  7. contenitori per alimenti in polistirene espanso e loro coperchi;
  8. contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;
  9. tazze o bicchieri per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi; 
  10. tutti i prodotti realizzati con plastica oxo degradabile, ampiamente utilizzata per i sacchetti della spesa. 

Ulteriori disposizioni. 

A partire dal 3 luglio 2024, le bottiglie di plastica fino a 3 litri di volume potranno essere commercializzate esclusivamente se il loro tappo di plastica rimane attaccato alla bottiglia dopo l'apertura, per la durata dell’uso previsto del prodotto. Le bottiglie per bevande in PET, inoltre, dovranno contenere almeno il 25% di PET riciclato entro il 2025 e almeno il 30% a partire dal 2030. 

  • Riguardo alla raccolta e riciclo per le bottiglie, si dovrà raccogliere il 90% di quanto immesso al consumo entro il 2029, con una tappa intermedia del 77% entro il 2025. 
  • Salviette e assorbenti con un'apposita marcatura. Un'altra importante modifica riguarda i prodotti per l'igiene personale e della casa. Per esempio, le salviette umidificate per l'igiene personale o domestica a base di fibre di plastica (poliestere e poliidrossialcanoati - PHA) devono riportare una precisa etichettatura che ne evidenzi il contenuto di plastica e le conseguenze della dispersione di questi prodotti nell'ambiente. Anche assorbenti, tamponi igienici e applicatori per tamponi devono riportare l'apposita marcatura. Per i prodotti come le salviette umidificate, interamente fatte con polimeri naturali non modificati chimicamente (come la viscosa e il lyocell), non si applicano le regole della direttiva e non esiste quindi alcun obbligo di indicazione sulle confezioni. Rientrano tra gli oggetti per cui è obbligatorio riportare l'apposita marcatura anche i prodotti del tabacco con filtri e le tazze o bicchieri per le bevande, se contengono parti o strati di plastica.
  • Esclusi mascherine e guanti monouso. Non sono coperti dalla direttiva le mascherine e i guanti monouso. Per il loro corretto smaltimento si auspica il buon senso e la sensibilizzazione dei cittadini. 

Per promuovere i prodotti alternativi a quelli realizzati con plastica monouso, è stato riconosciuto un credito d’imposta nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a tutte le imprese che acquistano e utilizzano prodotti che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o e compostabile certificato secondo la normativa Uni En 13432.2002. Il contributo spetta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute e documentate per i citati acquisti ed è riconosciuto fino all’importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario. 

Le Linee Guida UE sulla Direttiva SUP 

Il 31 maggio 2021 la Commissione pubblicava le Linee Guida sulla Direttiva SUP, contenenti alcune importanti definizioni utili a definire il campo di applicazione, quali: 

  • plastica, termine che comprende le plastiche biodegradabili e compostabili (le quali sono comunque oggetto di una definizione specifica), mentre esclude i polimeri naturali non modificati chimicamente, gli inchiostri, gli adesivi e le vernici; 
  • prodotto in plastica, termine che fa riferimento ad articoli costituiti in tutto o in parte da plastica, non prevedendo alcuna eccezione sulla base di una soglia minima di plastica presente nel prodotto; 
  • prodotto monouso, cioè quel prodotto che non è concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere, nel corso della sua durata di vita, più spostamenti o rotazioni per essere restituito a un produttore per la ricarica o per essere comunque riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito; 
  • plastica biodegradabile, cioè la “plastica in grado di subire una decomposizione fisica, biologica grazie alla quale finisce per decomporsi in biossido di carbonio (CO2), biomassa e acqua, ed è, secondo le norme europee in materia di imballaggi, recuperabile mediante compostaggio e digestione anaerobica”; 
  • plastica oxo-degradabile, cioè le “materie plastiche contenenti additivi che attraverso l’ossidazione comportano la frammentazione della materia plastica in microframmenti o la de-composizione chimica; 
  • imballaggi riutilizzabili e quindi non rientranti nella definizione di “monouso”, disciplinati dalla norma tecnica UNI EN 13429.

Le Linee Guida sulla Direttiva SUP individuano inoltre criteri direttivi specifici volti a: 

  • garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti in plastica monouso e quindi tazze per bevande (con coperchi e tappi) e contenitori per alimenti;
  • promuovere la transizione verso un’economia circolare con prodotti e materiali innovativi; 
  • incoraggiare l’uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili; 
  • adottare misure volte a informare e sensibilizzare i consumatori e a incentivarli ad assumere un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti;
  • abrogare l’articolo 226-quater del Codice ambientale, che regola le plastiche monouso e in particolare la possibilità per i produttori di adottare su base volontaria modelli di raccolta differenziata e riciclo di stoviglie in plastica;
  • introdurre una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva per le violazioni dei divieti. 

In questa fase si è inserita la Comunicazione della Commissione Ue (2021/C 216) che proponeva gli orientamenti dell’Ue riguardanti l’interpretazione e l’attuazione della direttiva (Ue) 2019/904. Tra le indicazioni più significative si trova quella che riguarda i prodotti di plastica monouso elencati nell’allegato della direttiva, secondo cui rientrano nell’ambito di applicazione della stessa se sono fatti di plastica in tutto o solo in parte, conformemente alla definizione di cui all’articolo 3, punti 1 e 2. La direttiva non prevede alcuna soglia de minimis per il contenuto di plastica in un prodotto monouso per determinare se tale prodotto rientri o meno nella definizione di prodotto di plastica monouso. Occorre pertanto effettuare una valutazione qualitativa. 

Di conseguenza i prodotti monouso a base di carta e cartone fabbricati esclusivamente con materiale a base di carta e cartone e senza rivestimento interno o esterno in plastica non sono, alla luce di quanto sopra, da considerare prodotti di plastica monouso ai sensi della direttiva.

Tuttavia, quando viene applicato un rivestimento in plastica interno o esterno sulla superficie di un materiale a base di carta, cartone o altro materiale per proteggerlo dall’acqua o dal grasso, il prodotto finito è considerato un prodotto composito, costituito da più̀ materiali di cui uno è la plastica. In questo caso si ritiene che il prodotto finito sia fatto in parte di plastica. Di conseguenza i prodotti monouso a base di carta o cartone con rivestimento in plastica interno o esterno sono in parte di plastica e rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva. 

Altro punto di notevole interesse riguarda i prodotti di plastica monouso disciplinati dalla direttiva sui prodotti di plastica monouso e che sono anche considerati imballaggi ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Direttiva1994/62/Ue). Quest’ultimi dovranno essere conformi ai requisiti di entrambe le direttive. Il considerando dieci della direttiva sui prodotti di plastica monouso precisa che, in caso di conflitto tra le due direttive, prevale la direttiva sui prodotti di plastica monouso. 

La tabella proposta dalla Commissione Ue sintetizza quali siano i prodotti in plastica monouso che sono da considerarsi anche imballaggi. 

Prodotti di plastica monouso considerati imballaggi: 

Contenitori per alimenti pieni; contenitori per bevande, bottiglie per bevande e tazze per bevande, pacchetti e involucri, sacchetti di plastica in materiale leggero e piatti 

Contenitori per alimenti, contenitori per bevande, botti-glie per bevande, tazze per bevande, pacchetti e involucri e piatti immessi sul mercato vuoti ma destinati ad essere riempiti nel punto vendita.

Prodotti di plastica monouso non considerati imballaggi: 

Posate, cannucce e agitatori che non svolgono generalmente la funzione di imballaggio

Contenitori per alimenti, bottiglie, tazze per bevande con tappi e coperchi vuoti

Prodotti non considerati imballaggi: 

— Bastoncini cotonati

— Palloncini 

— Assorbenti, tamponi igienici e applicatori per tamponi 

— Salviette umidificate — Prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco 

L’apertura italiana ai prodotti biodegradabili e compostabili 

Con il Decreto Legislativo n. 196 dell’8 novembre 2021 veniva recepita in Italia la Direttiva SUP. Il provvedimento entrava in vigore il 14 gennaio 2022 e rispetto a quanto previsto dalla direttiva UE, il recepimento italiano ha previsto che: 

  • non vengono considerati prodotti in plastica quelli aventi rivestimenti in materiale plastico che abbiano un peso inferiore al 10% rispetto al peso totale del prodotto, che non costituiscono una componente strutturale principale del prodotto finito;
  • possono essere immessi in commercio prodotti monouso realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, purché certificati e conformi allo standard europeo UNI EN 13432 (per gli imballaggi) o UNI EN 14995 (per i manufatti in plastica) e caratterizzati da percentuali crescenti di materia prima rinnovabile nella misura del 40% da subito e almeno il 60% a partire dal prossimo gennaio 2024. 

Il ricorso alle soluzioni biodegradabili e compostabili è ammissibile però solo in alcuni casi specifici: 

  • quando l’uso di alternative riutilizzabili non sia possibile;
  • quando l’impiego avviene in circuiti controllati, con destinazione dei rifiuti alla raccolta differenziata (es. mense, ospedali);
  • quando le alternative riutilizzabili non offrono adeguate garanzie di igiene e sicurezza;
  • nei casi in cui si ha la presenza di un elevato numero di persone (es. sagre, fiere…);
  • in tutti i casi in cui le alternative riutilizzabili hanno un impatto ambientale peggiore delle soluzioni biodegradabili e compostabili (sulla base di analisi del ciclo di vita da parte del produttore). 

Sanzioni 

Ai sensi dell’articolo 14 del Decreto, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro: 

  • l’immissione sul mercato a partire dal 14 gennaio 2022, degli articoli in plastica monouso per cui è prevista la Restrizione all’immissione al consumo;
  • l’immissione sul mercato o la messa a disposizione, dal 3 luglio 2024, di contenitori per bevande i cui tappi e coperchi non restino attaccati agli stessi contenitori per la durata dell'uso previsto del prodotto; 
  • l’immissione sul mercato, a partire dal 14 gennaio 2022, degli articoli per i quali sono previsti i Requisiti di marcatura e che ne sono privi

La sanzione è aumentata fino al doppio del massimo in caso di immissione di un quantitativo di prodotti del valore superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore. 

Single Use Plastics: directive implementation Assesment Report 

Il report “Single Use Plasics: directive implementation Assesment Report”, di Rethink Plastic (1), ha esaminato le applicazioni della direttiva Sup che i vari Stati membri hanno attuato in questi tre anni. Si tratta della seconda valutazione che viene fatta e, rispetto alla prima, si sono registrati “pro-gressi su tutta la linea”, sebbene molto lenti e poco omogenei. 

Il report sottolinea che gli Stati membri, come Francia, Grecia, Lussemburgo, Svezia, Irlanda, Cipro o Portogallo, si sono impegnati per recepire adeguatamente la Direttiva, altri l’hanno recepita in modo incompleto o inadeguato, altri ancora non l’hanno recepita completamente. 

Le difficoltà maggiori si sono riscontrate soprattutto nei divieti degli oggetti realizzati con plastica monouso, quelli elencati dagli allegati alla direttiva: bastoncini cotonati, posate (forchette, coltelli, cucchiai e bacchette), agitatori per bevande, cannucce, piatti, bastoncini per palloncini, nonché contenitori per alimenti, contenitori per bevande e bicchieri in polistirene espanso (EPS). 

Allo stesso tempo, “Francia, Italia e Germania hanno visto lo sviluppo di molteplici iniziative locali per promuovere il riutilizzo negli ultimi 10 anni”, così come l’Italia ha in atto molte iniziative locali senza imballaggi che potrebbero essere potenziate a livello nazionale (aeroporti senza plastica, iniziative scolastiche per ridurre gli imballaggi da asporto e l’acqua in bottiglia, ad esempio case d’acqua e fontane). 

Nulla si muove, invece, sul piano sempre più auspicato della riduzione dei consumi e della produzione. 

Ruolo delle aziende 

In questo processo di cambiamento, tutte le aziende hanno un ruolo importante e sono tenute ad adattare la propria filiera e i propri prodotti alle nuove direttive. 

La plastica monouso entra, infatti, in azienda in molti modi, sottoforma di cancelleria, ma anche nelle forme più classiche: bottiglie, bicchieri e cucchiaini da caffè dei distributori automatici. Il cambiamento non può, e non deve, trascurare questi aspetti. Scelte più consapevoli sul tema, ac-cordi e stipulazioni con distributori accorti e che lavorano secondo i dettami della direttiva SUP, sono fondamentali per rendere gli ambienti di lavoro dei luoghi più sostenibili e sempre più plastic free

Gli obiettivi della SUP 

L’obiettivo è spingere sempre più verso un’ottica di economia circolare, ridurre l’utilizzo di plastica e, dove questo non è possibile, avere prodotti monouso in plastica che rispondano a precise norme in tema di marcatura e certificazioni, così da favorire scelte consapevoli dei consumatori e accrescere i livelli di tracciabilità della plastica. 

L’UE punta, così, a promuovere l’acquisto e l’utilizzo di prodotti che non contengano plastica monouso e, al contempo, possano essere riutilizzati o realizzati con materiali biodegradabili e compostabili, ma sempre e comunque certificati secondo gli standard espressi dalla direttiva UNI EN 13432 o UNI EN 14995. Tutto ciò che, invece, non può essere prodotto in materiali biodegradabili, troverà nuova vita attraverso il riuso, la sanificazione e la restituzione, in un’ottica di economia sempre più share oriented

Note 

1. Alleanza tra le principali ONG europee, che rappresenta migliaia di gruppi attivi, sostenitori e cittadini in tutti gli Stati membri dell'UE, che chiedono di porre fine all'inquinamento da plastica. https://rethinkplasticalliance.eu/

avv. Elena Bosani