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Decreto Milleproroghe e Terzo Settore: proroga temporale per il bonus assunzione persone disabili

15 marzo 2023

Il cosiddetto decreto “Milleproroghe”, recante importanti novità in ordine ai termini normativi, è stato convertito con la legge 23 febbraio 2024, n. 18

Tra le novità di rilievo vi è la proroga temporale del bonus per gli Enti del Terzo Settore per l’assunzione delle persone con disabilità, che non abbiano ancora compiuto 35 anni di età. 

Grazie all’emendamento approvato, gli enti del terzo settore potranno beneficiare dell’agevolazione per le assunzioni a tempo indeterminato con contratti stipulati tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024

Detto incentivo era stato introdotto dal Decreto Lavoro 2023 (DL 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85) all’articolo 28, comma 1, per le assunzioni avvenute a tempo indeterminato, ai sensi della legge 12 marzo 1999 n. 68, nel periodo compreso tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023 e nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo appositamente istituito dallo stesso decreto lavoro e pari a 7 milioni di euro per il 2023. 

Si sposta quindi indietro di due anni il termine di inizio (dal 1 agosto 2022 al 1 agosto 2020) e avanti quello di fine (dal 31 dicembre 2023 al 30 settembre 2024). 

Tale incentivo riguarderà: 

  1. Gli Enti del Terzo settore (art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117). 
  2. Le Organizzazioni di volontariato (ODV) e le Associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione (OPS) (art. 54 decreto legislativo n. 117 /2017). 
  3. Le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nella relativa anagrafe (D.lgs 460/1997)

Le OdV e le APS dovranno necessariamente essere iscritte o in corso di trasmigrazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Inoltre, tale contributo sarà riconosciuto solo nel caso di assunzione:

  •  di persona con disabilità, di età inferiore a trentacinque anni;
  • rientrante nell’ambito di applicazione del cosiddetto collocamento obbligatorio, di cui alla L. 12 marzo 1999 n. 68
  • con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • per lo svolgimento di attività conformi allo statuto.​

avv. Elena Bosani