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10 dicembre 2024 Nel valutare su base individuale la domanda di asilo di una donna di nazionalità afgana è sufficiente che lo Stato membro prenda in considerazione il sesso e la nazionalità di quest'ultima. La Terza Sezione della Corte di Giustizia con sentenza del 4 ottobre 2024 si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte amministrativa austriaca nel corso di un procedimento promosso da due donne afghane, volto ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiate. Due donne di nazionalità afghana, immigrate in Austria, contestavano dinanzi alla Corte amministrativa il rifiuto da parte delle autorità austriache di riconoscere loro lo status di rifugiate. Le stesse sostenevano che dal 2021, con il ritorno al potere del regime talebano, le donne in Afganistan venivano private del diritto di condurre una vita dignitosa, condizione che di per sé avrebbe dovuto giustificare la concessione di tale status. Il Giudice della Corte osservava e riconosceva che il regime dei Talebani di fatto mette in pratica nei confronti delle donne numerose misure discriminatorie: dal divieto di lavorare, studiare e viaggiare, al divieto di praticare attività sportiva, intrattenersi con uomini che non siano mahram (parenti stretti), ascoltare musica ed altro ancora, fino ai casi di violenza, tortura e matrimonio forzato. Dinamiche discriminatorie che vengono perpetrate nei confronti delle donne in ragione della loro appartenenza al genere femminile. Per tale ragione il Giudice adito ritenendo che le donne, in quanto tali, rientrassero in un “un particolare gruppo sociale” ai sensi dell’art. 10 della Direttiva 2011/95 e che detta appartenenza potesse costituire motivo di persecuzione, domandava alla Corte di Giustizia: La Corte, nel rispondere a detti quesiti, premette che “la parità tra donne e uomini implica, in particolare, il diritto per ogni donna di essere tutelata contro ogni violenza di genere, il diritto di non essere costretta a sposarsi, nonché il diritto di aderire o no a una fede, di avere le proprie opinioni politiche e di esprimerle e di effettuare liberamente le proprie scelte di vita, in particolare, in materia di istruzione, di carriera professionale o di attività nella sfera pubblica”, così come sancito dalla Convenzione di Istanbul e dalla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW). La Corte giunge pertanto a ritenere che alcune delle misure in questione debbano essere qualificate di per sé come atti di persecuzione, in quanto costituiscono una violazione grave di un diritto fondamentale. È il caso del matrimonio forzato, che è assimilabile ad una forma di schiavitù e vietato dall’articolo 4 della CEDU e delle violenze di genere e le violenze domestiche, che costituiscono forme di trattamento inumano e degradante vietate dall’articolo 3 della CEDU. Per quanto concerne le altre dinamiche discriminatorie, sebbene considerate singolarmente, possano non costituire una violazione sufficientemente grave di un diritto fondamentale da poter essere qualificate come atti di persecuzione, la Corte considera che, nel loro insieme, a causa del loro effetto cumulativo e della loro applicazione deliberata e sistematica, esse portano a negare i diritti fondamentali connessi alla dignità umana e devono pertanto considerarsi come atti discriminatori. Secondo la Corte tali dinamiche testimoniano l’istituzione di un’organizzazione sociale fondata su un regime di segregazione e di oppressione, in cui le donne sono escluse dalla società civile e private del diritto di condurre una vita quotidiana dignitosa nel loro paese di origine. Una tale interpretazione, ad avviso della Corte, trova supporto nell’art. 9, paragrafo 2, della direttiva 2011/95, che contiene un elenco indicativo di atti di persecuzione, tra i quali figurano, in particolare, alle lettere a), b), c) e f) di tale paragrafo, le violenze fisiche o mentali, comprese le violenze sessuali, i provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudiziari che sono discriminatori per loro stessa natura o sono attuati in modo discriminatorio, le azioni giudiziarie o le sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie nonché gli atti diretti contro una persona a motivo del suo sesso. In forza di tali premesse, la Corte ha concluso affermando che rientra nella nozione di atto di persecuzione una somma di misure discriminatorie nei confronti delle donne adottate o tollerate da un responsabile delle persecuzioni, ai sensi dell’articolo 6 di tale direttiva, consistenti in particolare nella privazione di qualsiasi protezione giuridica contro la violenza di genere, le violenze domestiche e il matrimonio forzato, nell’obbligo di coprirsi completamente il corpo e il volto, nella restrizione dell’accesso all’assistenza sanitaria e della libertà di circolazione, nel divieto di esercitare un’attività lavorativa o nella limitazione del suo esercizio, nel divieto di accesso all’istruzione e alla pratica sportiva e nell’esclusione dalla vita politica, in quanto tali misure, per il loro effetto cumulativo, ledono il rispetto della dignità umana, quale garantito dall’articolo 1 della Carta. Per quanto riguarda invece l'esame individuale della domanda di asilo di una donna di nazionalità afgana, la Corte tenuto conto della situazione delle donne sotto l'attuale regime talebano, quale illustrata in particolare nelle relazioni elaborate dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), ha affermato che le autorità nazionali competenti possono considerare che non sia attualmente necessario dimostrare in sede di esame individuale della situazione di una richiedente protezione internazionale che quest’ultima rischi effettivamente e specificamente di essere oggetto di atti di persecuzione in caso di ritorno nel suo paese di origine, qualora siano dimostrati gli elementi relativi alla sua situazione individuale, quali la nazionalità o il sesso. La Corte di Giustizia ha quindi riconosciuto la condizione di perseguitate a tutte le donne afghane per il solo fatto di appartenere al genere femminile e conseguentemente, nel valutare la concessione dello status di rifugiato è sufficiente che la richiedente sia afghana, dal momento che in Afghanistan le misure discriminatorie nei confronti delle donne sono sufficientemente gravi da confermare il rischio di “subire persecuzioni” con il ritorno nel paese di origine. avv. Elena BosaniIn fatto