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7 febbraio 2024 La Corte di Giustizia dell’UE, nella causa C-560/20 del 30/01/2024 (Landeshauptmann von Wien) ha stabilito che il raggiungimento della maggiore età nel corso della procedura di ricongiungimento familiare, da parte di un “rifugiato minore non accompagnato”, non osta all’ingresso dei genitori nell’Unione europea. Nel caso specifico la Corte ha precisato che deve essere concesso anche un permesso di ingresso e di soggiorno alla sorella maggiorenne del rifugiato non autosufficiente. Inoltre, tale diritto non può essere subordinato alla disponibilità di un alloggio, di un’assicurazione contro le malattie oppure a risorse sufficienti per loro e per la sorella. I genitori e la sorella maggiorenne di un cittadino siriano, minore non accompagnato, presentavano domanda di ingresso in Austria e di ricongiungimento familiare dopo che il ragazzo aveva ottenuto lo status di rifugiato. Le autorità austriache respingevano tali richieste, con la motivazione che, dopo la loro presentazione, il giovane siriano era diventato maggiorenne. I familiari promuovevano un giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo di Vienna che, a sua volta, chiedeva alla Corte di Giustizia di interpretare la direttiva relativa al diritto al ricongiungimento familiare. Nel rinvio alla Corte si precisava, che la sorella, a causa di una paralisi cerebrale, dipendeva in modo totale e permanente dall’assistenza dei suoi genitori, cosicché questi ultimi non potevano lasciarla da sola in Siria. La Corte di Giustizia, in primo luogo, ha dichiarato che un rifugiato minorenne non accompagnato, diventato maggiorenne nel corso della procedura relativa alla domanda di ricongiungimento familiare con i suoi genitori, ha diritto a un tale ricongiungimento. Tale diritto non può infatti essere subordinato alla maggiore o minore celerità nel trattamento della domanda. Di conseguenza, la domanda non può essere respinta per il motivo che il rifugiato non è più minorenne alla data della decisione su detta domanda. In secondo luogo, la Corte rilevava che, a causa della malattia della sorella del rifugiato minorenne, se quest’ultima non fosse ammessa al beneficio del ricongiungimento familiare con tale rifugiato, contemporaneamente ai suoi genitori, il rifugiato sarebbe, de facto, privato del suo diritto al ricongiungimento familiare con questi ultimi, dato che per i genitori è impossibile raggiungere il figlio senza portare con loro la figlia. Orbene, un risultato del genere sarebbe incompatibile con il carattere incondizionato di tale diritto e ne pregiudicherebbe l’effetto utile, violando tanto l’obiettivo della direttiva relativa al ricongiungimento familiare quanto i dettami della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, riguardanti il rispetto della vita privata e familiare nonché i diritti del minore, che detta direttiva è tenuta a garantire. In terzo luogo, la Corte constata, che non si può esigere né dal rifugiato minorenne né dai suoi genitori che essi dispongano, per sé stessi e per la sorella gravemente malata, di un alloggio sufficientemente grande, di un'assicurazione contro le malattie nonché di risorse sufficienti. È infatti praticamente impossibile per un rifugiato minore non accompagnato soddisfare tali condizioni. Parimenti, è estremamente difficile per i genitori di un tale minore soddisfare dette condizioni ancor prima di aver raggiunto il figlio. Pertanto, subordinare la possibilità del ricongiungimento familiare dei rifugiati minori non accompagnati con i loro genitori a queste condizioni equivarrebbe, in realtà, a privare tali minori del loro diritto al ricongiungimento. avv. Elena BosaniI FATTI
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