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Corte di Giustizia - Illegittimo il rifiuto di uno Stato di rilasciare una carta d'identità per l'espatrio al cittadino domiciliato in altro Stato membro

26 febbraio 2024

La sentenza della Corte di Giustizia UE nella causa C-491/21 statuisce l’illegittimità del rifiuto di uno Stato membro di rilasciare a un proprio cittadino, in aggiunta al passaporto, una carta d’identità quale documento valido per l’espatrio per il solo motivo che egli è domiciliato in un altro Stato membro.
Tale diniego limita il diritto alla libera circolazione all’interno dell’Unione, creando una disparità di trattamento tra i cittadini domiciliati all’estero e quelli domiciliati in tale Stato membro.

I fatti di causa

Dal 2014 un avvocato rumeno era domiciliato in Francia ed esercitava le sue attività professionali sia in Francia che in Romania. Nel 2017 chiedeva alle autorità rumene di rilasciargli una carta di identità, semplice o elettronica, quale documento valido per l’espatrio che gli permettesse di spostarsi in Francia. Tale domanda veniva respinta con la motivazione che egli era domiciliato all’estero. Investita di tale controversia, la Corte di cassazione e di Giustizia rumena sottoponeva la questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea. 

La decisione della Corte 

La Corte dichiara che il diniego di rilascio di una carta d’identità per il solo motivo che la persona interessata non risulti domiciliata in Romania costituisce una restrizione al diritto di circolare e soggiornare liberamente all’interno dell’Unione nei confronti dei cittadini rumeni domiciliati in un altro Stato membro. 

Si osserva a riguardo che la normativa rumena, così come formulata, sancisce una disparità di trattamento tra i cittadini rumeni domiciliati all’estero, i quali hanno solamente il passaporto quale documento valido per l’espatrio e quelli, invece, domiciliati in Romania, che possono avere la carta d’identità e il passaporto. 

Sebbene il diritto dell'Unione non obblighi gli Stati membri a rilasciare due documenti equipollenti, che possano valere come documenti validi per l’espatrio per i loro cittadini, vero è anche, che esso non consente loro di trattare in modo meno favorevole coloro che hanno esercitato il loro diritto di libera circolazione e soggiornino all'interno dell'Unione, senza una giustificazione fondata su considerazioni oggettive di interesse generale. 

Conclude la Corte affermando che una tale regola non può trovare giustificazione né nella necessità di dare valore probatorio all’indirizzo del domicilio indicato sulla carta d’identità, né nell’efficacia dell’identificazione e della verifica di tale indirizzo da parte dell’amministrazione nazionale competente.

avv. Elena Bosani