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22 marzo 2024 La Corte di Giustizia nella causa C-307/22 ha stabilito che il paziente ha il diritto a ottenere gratuitamente una prima copia della sua cartella medica. Un paziente chiedeva alla dentista presso la quale era in cura una copia della propria cartella medica al fine di far valutare l’operato della professionista in ordine ad una possibile responsabilità da errore medico. La dentista subordinava il rilascio della documentazione richiesta solo a condizione che il paziente si facesse carico delle spese connesse alla fornitura della copia della cartella medica, come previsto dal Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile, BGB) [1]. Il paziente proponeva un ricorso in Tribunale contro la dentista, che veniva accolto sia in primo grado che in appello. La dentista si rivolgeva al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia tedesca) che decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia europea alcune questioni pregiudiziali riguardanti l’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 5, dell’articolo 15, paragrafo 3, e dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera i) del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (General Data Protection Regulation, GDPR) [2] Nella sua sentenza la Corte ha statuito che l’articolo 12, paragrafo 5 e l’articolo 15, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/679 devono essere interpretati nel senso che l’obbligo di fornire all’interessato, a titolo gratuito, una prima copia dei suoi dati personali oggetto di trattamento grava sul titolare del trattamento anche qualora tale richiesta sia motivata da uno scopo estraneo a quelli di cui al considerando 63, prima frase, di detto regolamento [3]. La dentista in questione, quale titolare del trattamento dei dati personali del suo paziente, era pertanto tenuta a fornire gratuitamente una prima copia dei suoi dati e avrebbe potuto esigere un pagamento soltanto qualora il paziente ne avesse già fatto richiesta e ne chiedeva una seconda copia. La Corte precisa altresì che l’articolo 23, paragrafo 1, lettera i), del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale non può porre a carico dell’interessato le spese di una prima copia dei suoi dati personali oggetto di tale trattamento, al fine di tutelare gli interessi economici del titolare del trattamento stesso. Inoltre, con riferimento all’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del regolamento 2016/679 la Corte precisa che nell’ambito di un rapporto medico-paziente, il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento implica che sia consegnata all’interessato una riproduzione fedele e intelligibile dell’insieme di tali dati. Tale diritto presuppone quello di ottenere la copia integrale dei documenti contenuti nella sua cartella medica che contengano, tra l’altro, detti dati, qualora la fornitura di una siffatta copia sia necessaria per consentire all’interessato di verificarne l’esattezza e la completezza nonché per garantirne l’intelligibilità. Per quanto riguarda i dati relativi alla salute dell’interessato, tale diritto include in ogni caso quello di ottenere una copia dei dati della sua cartella medica contenente informazioni quali diagnosi, risultati di esami, pareri di medici curanti o eventuali terapie o interventi praticati al medesimo. [1] Ai sensi dell’articolo 630g, paragrafo 1, prima frase, del BGB, al paziente deve essere concesso, su richiesta, l’accesso immediato all’intera cartella medica che lo riguarda, purché motivi terapeutici importanti o altri diritti rilevanti di terzi non ostino alla consultazione. Ai sensi del paragrafo 2, tuttavia, il paziente deve rimborsare al professionista sanitario i costi sostenuti. [2] GUUE L 119 del 04.05.2016. [3] Un interessato dovrebbe avere il diritto di accedere ai dati personali raccolti che lo riguardano e di esercitare tale diritto facilmente e a intervalli ragionevoli, per essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità. Ciò include il diritto di accedere ai dati relativi alla salute, ad esempio le cartelle mediche contenenti informazioni quali diagnosi, risultati di esami, pareri di medici curanti o eventuali terapie o interventi praticati. Ogni interessato dovrebbe pertanto avere il diritto di conoscere e ottenere comunicazioni in particolare in relazione alla finalità per cui i dati personali sono trattati, ove possibile al periodo in cui i dati personali sono trattati, ai destinatari dei dati personali, alla logica cui risponde qualsiasi trattamento automatizzato dei dati e, almeno quando è basato sulla profilazione, alle possibili conseguenze di tale trattamento. Ove possibile, il titolare del trattamento dovrebbe poter fornire l'accesso remoto a un sistema sicuro che consenta all'interessato di consultare direttamente i propri dati personali. Tale diritto non dovrebbe ledere i diritti e le libertà altrui, compreso il segreto industriale e aziendale e la proprietà intellettuale, segnatamente i diritti d'autore che tutelano il software. Tuttavia, tali considerazioni non dovrebbero condurre a un diniego a fornire all'interessato tutte le informazioni. Se il titolare del trattamento tratta una notevole quantità d'informazioni riguardanti l'interessato, il titolare in questione dovrebbe poter richiedere che l'interessato precisi, prima che siano fornite le informazioni, l'informazione o le attività di trattamento cui la richiesta si riferisce. avv. Elena BosaniIn fatto
Decisione della Corte
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