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28 novembre 2023 La Corte di Giustizia Ue, con la Sentenza del 23 novembre 2023 nella causa C-354/22, ha stabilito che un viticoltore può indicare la propria azienda viticola sull’etichetta anche se la pressatura avviene nei locali di un altro viticoltore. Ciò presuppone che il viticoltore eponimo utilizzi il torchio dato in locazione per il tempo necessario e che sia lui stesso a dirigere la pressatura e la controlli strettamente e in permanenza. Il caso in questione riguarda un viticoltore della regione tedesca della Mosella, che ha utilizzato i termini “Weingut” (tenuta viticola) e “Gutsabfüllung” (imbottigliamento nella tenuta) per un vino prodotto con uve provenienti da vigneti presi in affitto a circa 70 km dalla propria azienda. I vigneti affittati sono stati coltivati direttamente dal loro proprietario sulla base delle istruzioni del viticoltore eponimo e la pressatura è stata effettuata tramite un impianto dato in locazione in via esclusiva per 24 ore, secondo le pratiche enologiche del viticoltore eponimo, che ha poi trasportato nella propria azienda il vino ottenuto. Secondo i giudici del Land della Renania Palatinato il viticoltore eponimo non poteva utilizzare i termini Weingut e Gutsabfüllung, in quanto per il diritto dell’Unione tale terminologia presuppone che il prodotto vitivinicolo sia ottenuto esclusivamente da uve vendemmiate in vigneti coltivati direttamente da tale azienda e che la vinificazione sia interamente effettuata nell’azienda stessa. La Corte amministrativa federale tedesca, investita della questione, ha interpellato la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha osservato come, secondo il diritto dell’Unione, i termini in questione, che mirano a garantire una qualità superiore, sono riservati ai prodotti vitivinicoli a Denominazione di Origine Protetta (Dop), o ad Indicazione Geografica Protetta (Igp). Spetta alla Corte amministrativa federale verificare se i vigneti affittati a 70 km dall’azienda viticola eponima siano coperti dalle denominazioni DOP o dall’IGP. La nozione di «azienda» e quindi l’uso dei termini di cui trattasi non sono limitati ai soli terreni di proprietà del viticoltore eponimo o situati in loro prossimità. Essi possono estendersi a vigneti presi in affitto e ubicati altrove, purché il viticoltore eponimo assuma la direzione effettiva, il controllo stretto e permanente, nonché la responsabilità dei lavori di coltivazione e di raccolta delle uve. Se queste stesse condizioni vengono soddisfatte anche per la fase della pressatura, la vinificazione può essere considerata interamente effettuata in quest’ultima azienda. Le stesse condizioni si applicano, peraltro, quando sono i collaboratori dell'azienda viticola che dà in locazione il torchio a effettuare la pressatura. Tale operazione deve essere effettuata conformemente alle prescrizioni dell'azienda viticola eponima, la quale non può limitarsi a rinviare ad eventuali istruzioni impartite dall'azienda viticola che loca l'impianto di pressatura. avv. Elena Bosani