IT

EN

DE

Corte di Giustizia Europea. Sopravvenuta disabilità del lavoratore - Licenziamento annullabile

2 febbraio 2024 

Contesto e Domanda Pregiudiziale 

La sentenza della Prima Sezione della Corte di Giustizia Europea del 18 gennaio 2024, nella causa C‑631/22, affronta una questione cruciale relativa alla Direttiva 2000/78/CE concernente la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro. Il caso riguarda la risoluzione del contratto di lavoro da parte datoriale motivata dalla inidoneità permanente totale del lavoratore. 

La domanda pregiudiziale posta al Tribunale Superior de Justicia de las Islas Baleares si concentra sull'interpretazione degli articoli 2, paragrafo 2, 4, paragrafo 1, e 5 della suddetta direttiva, letti alla luce degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e degli articoli 2 e 27 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità

Diritto Applicabile

Il contesto normativo include la Convenzione dell’ONU, che riconosce la disabilità come risultato dell'interazione tra menomazioni e barriere comportamentali, e la Direttiva dell’Unione, che sottolinea l'importanza di misure adeguate per affrontare le esigenze dei disabili sul luogo di lavoro. 

La direttiva stabilisce il principio della parità di trattamento, vietando discriminazioni dirette o indirette. Inoltre, sottolinea l'obbligo di fornire soluzioni ragionevoli per garantire l'accesso al lavoro e la promozione dei disabili, a meno che ciò imponga un onere finanziario sproporzionato al datore di lavoro. 

La sentenza pone in luce l'importanza di garantire la parità di trattamento per le persone con disabilità nel contesto lavorativo. La necessità di soluzioni ragionevoli emerge come un principio fondamentale per superare le barriere e favorire l'inclusione

La Corte sembra orientata a interpretare la direttiva in modo da assicurare una tutela robusta dei diritti delle persone con disabilità sul luogo di lavoro, promuovendo così la realizzazione dei principi sanciti dalla Carta e dalla Convenzione delle Nazioni Unite. 

I fatti

La decisione riguarda un dipendente spagnolo dichiarato permanentemente inabile e licenziato dalla sua azienda. Il dipendente, inizialmente assunto come conducente a tempo pieno per la raccolta dei rifiuti, ha subito un grave infortunio sul lavoro. Dopo una fase temporanea di inabilità, l'azienda lo ha riassegnato ad altre mansioni. Successivamente, l'istituto nazionale del lavoro ha modificato la sua inabilità in permanente totale, portando al suo licenziamento. Il dipendente ha impugnato la decisione innanzi alla Corte di Giustizia UE. 

Nel caso specifico, emerge che la normativa nazionale in questione consente il licenziamento di un lavoratore non appena viene formalmente riconosciuta la sua inidoneità al lavoro a causa di una disabilità sopravvenuta. 

Questa normativa non impone al datore di lavoro l'adozione preventiva di provvedimenti appropriati, come richiesto dall'articolo 5 della Direttiva 2000/78.

Il lavoratore interessato era stato riassegnato a un altro posto all'interno dell'impresa, apparentemente compatibile con le sue limitazioni fisiche, per più di un anno prima del licenziamento. 

La normativa nazionale dispensa il datore di lavoro dall'obbligo di adottare o mantenere soluzioni ragionevoli, come una riassegnazione a un altro posto, anche quando il lavoratore ha le competenze necessarie. Questo solleva dubbi sulla conformità della normativa con la Direttiva 2000/78, in quanto potrebbe costituire una violazione dell'obbligo di adottare misure ragionevoli per preservare l'occupazione dei lavoratori disabili. 

Inoltre, la normativa nazionale sembra creare un'insicurezza per il lavoratore disabile, poiché l'inidoneità permanente totale è riconosciuta su richiesta del lavoratore e comporta il rischio di perdere il lavoro per poter beneficiare di una prestazione previdenziale. 

Ciò potrebbe essere in contrasto con l'obiettivo di favorire l'esercizio del diritto al lavoro per le persone con disabilità, come sancito dalla Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità. Infine, la Corte afferma che una normativa nazionale in materia di previdenza sociale non può contravvenire all'articolo 5 della Direttiva 2000/78, obbligando il lavoratore a perdere il lavoro per ottenere una prestazione previdenziale, senza che il datore di lavoro preveda o mantenga soluzioni ragionevoli per consentire al lavoratore di conservare il posto di lavoro.

Implicazioni pratiche

Questa decisione avrà impatti significativi sulle leggi nazionali che regolamentano il licenziamento dei lavoratori disabili in Europa. La Corte sottolinea l'obbligo di considerare soluzioni ragionevoli prima di procedere al licenziamento, al fine di preservare l'occupazione e promuovere l'inclusione. Le aziende e le autorità nazionali dovranno adeguare le loro pratiche e normative per conformarsi a questa interpretazione, garantendo un trattamento equo e non discriminatorio ai lavoratori disabili. 

avv. Giuliana Fiorentino