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29 luglio 2024 Con l'Ordinanza n. 5048 del 26 febbraio 2024, la Corte di Cassazione ha riconosciuto l'illegittimità della dichiarazione di inidoneità al lavoro effettuata da un'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) nei confronti di un lavoratore con disabilità. Un lavoratore, iscritto nelle liste di collocamento obbligatorio ai sensi della Legge 68/99, aveva ottenuto il riconoscimento della propria idoneità alle mansioni di operatore socio-sanitario di categoria Bs da parte di un'ASP. Tuttavia, successivamente, la stessa ASP aveva dichiarato l'inidoneità del lavoratore a tali mansioni. Di fronte a questa decisione, il lavoratore aveva presentato ricorso al Tribunale Civile, chiedendo che fosse dichiarata l'illegittimità della sua esclusione al lavoro e la sua idoneità alle mansioni indicate, con conseguente diritto all'assunzione a tempo indeterminato. Il Tribunale, basandosi su una consulenza tecnica medico-legale, aveva parzialmente accolto il ricorso, dichiarando illegittimo il rifiuto dell'ASP di stipulare il contratto di lavoro, ma limitandosi a condannare l'Azienda al risarcimento del danno, quantificato in 44.834,99 euro. La Corte d'Appello, successivamente, aveva rigettato l'impugnazione del lavoratore, ritenendo che la costituzione del rapporto di lavoro non fosse automatica, richiedendo l'intervento della volontà delle parti per la concreta specificazione del contenuto del contratto. Non soddisfatto, il lavoratore ha portato il caso davanti alla Corte di Cassazione, denunciando la violazione della Legge 68/99, dell'articolo 2932 del Codice Civile, e della Direttiva 2000/78/CE, che impone l'adozione di "accomodamenti ragionevoli" per garantire ai disabili la piena uguaglianza con gli altri lavoratori. La Corte di Cassazione ha quindi accolto il ricorso del lavoratore, affermando che, in presenza di una normativa che predetermina tutti gli elementi essenziali del contratto di lavoro, non esistono ostacoli alla tutela costitutiva ex art. 63 D.Lgs. n. 165/2001, se non la necessità di valutare l'applicabilità di "ragionevoli accomodamenti" per rendere l'ambiente lavorativo compatibile con le limitazioni funzionali del lavoratore disabile. La Corte ha sottolineato che le prescrizioni della consulenza tecnica medico-legale, che raccomandavano alcune limitazioni a tutela della salute del lavoratore e dell'utenza, rientravano nei "ragionevoli adattamenti" organizzativi previsti dall'articolo 3, comma 3 bis del Decreto Legislativo 216/03. Tali adattamenti devono essere adottati dal datore di lavoro pubblico per consentire alle persone con disabilità di accedere al lavoro, entro i limiti della ragionevolezza. In materia di rapporto di pubblico impiego privatizzato, dove la legge e la contrattazione collettiva predeterminano tutti gli elementi essenziali del contratto, non sono ravvisabili ostacoli alla tutela costitutiva ex art. 63 D.Lgs. n. 165/2001 invocata dal lavoratore, iscritto nelle liste di avviamento obbligatorio e risultato idoneo al collocamento. In questo contesto, è compito del giudice del merito valutare se siano praticabili "ragionevoli accomodamenti" per rendere concretamente compatibile l'ambiente lavorativo con le limitazioni funzionali del lavoratore disabile, come stabilito dalla Direttiva 2000/78/CE. Questo principio rafforza la tutela dei lavoratori disabili, garantendo che non vengano discriminati sulla base delle loro limitazioni funzionali. avv. Giuliana FiorentinoIl Caso
Le Decisioni Precedenti
La decisione della Corte di Cassazione
Il Principio di Diritto Stabilito