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“L’azienda casa madre non può ignorare ciò che accade nelle sue filiali estere”. Lo ha stabilito il Tribunale di Parigi che ha condannato la multinazionale dei cosmetici Yves Rocher al risarcimento dei danni a ex dipendenti di una filiale turca, in quanto ritenuta responsabile della violazione dei diritti dei lavoratori per non aver applicato correttamente il proprio "piano di vigilanza" (Duty of Vigilance). I Fatti Tra il 2018 e il 2019 una filiale turca del Gruppo Yves Rocher licenziava oltre 132 dipendenti (quasi un terzo della sua forza lavoro) a seguito della loro adesione a un sindacato per rivendicare salari equi e parità retributiva. I lavoratori licenziati, insieme al sindacato e ad ActionAid France, adivano il Tribunale di Parigi. Con sentenza del 12 marzo, i giudici francesi riconoscevano preliminarmente la propria giurisdizione, accertavano il mancato rispetto da parte di Yves Rocher degli obblighi di due diligence previsti dalla legge francese sulla vigilanza e, conseguentemente, condannavano la multinazionale a risarcire i danni subiti dai lavoratori a seguito del licenziamento. Secondo i giudici, il Gruppo non aveva attuato misure sufficienti per garantire il rispetto dei diritti umani e della libertà sindacale nella sua filiale turca. Rendendosi pertanto responsabile dei licenziamenti avvenuti. Il contesto normativo La legge francese sul dovere di vigilanza del 2017 (Duty of Vigilance Law) impone alle grandi aziende (più di 5000 dipendenti in Francia o 10000 nel mondo) di redigere, attuare e pubblicare annualmente un “piano di vigilanza” contenente misure ragionevoli per identificare e prevenire gravi violazioni dei diritti umani, delle libertà fondamentali, della salute e sicurezza delle persone e dell'ambiente. Il piano di vigilanza deve necessariamente riguardare non solo l'azienda stessa, ma anche le sue filiali (controllate direttamente o indirettamente), i fornitori e i subappaltatori e deve obbligatoriamente basarsi su cinque pilastri: · Mappatura dei rischi: Identificazione, analisi e classificazione dei rischi specifici. · Procedure di valutazione: Monitoraggio regolare dei fornitori e filiali. · Azioni di mitigazione: Misure adeguate a prevenire rischi gravi. · Meccanismo di allerta: Sistema di segnalazione, creato insieme ai sindacati. · Monitoraggio: Sistema per verificare l'efficacia delle misure. L'omissione di uno dei cinque pilastri del piano di vigilanza costituisce colpa legale, fonte di responsabilità civile extracontrattuale (secondo gli articoli 1240 e 1241 del Codice civile francese) Nel caso Yves Rocher l'omessa identificazione dei rischi specifici inerenti alla libertà sindacale ha integrato la violazione della legge sul dovere di vigilanza, configurando una chiara colpa per omissione. I giudici francesi hanno accertato il nesso causale tra tale negligenza e i licenziamenti, evidenziando come una preventiva mappatura dei rischi avrebbe permesso l'adozione di misure idonee a prevenire la repressione sindacale. Di conseguenza, essendosi configurata una responsabilità per omissione, condannavano il Gruppo Yves Rocher al risarcimento dei danni subiti dai lavoratori a seguito del licenziamento. Implicazioni per i tribunali nazionali e per le imprese La normativa francese sul dovere di vigilanza ha di fatto trasformato la due diligence e i diritti umani da standard di soft law in obblighi precettivi sanzionabili, imponendo alle imprese una trasparenza rigorosa su scala globale. In un panorama europeo in cui la CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) delega la responsabilità civile ai singoli sistemi nazionali, il caso Yves Rocher colma le lacune dell’armonizzazione e offre ai giudici una guida operativa fornendo una giurisprudenza anticipatoria su come interpretare gli obblighi di diligenza lungo tutta la catena del valore. Fermo restando che il recepimento della direttiva CSDDD (entro il 26 luglio 2027) dovrà armonizzarsi con l'attuale disciplina civilistica sulla responsabilità delle aziende capogruppo è cruciale riconoscere l'evoluzione verso un dovere di diligenza sostanziale non più meramente formale. Alla luce della giurisprudenza francese e dei quadri normativi europei, le PMI italiane dovranno dimostrare la propria affidabilità, garantendo l'assenza di rischi legali e risarcitori lungo la catena del valore. L'obiettivo strategico sarà pertanto accreditarsi come fornitori a basso rischio, valorizzando la trasparenza operativa e trasformando la due diligence in un motore di solidità, innovazione e attrattività finanziaria. Per raggiungere tale assetto le aziende sono chiamate a integrare direttrici operative quali: · Mappatura dei rischi specifica e non generica; · Implementazione di sistemi di early warning (allerta precoce); · Protocolli di monitoraggio e audit ricorrenti; · Coinvolgimento attivo degli stakeholder; · Reporting annuale trasparente. Questo approccio permetterà una duplice tutela: garantisce l'adozione di misure di vigilanza idonee a reggere l’eventuale vaglio giudiziario e consente di gestire il rischio in maniera proattiva trasformandolo in un vantaggio competitivo distintivo.