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Climate change litigation. La Cassazione conferma la giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana

Con ordinanza del 21 luglio 2025 n. 20381 la Corte di Cassazione Sez. Unite ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario italiano in ordine agli obblighi di un’azienda privata e dei suoi azionisti pubblici in materia di climate change litigation.

Fatti di causa

La Greenpeace O.n.l.u.s., la Recommon A.p.s. ed alcuni cittadini convenivano dinanzi al Tribunale di Roma l’ENI S.p.a., il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a, quest’ultimi in qualità di azionisti di controllo dell’ENI, contestando loro:

  • la responsabilità, ai sensi degli artt. 2043, 2050 e 2051 c.c. e degli artt. 300 e 313, comma settimo D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. Ambiente), per i danni derivanti dalla lesione dei diritti umani (nella specie diritto alla vita e diritto al rispetto della vita privata e familiare), tutelati rispettivamente dagli artt. 2 e 8 della CEDU, quale diretta conseguenza per non aver ottemperato agli obblighi previsti dalle fonti di diritto internazionale in tema di contrasto del cambiamento climatico.
  • Responsabilità extracontrattuale e relativi riferimenti normativi

Gli attori hanno eccepito a Eni la responsabilità extracontrattuale ai sensi degli articoli sopra richiamati per non aver adottato, nell'esercizio dell'attività industriale e commerciale, sia direttamente che attraverso le società da essa partecipate, le misure necessarie per ridurre il volume di emissioni di CO2 in atmosfera, al fine di raggiungere l'obiettivo fissato dagli accordi internazionali.

Nella specie vengono contestate le violazioni:

  • dall'Accordo di Parigi del 12 dicembre 2015, ritenuto vincolante anche nei confronti dei privati, per effetto dell'ordine di esecuzione impartito con legge n. 104 del 2016;
  • dell’artt. 2 e 8 della CEDU diritto alla vita e diritto al rispetto della vita privata e familiare produttivi di obblighi positivi e negativi a carico non solo degli Stati aderenti alla Convenzione, ma anche dei privati;
  • dell’art. 9, terzo comma, e 41, secondo e terzo comma, Cost., come modificati dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 che, nel sancire il principio della tutela dell'ambiente, precisano che l'iniziativa economica privata non può svolgersi con modalità tali da recare danno allo stesso o alla salute.

Si osserva che tali riferimenti costituzionali stabiliscono altresì un principio di responsabilità intergenerazionale per la tutela dell'ambiente, vincolando tutti i poteri pubblici e quindi anche il potere giurisdizionale a adottare politiche e misure che assicurino la conservazione delle risorse naturali e la prevenzione del degrado. Consentendo in tal modo un sindacato sul rispetto dell’obbligazione climatica che può essere esercitato anche nei confronti delle imprese pubbliche e private.

Gli attori hanno altresì richiamato i principi dello sviluppo sostenibile e dell’azione ambientale, sanciti dagli artt. 3-ter e 3-quater del d.lgs. n. 152 del 2006, che introducono:

  • il principio di "responsabilizzazione" dei soggetti privati, secondo cui tutti coloro che svolgono un’attività che può avere un impatto sull'ambiente e sugli ecosistemi sono tenuti a adottare misure volte a prevenire o a ridurre i danni;
  • il principio "chi inquina paga", che implica che il soggetto responsabile dell'inquinamento è tenuto a sostenere i costi per la bonifica e il risanamento dell'ambiente danneggiato.

Corresponsabilità del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Cassa Depositi e Prestiti S.p.a: azionisti di riferimento di ENI

Il Ministero dell’Economia e la Cassa Depositi e Prestiti sono stati convenuti in giudizio non nella veste di amministrazioni pubbliche, responsabili della mancata adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, bensì quali azionisti di riferimento dell'ENI, per aver omesso di controllare ed indirizzare l'attività della società partecipata verso il rispetto e la tutela dell’ambiente.

Il Giudice adito dovrà pertanto verificare se le fonti internazionali e costituzionali invocate (o altre norme, eventualmente individuate dal Giudice di merito) “risultino idonee ad imporre un dovere d'intervento direttamente a carico dei convenuti, tale da fondare una responsabilità extracontrattuale degli stessi, e quindi da giustificarne la condanna al risarcimento in forma specifica, ai sensi dell'art. 2058 cod. civ.”.

Argomentazioni difensive dei convenuti

I convenuti costituendosi in giudizio eccepivano

a) il difetto assoluto di giurisdizione, avendo la domanda ad oggetto l’adozione di misure che presuppongono valutazioni di natura politico-legislativa, spettanti al Parlamento ed al Governo;

b) la non giustiziabilità della pretesa azionata, in quanto incompatibile con il proprio diritto di determinare liberamente la propria politica aziendale, tutelata dall’art. 41 Cost.;

 c) il difetto di giurisdizione dell’Autorità giudiziaria italiana, avendo gli attori allegato, a sostegno della domanda, anche condotte tenute all’estero ed attribuibili a società straniere distinte ed autonome rispetto ad Eni.

Intervento della Corte di Cassazione

A fronte dei dubbi circa la giurisdizione del giudice adito, veniva presentato Regolamento di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 Codice procedura Civile, affinché la Corte di Cassazione Sezioni Unite si pronunciasse sulla giurisdizione prima che il giudice di primo grado decidesse nel merito.

In ordine al difetto assoluto di giurisdizione

La Corte ha osservato che gli attori non fanno valere una responsabilità dello Stato legislatore, ma una responsabilità dei convenuti, quali soggetti operanti direttamente o indirettamente nel settore della produzione e distribuzione dei combustibili fossili, per la mancata adozione delle misure necessarie a ridurre le emissioni climalteranti prodotte dall'attività aziendale.

Sulla base di tale premessa la Corte giunge ad escludere che il sindacato sollecitato al Giudice di merito comporti un’invasione della sfera riservata al potere legislativo e statuisce la piena giurisdizione del giudice ordinario per i fatti di causa.

Pertanto, il Giudice ordinario adito, nel rispetto della funzione di garante dei requisiti di legge, dovrà verificare se le fonti normative internazionali e costituzionali invocate “risultino idonee ad imporre un dovere d'intervento direttamente a carico dei convenuti, tale da fondare una responsabilità extracontrattuale degli stessi, e quindi da giustificarne la condanna al risarcimento in forma specifica, ai sensi dell'art. 2058 cod. civ.”.

In ordine all’eccepita giustiziabilità della pretesa azionata con riguardo alla libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost.

La nuova formulazione dell’art. 41 Cost. qualifica come "primari" i valori dell'ambiente e della salute e pertanto gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati.

Ciò vale anche per la libertà di iniziativa economica che non può svolgersi in modo da recare danno alla salute ed all’ambiente.

La Corte, partendo dal presupposto di co-essenzialità e mutua assistenza dei due interessi, ambientale ed economico, ha sottolineato la responsabilità delle imprese nella gestione di quelle attività che possono avere un impatto sull'ambiente, sugli ecosistemi e sul cambiamento climatico, precisando che l’iniziativa economica privata deve necessariamente coordinarsi con i fini ambientali.

In ordine al difetto di giurisdizione del giudice italiano

Quanto, infine, al difetto di giurisdizione dell’Autorità giudiziaria italiana, gli attori richiamano gli artt. 4, par. 1, e 7, n. 2 del Regolamento UE n. 1215/ 2012, , che nel disporre in linea generale il principio secondo cui “le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro”, prevedono altresì una competenza speciale ed esclusiva in materia di illeciti civili dolosi o colposi, stabilendo che in tal caso una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta “davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire”.

L’attore (presunto danneggiato) avrà quindi facoltà di scelta tra due fori speciali, concorrenti ed alternativi, costituiti rispettivamente dal luogo in cui si è concretizzato il danno e da quello in cui si è verificato l’evento generatore di tale danno.

La Corte ha altresì precisato che, mentre il luogo in cui si è verificato l’evento generatore del danno si identifica con quello in cui è stata tenuta la condotta lesiva, per individuare il luogo in cui si è concretizzato il danno occorre avere riguardo al “danno iniziale”, e non alle conseguenze negative derivanti da un pregiudizio verificatosi altrove.

Secondo il ragionamento logico della Corte, pertanto, la giurisdizione in ordine alla domanda proposta dagli attori spetta all’Autorità giudiziaria italiana, con la conseguente rimessione delle parti al Tribunale ordinario, dinanzi al quale il giudizio dovrà proseguire.

Prossimo step

Spetterà ora all’adito Tribunale di Roma pronunciarsi sul merito della controversia accertando l’effettiva responsabilità in ordine ai fatti contestati a Eni e agli altri soggetti coinvolti e, altresì, decidere sulla richiesta di risarcimento danni.

Considerazioni finali

L'ordinanza si colloca in un contesto socio temporale di crescente attenzione della giurisprudenza internazionale alla tutela dei diritti umani nell’ambito dell'emergenza derivante dai cambiamenti climatici e rappresenta un passaggio fondamentale nel delineare una responsabilità anche per soggetti privati nel rispetto degli obblighi derivanti dalla crisi climatica.

Si tratta, quindi, di una pronuncia che, oltre a rappresentare una novità, aprirà nuovi scenari e pone, da subito, interrogativi di grande rilievo su come diritto e giurisdizione possano evolvere per rispondere alla sfida epocale del cambiamento climatico.

L’orientamento assunto dalla Corte di Cassazione è stato avvalorato dal parere della CIG (Corte Internazionale di Giustizia) che nel parere consultivo sugli obblighi degli Stati in materia di cambiamenti climatici, ha confermato che le norme internazionali che trattano direttamente il tema del cambiamento climatico assumono un valore “strutturante” rispetto all’ordine giuridico internazionale, non sono cioè un settore separato del diritto internazionale (lex specialis), ma parte integrante di esso, e vanno quindi applicate.

In questo scenario la giustizia climatica non sarà più un’opzione astratta, ma un obbligo legale che apre e allarga i confini di giustiziabilità nell’ordinamento italiano in ordine a quei danni derivanti dai cambiamenti climatici sia sulla base della normativa nazionale che sovranazionale.

7 agosto 2025

Avv. Elena Bosani