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05 marzo 2024 Con sentenza del 13 febbraio 2024 la Corte europea dei diritti umani (CEDU) si è pronunciata sul divieto di macellazione rituale con stordimento reversibile, una pratica molto diffusa nelle regioni fiamminghe e valloni del Belgio ed in particolare nelle comunità ebraiche e musulmane, che seguono la tradizione della macellazione kosher e hala. Tali pratiche religiose prevedono che l’animale sottoposto a macellazione rituale debba essere integro e ciò esclude il ricorso a tecniche che comportino qualsiasi lesione. L’animale, quindi, dopo essere stato immobilizzato, viene immediatamente ucciso mediante la resezione di trachea, esofago e dei vasi sanguigni del collo. La Corte, rifacendosi all'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che riconosce gli animali in quanto esseri senzienti, nonché alla Strategia dell’Unione europea per la protezione e il benessere degli animali (2012-2015) e al regolamento (CE) n. 1099/2009, che disciplina, in particolare, la protezione degli animali durante l’abbattimento, ha statuito, per la prima volta, che il divieto di macellazione senza stordimento non viola la libertà di religione (art. 9 CEDU), né il principio di non discriminazione (art. 14 CEDU). Le autorità fiamminghe e valloni tra il 2017 ed il 2018 avevano emanato Decreti che imponevano lo stordimento reversibile prima della macellazione rituale, vietando di fatto la pratica senza stordimento. Contro questi Decreti alcuni cittadini belgi e organizzazioni non governative, rappresentanti di comunità musulmane ed ebraiche, avevano presentato ricorso alla CEDU lamentando una violazione della loro libertà di religione (art. 9) e una discriminazione (art. 14) rispetto ad altri gruppi, quali i cacciatori ed i pescatori. La Cedu ha riconosciuto che il divieto di macellazione senza stordimento costituisce un’ingerenza nella libertà di religione, ma ha ritenuto che essa sia giustificata e proporzionata per il perseguimento di un obiettivo legittimo, ossia la protezione del benessere animale. Per questo caso, la Corte ha sottolineato che il concetto di “morale pubblica” menzionato nell’art. 9 della Convenzione europea dei diritti umani può includere anche la protezione degli animali, in quanto esseri viventi che meritano tutela. La Corte ha riconosciuto, infatti, che la protezione del benessere degli animali è “un valore etico a cui le società democratiche contemporanee associano un’importanza crescente”, in linea con i principi della CGUE e della Corte costituzionale. Inoltre, ha riconosciuto alle autorità nazionali un ampio margine di apprezzamento in materia di benessere animale, considerando che: Inoltre, la CEDU ha respinto le accuse di discriminazione, argomentando che: La situazione dei cacciatori e pescatori non è analoga a quella dei macellatori rituali, poiché riguarda animali selvatici in un contesto diverso. [….] Le differenze tra le comunità ebraiche e musulmane non sono rilevanti ai fini della valutazione della discriminazione. La Corte pur riconoscendo l’importanza della libertà religiosa ha ritenuto, in questo caso, che l’interesse pubblico alla protezione degli animali debba prevalere. Si tratta, certamente, di un primo passo verso la ricerca di un equilibrio tra benessere degli animali e libertà religiosa. avv. Elena BosaniI fatti
La decisione della CEDU
Considerazioni finali