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19 luglio 2024 Con sentenza n. 5672 del 9 novembre 2023, la terza sezione penale della Corte di Cassazione interviene in merito al reato contravvenzionale di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), L. n. 283/1962, riguardante il "cattivo stato di conservazione degli alimenti". All'esito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Trieste condannava l'imputato per il reato di cui all'art. 5, lettera b) della legge n. 283/1962, per avere, quale operatore del settore alimentare di un ristorante, detenuto nel congelatore, prodotti alimentari deperibili in cattivo stato di conservazione e di pulizia, quali carni, semilavorati, anatre e mazzancolle, congelati in proprio o decongelati e poi ricongelati. Avverso la sentenza, l'imputato proponeva, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento ed eccependo l’erronea applicazione della norma incriminatrice per aver accertato il cattivo stato di conservazione degli alimenti basandosi unicamente sullo stato dei luoghi e sugli strumenti utilizzati per la conservazione e non, invece, su analisi di laboratorio capaci di dimostrare lo stato di deperimento degli stessi. La Corte dichiara il Ricorso inammissibile, spiegando che la fattispecie incriminatrice sanziona quelle condotte di vendita, somministrazione, detenzione o distribuzione di alimenti che, sebbene genuini o commestibili, sono esposti e detenuti in violazione delle norme igienico sanitarie. (Cass. Pen. Sez. III 6108/2014). E osserva a riguardo che la lettera b) dell’art. 5 L. 283/1962 delinea una fattispecie di reato autonomo (Cass. pen., sez. III, 4 aprile 2017, n. 37858) in quanto, rispetto agli altri capi del menzionato articolo con cui può ben concorrere, non mira a prevenire mutazioni o il deperimento dell’alimento, ma persegue un autonomo fine di benessere, il c.d. “ordine alimentare” volto ad assicurare che l’alimento o la bevanda giungano al consumo con le garanzie igieniche imposte dalla sua natura (Cass. pen., sez. un., 19 dicembre 2001, n. 443). Uniformandosi all’orientamento prevalente la Corte ritiene che configuri il reato in questione la detenzione di alimenti surgelati in violazione del disposto dell'art. 3 del d.lgs. n. 110/1992 (Attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana), quando la preparazione dei prodotti da surgelare e l'operazione di surgelamento non siano state effettuate osservando le modalità normativamente previste (Cass. pen., sez. III, n. 46960/2018), nonché l’attività di ricongelamento in spregio alle comuni norme di igiene. Nel caso in esame gli accertatori a seguito di un sopralluogo nella cucina del ristorante verbalizzarono di aver trovato “alimenti congelati in proprio, anche se destinati al consumo come freschi, oltre ad alimenti ricongelati in proprio dopo un decongelamento e mantenuti in vaschette aperte con binatura e senza indicazioni”, rilevando modalità di conservazione e di esposizione non conformi alle norme di cautela igienica. A riguardo si osserva che ai fini della configurabilità del reato, il cattivo stato di conservazione di un prodotto non si riferisce alle caratteristiche intrinseche delle sostanze alimentari, ma riguarda le modalità estrinseche con cui si realizza la conservazione stessa, che devono uniformarsi alle prescrizioni normative in essere. La Corte ribadisce il proprio consolidato orientamento in base al quale, in tema di disciplina igienica della produzione e vendita di sostanze alimentari, il cattivo stato di conservazione di un prodotto può essere accertato dal Giudice sulla base di dati oggettivi risultanti dalla documentazione dei verbalizzanti. Lo stato di conservazione è ravvisabile nel caso di evidente inosservanza delle cautele igieniche e delle tecniche necessarie ad assicurare che il prodotto si mantenga in condizioni adeguate alla somministrazione. E ciò a prescindere da accertamenti e analisi tecniche che possano accertare la presenza di microbi, parassiti o stati di alterazione e che riguardano le altre fattispecie del richia-mato art. 5 (in particolare le lettere c e d). (Cass. pen. sez. III n. 2690/2019). La Corte ha ritenuto generico il rilievo riferito a un preteso rapporto di specialità fra l'illecito amministrativo di cui all'art. 6, D.L.vo n. 193 del 2007 e l'illecito penale di cui all'art. 5, primo comma, lett. b), L. n. 283 del 1962. Si osserva infatti che le due fattispecie si riferiscono ad un diverso oggetto. L’ art. 6, comma 5, punisce il mancato rispetto dei requisiti di igiene di cui ai regolamenti CE n. 852/2004 e n. 853/2004, che non necessariamente comporta in un cattivo stato di conservazione degli alimenti. La disposizione penale si riferisce, invece, a fattispecie nelle quali la cattiva conservazione potrebbe non essere dovuta al mancato rispetto dei citati regolamenti CE. Tra le due disposizioni sussiste pertanto un rapporto di specialità reciproca, che non esclude la possibilità di una loro contemporanea applicazione. avv. Elena BosaniIn fatto
Decisione della Corte
Oggetto della disciplina sanzionatoria: modalità di detenzione e conservazione degli alimenti.
In ordine all’accertamento dello stato di conservazione
In ordine al rapporto tra illecito amministrativo e illecito penale