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La vicenda in esame vede coinvolto il titolare di un’omonima impresa individuale, accusato di aver depositato in modo incontrollato rifiuti speciali non pericolosi, tra cui materiali per costruzione e ricostruzione, metalli e legname all'interno di una fabbrica abbandonata. Alla luce del materiale probatorio presente agli atti ed accertata la responsabilità penale, il Tribunale di Firenze condannava l'imprenditore al pagamento di 3.400,00€ di ammenda. Avverso tale pronuncia l'imprenditore in questione proponeva ricorso in Cassazione, lamentando con il primo motivo, il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla ritenuta attribuzione del fatto oggetto di imputazione, deducendo che lo stesso è stato colto sul luogo del fatto una sola volta, per di più in atteggiamento irrilevante ai fini dell'integrazione del reato. Secondo una diversa lettura dei fatti offerta dall'imputato, la propria responsabilità penale nella commissione dell'illecito sarebbe stata determinata unicamente da elementi del tutto inconferenti, quali fotografie scattate a mezzo di "foto-trappole”. Con il secondo motivo, veniva invece denunciata la violazione di legge a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato nonostante l'assenza di un diretto collegamento tra l'attività di illecito sversamento di rifiuti e l'esercizio di un'attività imprenditoriale. La Corte ha ritenuto il ricorso nel suo complesso infondato. Riguardo al primo motivo i giudici di legittimità hanno precisato che, mentre le censure si sono limitate a prospettare una lettura alternativa delle risultanze istruttorie e a contestare l’utilizzo e le risultanze delle immagini formate mediante le "foto-trappole", senza nemmeno confrontarsi con le dichiarazioni testimoniali assunte in dibattimento, le conclusioni del Tribunale, invece, sono risultate fondate su indizi gravi precisi e concordanti, rilevati sulla base di una valutazione logica e immune da vizi. E’ sufficiente rilevare che la sentenza impugnata ha dato atto: a) della ripetitività dell'attività di sversamento di rifiuti effettuata dall'imputato mediante l'utilizzo di un apposito furgoncino a lui intestato; b) dell'accumulo dei rifiuti alla rinfusa ed in un sito, una fabbrica abbandonata, la quale non poteva certo essere luogo di deposito utilizzabile dal medesimo soggetto, innanzitutto perché non nella sua legittima disponibilità, e poi perché occupato da tantissimi materiali di scarto accatastati e ripetutamente bruciati nel tempo per "liberare" spazio al fine di consentire ulteriori illeciti abbandoni. Riguardo alle censure enunciate nel secondo motivo, nella parte in cui si contesta la configurabilità del reato deducendo che non risulta un diretto collegamento tra i rifiuti illecitamente sversati e l'attività dell'impresa dell'imputato, occorre precisare che ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 256, comma 2, D.Lgs. n. 152 del 2006, non è necessario un diretto collegamento tra i rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato dal soggetto agente e l'attività ordinariamente svolta dall'impresa o dall'ente cui il medesimo è preposto. Questa conclusione risulta desumibile dal dato normativo. Precisamente, la disciplina in materia di abbandono o deposito irregolare di rifiuti risulta dalla combinazione tra l'art. 255, comma 1, e l'art. 256, comma 2, D.Lgs. n. 152 del 2006: la prima disposizione prevede una sanzione amministrativa a carico di "chiunque (...) abbandona o deposita rifiuti"; la seconda, invece, contempla l'applicazione di sanzioni penali "ai titolari di imprese e ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti (...)". Le disposizioni normative richiamate, per come testualmente formulate, non comminano le sanzioni penali in funzione del collegamento tra i rifiuti e l'attività svolta dall'impresa o dall'ente cui è preposto il soggetto che procede all'illecito sversamento, bensì in ragione della qualifica soggettiva del medesimo. Si può allora ritenere che la fattispecie penale mira a sanzionare più severamente la condotta illegale di chi si è organizzato o comunque ha l'onere di organizzarsi professionalmente o specificamente anche in funzione della necessità di smaltire lecitamente rifiuti, qualunque attività egli intraprenda, anche in via episodica, e che possa essere ricollegata all'impresa o all'ente cui è preposto. Di conseguenza, per escludere la configurabilità del reato di cui all'art. 256, comma 2, D.Lgs. n. 152 del 2006, non è sufficiente che i rifiuti abbandonati o irregolarmente depositati non siano riconducibili alla specifica attività dell'impresa o dell'ente di cui il soggetto agente è titolare o responsabile: è necessario invece, che i rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato dal titolare di un’impresa o dal responsabile di un ente siano estranei a qualunque attività che, anche episodicamente, potrebbe svolgere l'impresa o l'ente. In questa prospettiva, il limite di applicazione della fattispecie penalmente sanzionata è ravvisabile solo in caso di rifiuti estranei a qualunque attività potenzialmente riferibile all'impresa o all'ente cui è preposto l'imputato, come, ad esempio, nel caso di materiali di scarto che siano di entità estremamente modesta e riferibili ad una produzione domestica. Pertanto, la differenziazione tra la fattispecie penale e quella amministrativa non va vista solo con riferimento al soggetto che compie materialmente l'atto, ma deve essere valutata anche la natura realmente domestica o meno dei rifiuti abbandonati, con conseguente esclusione dalla fattispecie penale di quelle condotte del soggetto privato, che si limiti a smaltire i propri rifiuti al di fuori di qualsiasi intento economico. Per quanto sopra detto, il Giudice di legittimità ha valutato la sentenza impugnata priva di censure, derivandone conseguentemente l’infondatezza di tutti i motivi di ricorso formulati e la con-ferma della responsabilità del ricorrente. Per completezza espositiva, si precisa che ai fini della configurazione del reato in questione avv. Elena BosaniArt. 256, comma 2, d.lgs n. 152/2006
Cass. Sez. III Pen. 31 luglio 2023, n. 33423 - Ramacci, pres.; Corbo, est.; Costantini, P.M. (parz. diff.) - H.I., ric. (Conferma Trib. Firenze 14 dicembre 2022)