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LA RISPOSTA È NI. Secondo questo articolo gli impianti audiovisivi – o comunque gli strumenti dai quali derivi una possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori (tra cui rientrano anche i sistemi di videosorveglianza) possono essere impiegati dal datore di lavoro esclusivamente per: Inoltre, tali strumenti possono essere installati previo accordo collettivo stipulato con le R.S.U. o le R.S.A. Senza tale accordo occorre ottenere l’autorizzazione da parte dell’I.N.L. (ex D.T.L.). In ogni caso il datore non può installarli in luoghi «privati» come spogliatoi o toilettes oppure per controllare l’attività lavorativa dei dipendenti. QUANDO SONO CORRETTAMENTE INSTALLATE? Il datore oltre ad avere trovato gli accordi sindacali od ottenuto l’autorizzazione dall’Ispettorato dovrà: E SE SONO INSTALLATE ILLEGITTIMAMENTE? In questo caso il datore di lavoro commette reato punibile con un’ammenda da 154 € a 1549 € o con l’arresto da 15 giorni ad 1 anno. Pertanto, le immagini raccolte con videocamere “spia” sono inutilizzabili come prove in un eventuale giudizio, con la conseguenza che, ad es., un procedimento disciplinare attivato sulla base di queste prove è nullo e la sanzione irrogata è considerata illegittima. QUINDI NO ALL’INSTALLAZIONE CON FUNZIONE PREVENTIVA? Il datore che installa di nascosto le videocamere con lo scopo di verificare la fedeltà del dipendente commette reato. Al contrario la Cassazione ritiene che si può procedere con l’installazione di telecamere «spia» a patto che le modalità non siano invasive delle garanzie di libertà e dignità dei dipendenti. Le immagini derivanti da telecamere installate correttamente e con le dovute autorizzazioni può essere utilizzato come prova in un processo. CORTE DI CASSAZIONE: ORDINANZA 8375/2023 Il 23 marzo 2023 la Cassazione ha affermato che il datore di lavoro può utilizzare le registrazioni delle videocamere di sicurezza per comminare sanzioni disciplinari al dipendente. È il caso di un educatore che si è vista comminare la sanzione della sospensione per 10 giorni dalla retribuzione e dal servizio per aver afferrato con forza un alunno.L’educatore, nel subire il provvedimento disciplinare, contestava l’utilizzo delle registrazioni per fini disciplinari, MA la Suprema Corte afferma la legittimità dell’utilizzo delle riprese in quanto:
Per rispondere alla domanda occorre far riferimento allo Statuto dei Lavoratori, nello specifico all’art. 4 della L. 300/1970.